Sentenza Nº 22533 della Corte Suprema di Cassazione, 22-05-2019

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:22533PEN
Date22 Maggio 2019
Judgement Number22533
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Salerno Francesco, nato a Roma il 05/10/1977
avverso la sentenza del 08/05/2017 della Corte di appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto,
Francesco Maria Iacoviello, che ha concluso chiedendo il parziale annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata con applicazione del beneficio della
sospensione condizionale della pena;
udito il difensore, avv. Salvatore Sciullo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento
del ricorso con particolare riguardo all'ultimo motivo.
Penale Sent. Sez. U Num. 22533 Anno 2019
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Data Udienza: 25/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Francesco Salerno, con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale
monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, fu
dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e
1
-
bis,
d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, commesso in Castrovillari il 15 gennaio 2013, per avere
illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo
marijuana
del peso
complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e,
con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, fu condannato alla pena di tre
anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai
pubblici uffici, confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.
Tale decisione, impugnata dall'imputato, fu parzialmente riformata dalla Corte
di appello di Catanzaro, giusta sentenza dell'8 maggio 2017, ferma la dichiarata
responsabilità di Salerno per il delitto, così come contestato, con riduzione del
trattamento sanzionatorio ad anni uno e giorni venti di reclusione ed euro
quattromila di multa e revoca della pena accessoria, in considerazione della
sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, determinante la
reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo antecedente le
modifiche introdotte dall'art.
4
-
bis
d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con
modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, che poneva limiti edittali di pena
più miti per le droghe cosiddette leggere, come quella sequestrata all'imputato.
2.
Avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l'imputato tramite il difensore, avvocato Salvatore Sciullo, il quale ha dedotto
quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, lett.
b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 125,
comma 3, e 438 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., 73, commi 1 e
1
-
bis,
d.P.R. n.
309 del 1990, e il vizio di motivazione.
Illegittimamente il Tribunale aveva utilizzato, nella decisione di condanna, gli
esiti delle analisi chimiche, attestanti il numero di dosi singole (738) ricavabili dalla
sostanza stupefacente
(marijuana)
sequestrata, benché il referto degli esami,
eseguiti a cura di esperti della polizia scientifica di Reggio Calabria, non fosse stato
presente nel fascicolo processuale al momento della richiesta del giudizio
abbreviato.
Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello aveva respinto tale eccezione con
motivazione del tutto inadeguata, limitandosi a richiamare la generica disponibilità
del Tribunale e del Pubblico Ministero a fornire i chiarimenti richiesti dall'imputato
circa il documento di analisi denunciato come assente in atti.
2
n
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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