Sentenza Nº 21694 della Corte Suprema di Cassazione, 08-10-2020

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:21694CIV
Date08 Ottobre 2020
Judgement Number21694
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19902/2014 R.G. proposto da
Ferro Tiziano,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabriele Escalar
e Vittorio Giordano, con domicilio eletto presso i medesimi in Roma
viale Giuseppe Mazzini n. 11, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle entrate,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
sez. staccata di Latina n. 206/39/14, depositata il 21 gennaio 2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2020
dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Rita Sanlorenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'Avv. Gabriele Escalar per il contribuente che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
Civile Sent. Sez. 5 Num. 21694 Anno 2020
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 08/10/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udito l'Avv. dello Stato Gianna Galluzzo per l'Agenzia delle entrate
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
L'Agenzia delle entrate di Latina emetteva nei confronti di Ferro
Tiziano, artista e cantante, avviso di accertamento, con cui, in
relazione all'omessa presentazione delle dichiarazioni per Iva, Irpef
e Irap per l'anno 2007, recuperava le imposte dovute e non versate
ed irrogava le conseguenti sanzioni. L'Amministrazione finanziaria
riteneva che il formale trasferimento della residenza nel Regno Unito,
operato nel corso del 2006 dal contribuente, fosse in realtà fittizio,
sicché il medesimo era soggetto all'imposizione fiscale italiana.
Con ricorso il contribuente deduceva l'incompetenza dell'Agenzia
procedente, l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa e, in ogni
caso, l'inapplicabilità delle sanzioni.
L'impugnazione era rigettata dalla CTP di Latina; la sentenza era
confermata dal giudice d'appello.
Ferro Tiziano propone ricorso per cassazione con ventinove
articolati motivi, chiedendo, in subordine, rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE. L'Agenzia delle entrate resiste
con controricorso.
Il contribuente deposita altresì memoria illustrativa, con la quale
propone ulteriori questioni, e sentenza penale irrevocabile di
assoluzione emessa dal Tribunale di Latina.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'intero ricorso per aver il contribuente riproposto tutte le
questioni già oggetto del giudizio di merito, sì da mirare ad un mero
nuovo apprezzamento dei fatti, e per aver denunciato la medesima
questione in relazione ad una pluralità di vizi.
Si tratta di profili, infatti, la cui incidenza e rilevanza riguarda,
nel caso, le singole doglianze ma non investe, nel presente giudizio,
l'integrità del ricorso, variamente articolato.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2.
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la
nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per
aver la CTR omesso di pronunciarsi sull'eccepita incompetenza della
Direzione Provinciale (DP) di Latina ad emettere l'avviso o, in
subordine, per aver statuito con motivazione meramente apparente.
2.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 58 d.P.R. n. 600 del
1973, 2 tuir, 52 d.P.R. n. 633 del 1972, 21-octies I. n. 241 del 1990,
61 e 66 d.lgs. n. 300 del 1999, nonché dello Statuto e del
Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
deducendo, in subordine al primo motivo, l'incompetenza della DP di
Latina per aver il contribuente trasferito la propria residenza a
Manchester, nel Regno Unito, e, comunque, per aver prodotto il
reddito più elevato in Roma.
3.
I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica,
vanno tutti disattesi.
3.1. Esclusa, quanto al primo motivo, l'eccepita inammissibilità
per il cumulo delle censure, partitamente trattate nell'esposizione
della doglianza, non sussiste né l'omessa pronuncia, né, tantomeno,
l'omessa od apparente motivazione.
La CTR, infatti, sottolinea, ferma l'inderogabilità del principio del
domicilio fiscale (pag. 6), che la cancellazione dall'anagrafe della
popolazione residente e l'iscrizione all'AIRE non sono elementi
sufficienti a determinare l'esclusione della residenza fiscale del
contribuente dall'Italia, occorrendo che
«il soggetto in questione
dimostrasse, circostanza questa di cui si dirà nel prosieguo, di non
avere in Italia né la residenza né il domicilio»,
rilievo che poi riprende
prima a pag. 9 della sentenza, ove precisa, con riguardo alla ritualità
della notifica presso la città di Latina, che questo era il luogo
individuato dall'Amministrazione come domicilio o residenza fiscale
«avendo lo stesso mantenuto ... nella città di Latina la generalità dei
rapporti, ricom presi quelli di carattere familiare, sociale, morale,
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT