Sentenza Nº 22437 della Corte Suprema di Cassazione, 24-09-2018

Presiding JudgeVIVALDI ROBERTA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:22437CIV
Judgement Number22437
Date24 Settembre 2018
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 16354-2014 proposto da:
MANITOWOC CRANE GROUP ITALY S.R.L. (già POTAIN SUD EUROPA
S.R.L.), in persona del legale rappresentante
pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 7, presso lo studio
dell'avvocato UGO LECIS, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
ALLIANZ S.P.A. (già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' S.P.A.), in
persona dei legali rappresentanti
pro tempore,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PRIVATA DI SANTA TERESA 23, presso lo
studio dell'avvocato MAURIZIO HAZAN, che la rappresenta e difende
Civile Sent. Sez. U Num. 22437 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: VINCENTI ENZO
Data pubblicazione: 24/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
unitamente agli avvocati ANTONIO SPADAFORA e GIORGIO
SPADAFORA;
CEV S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo
studio dell'avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e
difende;
- con troricorrenti -
contro
LABORATORI PIAZZA S.R.L. (già LABORATORI PIAZZA DI PIAZZA
DARIO & C. S.N.C.), in persona del legale rappresentante
pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo
studio dell'avvocato RITA GRADARA, che la rappresenta e difende;
- resistente -
nonchè contro
MARTIGNONE S.N.C. DI MARTIGNONE GIOVANNI & C.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 264/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,
depositata il 3/02/2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/06/2018 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO
FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l'accoglimento, p.q.r., del
ricorso;
uditi gli avvocati Ugo Lecis, Giorgio Spadafora, Giuseppe Ciliberti, Rita
Gradara e Maurizio Hazan.
FATTI DI CAUSA
1. - In data 28 giugno 2002 si verificò, in Treviso, il distacco e la
caduta del braccio di una gru per l'edilizia nel cantiere in cui operava
la C.E.V. S.p.A., che determinò il crollo dell'adiacente magazzino della
Ric. 2014 n. 16354 sez. SU - ud. 05-06-2018
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Martignone s.n.c., agente della Laboratori Piazza s.n.c., le cui merci,
custodite in detto magazzino, furono danneggiate; la Laboratori Piazza
s.n.c. (poi s.r.I.), nel 2003, convenne, quindi, in giudizio la C.E.V.
S.p.A. e la Martignone s.n.c., per sentirle condannare al risarcimento
dei danni conseguentemente subiti.
1.1. - Le società convenute si costituirono negando la propria
responsabilità; la C.E.V. S.p.A. chiamò in causa la società che aveva
fabbricato la gru, Potain Sud Europa s.r.I., che successivamente
assunse la denominazione di Manitowoc s.r.l.
1.2. - Quest'ultima società fu convenuta, altresì, dalla stessa
Laboratori Piazza s.r.I.; a seguito della riunione delle cause, la
Manitowoc s.r.l. chiamò in giudizio, per la manleva, il proprio
assicuratore della responsabilità civile, Ras S.p.A. (attualmente Allianz
S.p.A.), assumendo che, essendo il sinistro verificatosi il 28 giugno
2002, per quell'evento era garantita dalla polizza avente durata dal 1°
gennaio 2001 al
10
gennaio 2003, con una franchigia di euro 4.547,00.
1.3. - L'Allianz S.p.A. si costituì contestando la fondatezza della
domanda di garanzia.
A tal fine dedusse di aver stipulato con la Manitowoc due distinti
contratti di assicurazione della responsabilità civile: l'uno
(contraddistinto dal n. 36217044/9) di durata dal
10
gennaio 2001 al
31 dicembre 2002; l'altro (contraddistinto dal n. 48.859.279) di durata
dal
10
gennaio 2003 al
10
gennaio 2004.
In entrambi i contratti operava la cd. "clausola
claims made",
sicché l'assicuratore era obbligato all'indennizzo solo per i danni il cui
risarcimento fosse stato richiesto all'assicurato durante il periodo di
efficacia della polizza; pertanto, avendo la Laboratori Piazza s.r.I., terzo
danneggiato, avanzato le proprie pretese nei confronti della Manitowoc
soltanto nel 2003, era alla seconda polizza che doveva farsi riferimento,
la quale, tuttavia, prevedeva una franchigia (di euro 150.000)
Ric. 2014 n. 16354 sez. SU - ud. 05-06-2018
-3-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT