Sentenza Nº 21401 della Corte Suprema di Cassazione, 14-08-2019

Presiding JudgeGENOVESE FRANCESCO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:21401CIV
Date14 Agosto 2019
Judgement Number21401
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
Civile Sent. Sez. 1 Num. 21401 Anno 2019
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: FALABELLA MASSIMO
Data pubblicazione: 14/08/2019
SENTENZA
sul
ricorso
16354/2015
proposto
da:
Piaggio &
C.
S.p.a.,
in
persona
del legale
rappresentante
pro
tempore,
elettivamente
domiciliata
in Roma, Via San Nicola da
Tolentino
n.67,
presso
lo
studio
dell'avvocato
Pototschnig
Paolo,
che
la
rappresenta
e
difende
unitamente
all'avvocato
Parlatore
Stefano,
giusta
procura
in calce al
ricorso;
-ricorrente
-
contro
Fallimento
Centro
Motors
S.r.l.
in
Liquidazione,
in
persona
del
curatore
dott.
Gian Paolo
Tanganelli,
elettivamente
domiciliato
in Roma, Via Francesco Denza
n.20,
presso lo
studio
dell'avvocato
Rosa Laura,
rappresentato
e
difeso
dall'avvocato
l
Dini Giulio, giusta procura in calce
al
controricorso;
-controricorrente
-
avverso
la
sentenza n.
667/2015
della
CORTE
D'APPELLO di
FIRENZE, pubblicata il
13/04/2015;
udita
la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
31/05/2019
dal cons. FALABELLA MASSIMO;
udito
il
P.M.
in persona del
Sostituto
Procuratore Generale ZENO
IMMACOLATA che
ha
concluso
per
l'accoglimento
per
quanto
di
ragione;
udito,
per
la
ricorrente,
l'Avvocato Luigi Occhiuto, con delega
orale dell'avv. Pototschnig, che
ha
chiesto l'accoglimento del
ricorso;
udito,
per
il
controricorrente,
l'Avvocato Laura Rosa, con delega,
che
ha
chiesto
il
rigetto.
FATTI
DI
CAUSA
l.
-11
fallimento
di Centro Motors s.r.l. proponeva appello
avverso
la
sentenza del Tribunale di
Pisa
pubblicata in data 3
giugno 2010 con
la
quale erano state respinte le domande
proposte dalla società in bonis nei confronti di Piaggio &
C.
s.p.a.: questa aveva
fatto
valere
il
mancato
rispetto
delle
prescrizioni
contenute
negli
artt
. 5 e 6 del reg. n. 1475/95/CEE
circa le condizioni di esenzione operanti negli accordi
per
la
distribuzione di autoveicoli, avendo
particolarmente
riguardo agli
artt.
3, 5, 6, 7 e 8 del
contratto
di concessione in essere
tra
le
parti.
Il
Tribunale aveva osservato, in sintesi, di non
poter
revocare il
regolamento
di esenzione
per
categoria in questione,
dal
momento
che
l'art.
8 di esso riservava espressamente tale
facoltà alla Commissione europea e
l'art
. 29,
comma
l,
del
regolamento n.
3/2001/CE
estendeva bensì tale
potere
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