Sentenza Nº 21659 della Corte Suprema di Cassazione, 23-08-2019

Presiding JudgeCAMPANILE PIETRO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:21659CIV
Judgement Number21659
Date23 Agosto 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 20244-2015 proposto da:
MURA GIANNI, CUCCUREDDU RITA, MURA ROBERTO,
domiciliati in ROMA presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione e rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI
BATTISTA LUCIANO giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
DUE ESSE SNC, domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall'avvocato
LUCIANO MANCA giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 885/2014 del TRIBUNALE di SASSARI,
depositata il 24/06/2014;
2(
Civile Sent. Sez. 2 Num. 21659 Anno 2019
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 23/08/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/05/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Sentito il PM, nella persona del Sostituto Procuratore Generale,
dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
Uditi l'avvocato Giovanni Battista Luciano per i ricorrenti e
l'avvocato Luciano Manca per la controricorrente;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1.
La Due Esse di Sanna Giovanni Antonio & C. S.n.c.
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari Mura
Pasquale e Cuccureddu Rita, affinché fosse accertata la
legittimità del recesso ex art. 1385 c.c. dal contratto
preliminare, con conseguente diritto alla ritenzione della
caparra.
Specificava che in data 28/8/1997 aveva concluso con i
convenuti un preliminare di compravendita immobiliare relativo
ad un seminterrato sito in Alghero al viale Europa n. 43,
palazzo B, scala D, per il prezzo di E 55.000.000, con la
previsione che il prezzo sarebbe stato versato mensilmente da
parte dei promissari acquirenti a partire dal mese di settembre
del 1997 sino al saldo, essendo poi dovuti gli interessi al tasso
annuo del 10% sulla eventuale rimanenza alla data del
30/12/1998.
Aggiungeva che l'immobile era stato consegnato ai convenuti
che però non avevano rispettato i termini di pagamento,
avendo quindi indotto l'attrice ad esercitare il diritto di recesso,
con la conseguente ritenzione delle somme versate a titolo di
caparra confirmatoria.
Si costituivano i convenuti i quali deducevano che il contratto
concluso era in realtà un definitivo; anche laddove si fosse
trattato di un preliminare non era stato previsto alcun termine
Ric. 2015 n. 20244 sez. 52 - ud. 23-05-2019 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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