Sentenza Nº 21585 della Corte Suprema di Cassazione, 22-08-2019

Presiding JudgeGIUSTI ALBERTO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:21585CIV
Date22 Agosto 2019
Judgement Number21585
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAVOLDI Osvaldo, rappresentata e difesa, per procura speciale a
margine del ricorso, dagli Avvocati Renato Sirna ed Elisa Bonzani, A-
chille Chiappetti e Gianluca Viola, nonché, per procura speciale notari-
le, dall'Avvocato Giovanni Arieta, elettivamente domiciliato in Roma,
via Paolo Emilio n. 7, presso lo studio dell'Avvocato Achille Chiappetti;
- ricorrente -
contro
CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
80204250585, rappresentata e difesa dagli avvocati FABIO BIAGIAN-
TI, PAOLO PALMISANO e ANTONELLA VALENTE;
- controricorrente -
E sul ricorso proposto da:
-55(Ì7J
Civile Sent. Sez. 2 Num. 21585 Anno 2019
Presidente: GIUSTI ALBERTO
Relatore: VARRONE LUCA
Data pubblicazione: 22/08/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA,
rappresentata e difesa dagli avvocati FABIO BIAGIANTI, PAOLO PAL-
MISANO e ANTONELLA VALENTE;
- ricorrente incidentale -
contro
SAVOLDI Osvaldo, rappresentato e difeso, per procura speciale a
margine del ricorso, dagli Avvocati Renato Sirna ed Elisa Bonzani, A-
chille Chiappetti e Gianluca Viola, nonché, per procura speciale notari-
le, dall'Avvocato Giovanni Arieta, elettivamente domiciliato in Roma,
via Paolo Emilio n. 7, presso lo studio dell'Avvocato Achille Chiappetti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 207/2009 in
data 16 febbraio 2009.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/04/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. I-
GNAZIO PATRONE, il quale ha concluso per l'accoglimento dei motivi
quarto, quinto, sesto e settimo del ricorso principale e per
l'inammissibilità o il rigetto dei restanti motivi del ricorso principale e
l'assorbimento del ricorso incidentale;
uditi gli Avvocati Chiappetti, Arieta, Biagianti e Palmisano.
FATTI DI CAUSA
1. In data 8 gennaio 2003 il Presidente della CONSOB segnalava
alla Procura della Repubblica di Milano il presunto reato di abuso di
informazioni privilegiate - di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 58 del 1998
- per avere Emilio Gnutti, Ornella Pozzi, Maurizia Gallia, Ennio Baroz-
zi, Romeo Savoldi, Antonietta Comensoli e Osvaldo Savoldi acquistato
obbligazioni UNIPOL 2000-2005 2,25% e UNIPOL 2000-2005 3,75%,
nel corso dell'anno 2002.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10597 del 19 ottobre 2005,
proscioglieva gli imputati (ad eccezione di Emilio Gnutti) in ragione
della depenalizzazione del reato contestato, avvenuta a seguito
dell'entrata in vigore della legge n. 62 del 2005, e trasmetteva gli atti
alla CONSOB.
La CONSOB, ritenuta accertata la violazione di cui all'art.
187-bis,
comma 4, del d.lgs. n. 58 del 1998, dopo aver disposto a carico di
Osvaldo Savoldi la misura del sequestro di beni di sua pertinenza, fi-
no al raggiungimento del valore equivalente al prodotto dell'illecito,
applicava a carico del medesimo la sanzione amministrativa pecunia-
ria di euro 411.980, la sanzione accessoria dell'interdizione dagli uffici
direttivi per un periodo di nove mesi ex art.
187-quater
del d.lgs. n.
58 del 1998, nonché, ai sensi dell'art.
187-sexies
dello stesso TUF, la
confisca di beni di sua proprietà per un valore di euro 6.200.845.
2.
- Osvaldo Savoldi proponeva opposizione dinanzi alla Corte
d'appello di Brescia; la CONSOB si costituiva e chiedeva il rigetto
dell'opposizione.
3.
- Con sentenza depositata il 17 febbraio 2009, l'adita Corte
d'appello rigettava l'opposizione.
La Corte territoriale escludeva che la depenalizzazione avesse
portato ad un aggravio della sanzione applicata al Savoldi, rilevando
che la nuova disciplina, conseguente alla riforma del 2005, era più fa-
vorevole rispetto alla precedente, giacché la condotta integrava un il-
lecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa pecu-
niaria e non più un delitto per il quale era prevista anche la pena della
reclusione. La Corte di Brescia escludeva altresì l'incostituzionalità
della retroattività della confisca per equivalente, e ciò data la sua na-
tura amministrativa. I principi di legalità e di irretroattività - secondo
i giudici dell'appello - sono oggetto di copertura costituzionale soltan-
to per la materia penale, sicché il legislatore, quanto all'illecito depe-
nalizzato di abuso di informazioni privilegiate, ben poteva prevedere
- 3 -
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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