Sentenza Nº 21567 della Corte Suprema di Cassazione, 18-09-2017

Presiding JudgeNAPPI ANIELLO
ECLIECLI:IT:CASS:2017:21567CIV
Date18 Settembre 2017
Judgement Number21567
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16349/2015 R.G. proposto da
LONGARINI EDOARDO, rappresentato e difeso dagli Avv. Prof. Giuseppe
Greco e Ignazio Fiore, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Ro-
ma, via S. Caterina da Siena, n. 46;
-
ricorrente e controricorrente
-
contro
FALLIMENTO DELLA EDIZIONI LOCALI S.R.L. in liquidazione, in persona del
curatore p.t. Avv. Gregorio Iannotta, rappresentato e difeso dall'Avv. Leo-
nardo Pallotta, con domicilio eletto in Roma, via Caio Mario, n. 8;
-
controricorrente e ricorrente incidentale
-
e
POTTINO GUIDO MARIA;
- intimato -
Civile Sent. Sez. 1 Num. 21567 Anno 2017
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: MERCOLINO GUIDO
Data pubblicazione: 18/09/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 7769/14 depositata il
19 dicembre 2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 maggio 2017 dal
Consigliere Guido Mercolino;
uditi gli Avv. Greco, Pallotta e Orazi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Alberto CARDINO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del quarto mo-
tivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
1. Il curatore del fallimento della Edizioni Locali S.r.l. in liquidazione
convenne in giudizio Edoardo Longarini, per sentirlo condannare, in qualità
di amministratore di fatto della società fallita, al pagamento di una somma
pari alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo realizzato, o di quella
necessaria all'integrale soddisfacimento dei creditori.
A sostegno della domanda, affermò che il Longarini aveva attivamente
partecipato alla gestione ed all'attività della società fallita, condizionandone
le scelte strategiche ed operative per volgerle al conseguimento di propri fi-
ni personali, in modo tale da determinare il dissesto della società.
Si costituì il convenuto e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.
1.1. Il giudizio, dapprima riunito a quello promosso dal curatore del fal-
limento nei confronti degli amministratori di diritto e dei sindaci, ed avente
anch'esso ad oggetto la condanna al risarcimento dei danni arrecati alla so-
cietà, fu successivamente separato dallo stesso.
In seguito, spiegò intervento volontario Guido Maria Pottino, già ammi-
nistratore della società, il quale, premesso di essere stato condannato al ri-
sarcimento nell'altro giudizio, aderì alle difese del curatore, chiedendo ac-
certarsi la responsabilità esclusiva del Longarini, con la condanna dello stes-
so alla rivalsa delle somme dovute al fallimento.
1.2. Con sentenza del 20 luglio 2011, il Tribunale di Roma accolse la
domanda proposta dal curatore, condannando il Longarini al pagamento
della somma di Euro 19.053.657,88, oltre interessi, e dichiarando invece
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