Sentenza Nº 22082 della Corte Suprema di Cassazione, 22-09-2017

Presiding JudgeAMOROSO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2017:22082CIV
Date22 Settembre 2017
Judgement Number22082
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 17294-2014 proposto da:
MINICHIELLO DE FURIA S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ANTON GIULIO BARRILI 49, presso il dott. DANIEL
DE VITO, rappresentata e difesa dall'avvocato VALERIO
FREDA;
- ricorrente -
Civile Sent. Sez. U Num. 22082 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: MANNA FELICE
Data pubblicazione: 22/09/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4475/2013 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 20/12/2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/07/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale
Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
uditi gli avvocati Valerio Freda per la società ricorrente e Fabio
Tortora per l'Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI RILEVANTI
La società Minichiello De Furia s.r.l. ricorre per cassazione
avverso la sentenza n. 4475/13, con cui la Corte d'appello di
Napoli, riformando la pronuncia del Tribunale di Ariano Irpino,
ha rigettato l'opposizione proposta contro un'ordinanza
d'ingiunzione emessa dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, avente ad oggetto la sanzione, irrogata a detta
società quale obbligata in solido ex art. b
Legge
n. 689/81, di C
5.605,00 per la violazione dell'art. 1 del D.L. n. 143/91,
convertito in legge n. 197/91. Ciò in quanto la legale
rappresentate della società opponente, Annamaria De Furia,
aveva effettuato transazioni finanziarie in contanti presso la
Cassa Arianese di Mutualità (di seguito indicata anche con
l'acronimo CAM), soggetto intermediario non munito della
abilitazione di cui all'art. 4, secondo comma, D.L. cit.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
La Corte d'appello disattendeva, tra l'altro, la tesi della
società opponente, la quale aveva eccepito che l'estinzione
dell'illecito nei confronti della propria legale rappresentante,
cui non era stata effettuata la contestazione nel termine
previsto dall'art. 14, secondo comma, legge n. 689/81,
comportava l'estinzione anche della sua obbligazione quale
soggetto tenuto in solido.
Motivava, al riguardo, la Corte territoriale che l'ultimo
comma di detto articolo prevede espressamente la non
estensione all'obbligato solidale della causa estintiva
dell'obbligazione valevole nei confronti dell'autore
dell'infrazione; e che tale norma non si pone in contrasto con il
principio di personalità della sanzione per l'illecito
amministrativo, ricavabile dall'art. 7 stessa legge, diverso
essendo il caso della morte dell'autore del fatto da quello della
decadenza del potere sanzionatorio nei suoi confronti per
mancata notificazione.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze resiste con
controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 25354/16 la seconda
sezione, rilevato un contrasto nella giurisprudenza di questa
Corte in ordine all'interpretazione degli artt. 6 e 14, ultimo
comma, della legge n. 689/81, che investe i principi generali
dell'illecito amministrativo, ha rimesso la relativa questione al
Primo Presidente, che ha assegnato la causa a queste S.U.
Il Ministero ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
-
Il ricorso è articolato in sei motivi.
Il primo denuncia la violazione degli artt. 6, 7 e 14 della
legge n. 689 del 1981 per avere la Corte d'appello escluso che
la società odierna ricorrente, coobbligata in via solidale,
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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