Sentenza Nº 22086 della Corte Suprema di Cassazione, 22-09-2017

Presiding JudgeAMOROSO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2017:22086CIV
Date22 Settembre 2017
Judgement Number22086
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 11570-2015 proposto da:
M.T.L. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTON
GIULIO BARRILI 49, presso il dott. DANIEL DE VITO,
rappresentata e difesa dall'avvocato VALERIO FREDA;
- ricorrente —
Civile Sent. Sez. U Num. 22086 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: MANNA FELICE
Data pubblicazione: 22/09/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO;
- con troricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 3919/2014 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 03/10/2014.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/07/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale
Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del
ricorso principale, assorbito l'incidentale;
uditi gli avvocati Valerio Freda per la parte ricorrente e Fabio
Tortora per l'Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI RILEVANTI
La M.T.L. s.r.l. proponeva opposizione avverso l'ordinanza
ingiunzione n. 74983, notificata il 9.2.2010, con la quale il
Ministero dell'Economia e delle Finanze le aveva ingiunto il
pagamento della somma di C 20.759,00 per avere effettuato
con la Cassa Arianese di Mutualità a r.l. transazioni finanziarie
in contanti, senza il tramite di intermediari abilitati, in
violazione dell'art. 1 del D.L. n. 143/91, convertito in legge n.
197/1991.
Resistendo il Ministero, il Tribunale di Ariano Irpino con
sentenza n. 558/10 accoglieva l'opposizione, ritenendo estinta
la sanzione ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/81 per l'omessa
notifica del verbale d'accertamento e di contestazione
dell'illecito e la conseguente prescrizione ex art. 28 stessa
legge.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
L'appello principale del Ministero dell'Economia e delle
Finanze era accolto dalla Corte distrettuale di Napoli, con
sentenza n. 3919 del 3.10.2014.
I giudici del gravame escludevano, tra l'altro, la violazione
dell'art. 14, legge n. 689/1981, ritenendo provato
documentalmente che il verbale di contestazione del 25
gennaio 2005 - che identificava come responsabili della
violazione la società ed il suo rappresentante Ludovico Miele -
fosse stato notificato 1'8 febbraio 2005 nei confronti della
società MTL e, per essa, del suo legale rappresentante Miele.
La Corte distrettuale riteneva pure infondata l'eccezione di
prescrizione dell'azione e la violazione dell'art. 6, legge n.
689/1981 (essendosi proceduto nei confronti della società,
coobbligata in solido con l'autore materiale dell'infrazione, pur
non essendosi, in realtà, irrogata sanzione a quest'ultimo per
intervenuta decadenza).
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M.T.L.
di Miele Ludovico e Tarsilia s.n.c., sulla base di otto motivi.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha resistito con
controricorso e proposto ricorso incidentale articolato in due
motivi.
La causa, rimessa con ordinanza della seconda sezione civile
al primo Presidente per il contrasto esistente nella
giurisprudenza di questa Corte in ordine all'interpretazione
degli artt. 6 e 14, ultimo comma, della legge n. 689/81, è
stata assegnata a queste S.U.
Il ministero ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo di ricorso principale denuncia l'omesso
esame d'un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Sostiene parte ricorrente che la Corte d'appello, nell'escludere
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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