Sentenza Nº 21700 della Corte Suprema di Cassazione, 26-08-2019

Presiding JudgeGIUSTI ALBERTO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:21700CIV
Date26 Agosto 2019
Judgement Number21700
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 316/10) proposto da:
LONATI ETTORE, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale
del 21.11.2009 del notaio Mario Brunelli in Brescia rep. n. 73716,
dagli Avv.ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Gustavo Visentini del
foro di Roma e dall'Avv.to Piergluigi Tirale del foro di Brescia ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due in Roma, via
Panama n. 58;
- ricorrente -
contro
CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA,
g
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Paolo Palmisano, Antonella Valente e Fabio Biagianti del foro di
Roma, in virtù di procura speciale apposta a margine del
controricorso per l'avv. Biagianti e allegata agli atti per gli avvocati
Palmisano e Valente con autentica della firma da parte del notaio
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Ric. 2010 n. 316 sez. S2 - ud.03/04/2019
Civile Sent. Sez. 2 Num. 21700 Anno 2019
Presidente: GIUSTI ALBERTO
Relatore: VARRONE LUCA
Data pubblicazione: 26/08/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Livio Colizzi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Roma, via G.B. Martini n. 3;
- contro ricorrente e ricorrente incidentale
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 950 depositata
il 6 novembre 2008.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/04/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IGNAZIO PATRONE, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso
principale per quanto di ragione e l'assorbimento o il rigetto del
ricorso incidentale;
uditi gli Avvocati Medugno, Mazzarelli e Visentini, Biagianti e
Palmisano.
FATTI DI CAUSA
1. A seguito delle modificazioni apportate al D. Lgs. n. 58 del
1998 dalla legge n. 62 del 2005, ad Ettore LONATI - nei cui confronti
si era proceduto in sede penale - veniva contestato, con
comunicazione del 4 aprile 2006, l'illecito amministrativo di abuso di
informazioni privilegiate previsto dall'art.
187-bis,
IV comma, D. Lgs.
cit., per avere disposto l'acquisto sul mercato telematico di
complessive 320.000 azioni C.M.I., fra l'11.2 ed il 19.3.1999,
avvalendosi delle informazioni privilegiate comunicategli da Emilio
Gnutti e con atto n. 15851 del 29.3.2007 gli veniva applicata la
sanzione amministrativa di C. 1.500.000,00, nonché la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione, di cui all'art. 187
-quater,
comma 1, per il periodo di sei mesi, e la confisca dei beni già oggetto
del sequestro disposto con delibera n. 15851 del 31 luglio 2006 fino
alla concorrenza di C. 3.057.951,00, pari al valore del prodotto
dell'illecito contestato.
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Ric. 2010 n. 316 sez. S2 - ud.03/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2.
Avverso detto provvedimento sanzionatorio Ettore LONATI
proponeva opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria
della Corte d'Appello di Brescia il 31 maggio 2007. Resisteva la
CONSOB, e la Corte territoriale adita, con sentenza n. 950 del 2008,
respingeva l'opposizione.
3.
A sostegno della decisione adottata, la corte distrettuale
evidenziava che non vi era alcuna incompatibilità fra le funzioni,
impropriamente definite istruttorie e quelle decisorie, della CONSOB,
giacchè solo a seguito della assoluzione del LONATI in sede penale e
della trasmissione degli atti alla CONSOB aveva avuto inizio il formale
procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Né
sussisteva la denunciata violazione degli artt. 24, 97 e 111 Cost.,
dovendosi riferire i concetti di imparzialità e di terzietà ad un organo
giurisdizionale, non anche ad un organo amministrativo, anche
allorchè chiamato ad applicare una sanzione, dovendosi rispetto ad
esso valutare la conformità dell'agire della p.a. rispetto al
soddisfacimento degli interessi pubblici. Quanto alla denuncia di
mancanza di autonomia dell'organo deliberante, la corte di merito
osservava che al principio del contraddittorio e della distinzione tra
funzioni di cui all'art. 187 -septies D. Lgs. n. 58 del 1998 era stata
data attuazione con la delibera Consob n. 15086 del 21.6.2005 e con
la delibera n. 1531 del 5.8.2005 che avevano procedimentalizzato
l'attività della medesima autorità, né la condivisione da parte della
Commissione della Relazione predisposta dall'Ufficio Sanzioni
Amministrative aveva violato il diritto di difesa dell'incolpato, che ben
conosceva quest'ultima, ovvero l'autonoma valutazione compiuta
dalla Commissione, essendo stato il risultato di un autonomo e libero
giudizio dell'organo cui per legge era demandata la decisione.
4.
Relativamente alla eccezione di mancata partecipazione del
componente della Commissione dott. Conti, osservava che a parte
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Ric. 2010 n. 316 sez. S2 - ud.03/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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