Sentenza Nº 21795 della Corte Suprema di Cassazione, 21-07-2020

Presiding JudgeSANTALUCIA GIUSEPPE
ECLIECLI:IT:CASS:2020:21795PEN
Judgement Number21795
Date21 Luglio 2020
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1)
Del Villano Nicola,
nato il 14/12/1968;
2)
Fontana Pasquale,
nato il 22/02/1970;
3)
Monco Gianni,
nato il 20/03/1972;
Avverso la sentenza emessa il 18/12/2018 dalla Corte di appello di Napoli;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo
Viola, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per l'imputato Pasquale
Fontana; il rigetto del ricorso per gli imputati Nicola Del Villano e Gianni
Morico;.
Sentiti nell'interesse degli imputati:
l'avv. Giovanni Cantelli, per Pasquale Fontana e Nicola Del Villano, che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso per entrambi i suoi assistiti;
l'avv. Giovanni Stellato, per Gianni Monco, che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21795 Anno 2020
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO
Data Udienza: 07/07/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza emessa il 22/06/2017 il Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Napoli, pronunciandosi all'esito di giudizio abbreviato, per quanto di
interesse ai presenti fini, emetteva nei confronti degli imputati Nicola Del Villano,
Pasquale Fontana e Gianni Monco le seguenti statuizioni processuali.
1.1. L'imputato Nicola Del Villano veniva dichiarato colpevole del reato
ascrittogli al capo 7 (artt. 110 cod. pen.,
12-quinquies
decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352, e
7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203) e condannato alla pena di quattro anni e otto mesi
di reclusione.
L'imputato Del Villano, inoltre, veniva assolto dai reati di cui ai capi 1, 9 e
10, per gli ultimi due dei quali non si procede in questa sede processuale, perché
il fatto non sussiste.
Nei confronti dello stesso imputato, infine, si disponeva la trasmissione degli
atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per il delitto di cui
al capo 6, ritenendosi l'ipotesi di reato per la quale si procedeva differente da
quella oggetto di contestazione.
1.2. L'imputato Pasquale Fontana veniva dichiarato colpevole del reato
ascrittogli ai capi 1 (art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto,
sesto, settimo, cod. pen.) e condannato alla pena di dieci anni di reclusione.
L'imputato Fontana, inoltre, veniva assolto dal reato di cui al capo 6 perché
il fatto non sussiste.
1.3. L'imputato Gianni Monco veniva assolto dai reati ascrittigli a capi 3 e
12.
1.4. Infine, gli imputati Nicola Del Villano e Pasquale Fontana, in
conseguenza delle richiamate statuizioni, venivano condannati alle pene
accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali e di mantenimento
durante la custodia cautelare in carcere.
2.
Con sentenza emessa il 21/02/2019 la Corte di appello di Napoli,
pronunciandosi sulle impugnazioni proposte dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli e dagli imputati Nicola Del Villano e Pasquale
Fontana emetteva le seguenti statuizioni processuali.
2.1. Quanto a Nicola Del Villano, la Corte di appello di Napoli, in riforma
della decisione appellata e in accoglimento dell'impugnazione proposta dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dichiarava l'imputato
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 e 7, così come originariamente contestati,
condannandolo alla pena di undici anni di reclusione.
2.2. Quanto a Pasquale Fontana, la Corte di appello di Napoli, ritenuta la
continuazione tra i fatti di reato giudicati nel presente procedimento e quelli
giudicati con la sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale il 10/12/2010,
divenuta irrevocabile il 27/04/2011, rideterminava la pena irrogata all'imputato
in dodici anni di reclusione; tale pena conseguiva all'ordinanza di correzione di
errore materiale emessa
ex
art. 130 cod. proc. pen. il
18/12/2018, che
correggeva l'indicazione contenuta nell'originario dispositivo di "anni quattordici
di reclusione".
2.3. Quanto, infine, a Gianni Monco, la Corte di appello di Napoli, in riforma
della decisione appellata e in accoglimento dell'impugnazione del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dichiarava l'imputato colpevole del
reato di cui al capo 3, nel quale doveva ritenersi assorbito il delitto di cui al capo
12, condannandolo alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione.
Conseguiva a tali statuizioni la condanna dell'imputato Monco alle pene
accessorie di legge e alle spese processuali sostenute nei due gradi di giudizio.
Nel resto, la sentenza di primo grado veniva confermata.
3. Dalle sentenze di merito, che divergevano nei termini di cui si è detto,
emergeva l'esistenza e la sfera di operatività del gruppo Zagaria - egemonizzato
da Michele Zagaria e facente parte del più ampio raggruppamento consortile
camorristico del Clan dei Casalesi, storicamente attivo nell'area campana
settentrionale -, che operava nel territorio casertano, con particolare riferimento
ai centri di Casapesenna e Grazzanise, fino al giugno del 2015.
L'esistenza di tale consorteria risultava attestata da una serie di sentenze
irrevocabili emesse nei confronti dei suoi affiliati nel corso degli anni, richiamate
nella decisione impugnata, che costituivano il punto di partenza delle attività
d'indagine condotte nel presente procedimento dalla Direzione Distrettuale
Antimafia di Napoli.
Su questa, consolidata, piattaforma processuale si inserivano le dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia Massimiliano Caterino, Nicola Panaro, Nicola
Schiavone, Benito Natale, Raffaele Venosa, Antonio Barracano e Attilio
Pellegrino, grazie alle cui propalazioni venivano chiariti gli scenari criminali che
caratterizzavano la sfera di operatività del sodalizio in esame, che risultava
egemonizzato da Michele Zagaria.
Su tali propalazioni, si innestavano le attività investigative condotte nel
corso delle indagini preliminari, che consentivano di individuare gli ambiti di
operatività del gruppo Zagaria, nel cui contesto assumeva un rilievo preminente
3
7
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT