Sentenza Nº 21660 della Corte Suprema di Cassazione, 23-08-2019

Presiding JudgeCAMPANILE PIETRO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:21660CIV
Judgement Number21660
Date23 Agosto 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 3979-2016 proposto da:
COMUNE DI TERNI, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso
dall'avvocato PAOLO GENNARI giusta procura a margine del
ricorso;
- ricorrente -
contro
TERNANA SOLLEVAMENTI SRL, domiciliata in ROMA presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa
dall'avvocato ROBERTO MARIA MATERAZZI in virtù di procura
in calce al controricorso;
- con troricorrente -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 21660 Anno 2019
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 23/08/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 656/2015 della CORTE D'APPELLO di
PERUGIA, depositata il 13/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/05/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Sentito il PM nella persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto, del
primo motivo, accoglimento del secondo e del terzo motivo ed
assorbimento dei restanti motivi;
Uditi l'avvocato Paolo Gennari per il ricorrente e l'avvocato
Roberto Maria Materazzi per la controricorrente;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1.
La Ternana Sollevamenti S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi
al Tribunale di Terni il Comune di Terni affinché fosse
condannato al pagamento delle spese di rimozione e custodia
di veicoli incidentati.
Si costituiva l'ente locale il quale eccepiva la nullità dei
contratti in virtù dei quali agiva la società per difetto dei
requisiti di forma, come prescritti anche dalla normativa
contabile.
Il Tribunale di Terni con la sentenza n. 174 del 28 febbraio
2014 accoglieva la domanda dell'attrice e condannava il
Comune al pagamento della somma di C 17.972,95, oltre
accessori e spese.
Avverso tale sentenza proponeva appello principale il Comune
e si costituiva la società attrice che a sua volta proponeva
appello incidentale chiedendo la condanna del convenuto anche
al pagamento delle spese di custodia maturate in corso di
causa, anche in epoca successiva alla pronuncia di prime cure.
La Corte d'Appello di Perugia con la sentenza n. 656 del
13/11/2015 ha rigettato l'appello principale ed in accoglimento
di quello incidentale ha condannato il Comune al pagamento
Ric, 2016 n. 03979 sez. 52 - ud. 23-05-2019 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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