Sentenza Nº 21456 della Corte Suprema di Cassazione, 19-08-2019

Presiding JudgeCAMPANILE PIETRO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:21456CIV
Date19 Agosto 2019
Judgement Number21456
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 13121-2015 proposto da:
DADDUZIO TERESA, DADDUZIO MARIA, DADDUZIO ANGELA,
DADDUZIO FILOMENA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
VIRGILIO ORSINI 19, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO
MAESTRI, rappresentate e difese dall'avvocato FRANCESCO
SANTORO;
- ricorrenti -
ch,
2
contro
CALO' GIACOMO
e
ALO' DOMENICO E FIGLI SNC , elettivamente
domiciliatI in ROMA, V.G.NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato
MICHELE GUZZO, rappresentati e difesi dall'avvocato MAURIZIO
SA VASTA
-ricorrenti incidentali -
1
Ric. 2015 n.13121 sez. S2 - ud.17/04/2019
Civile Sent. Sez. 2 Num. 21456 Anno 2019
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: VARRONE LUCA
Data pubblicazione: 19/08/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 587/2014 della CORTE D'APPELLO di BARI,
depositata il 17/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/04/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Maurizio Savasta e Flavia Ugolini;
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 14-3-1991 le sorelle Maria,
Filomena, Teresa ed Angela Dadduzio convenivano dinanzi al
Tribunale di Trani Domenico Calò, deducendo: a) che, con contratto
preliminare di permuta concluso in data 7 agosto 1986, Vincenza
Calabrese e Luca Dadduzio, rispettivamente madre e fratello delle
istanti, si erano impegnati a cedere al convenuto un compendio
immobiliare sito in Barletta, in cambio di una percentuale di quanto lo
stesso avrebbe edificato sull'intera superficie; b) che, in esecuzione
del predetto contratto preliminare, erano stati stipulati una
compravendita per la cessione del suolo e dei contratti preliminari per
l'acquisto degli immobili realizzandi, nei quali erano intervenuti, quali
promittenti acquirenti, i figli della Calabrese; c) che le parti
contemporaneamente avevano integrato il loro programma negoziale
con una scrittura privata sottoscritta il 17- 12-1986.
Ciò posto e atteso che il Calò era rimasto inadempiente agli
obblighi assunti, le attrici chiedevano il trasferimento ex art.2932
c.c. degli immobili previsti quale corrispettivo della permuta,
e l'attribuzione in proprietà dei 4/7 del 40% di tutte le cubature
realizzate in più rispetto a quelle previste in permuta, il risarcimento
dei danni per la ritardata consegna e per i vizi riscontrati negli
immobili, il pagamento delle penali pattuite e delle spese necessarie
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Ric. 2015 n.13121 sez. S2 - ud.17/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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