Sentenza Nº 21369 della Corte Suprema di Cassazione, 17-07-2020

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:21369PEN
Date17 Luglio 2020
Judgement Number21369
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia
avverso la sentenza del 09/10/2018 del Tribunale di Brescia
emessa nei confronti di:
Melzani Saymon, nato a Gavardo il 21/10/1997
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza
impugnata con rinvio, limitatamente alla durata della sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida.
Penale Sent. Sez. U Num. 21369 Anno 2020
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: TARDIO ANGELA
Data Udienza: 26/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha
applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Saymon Melzani la pena
concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di
ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per
centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett.
a),
e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e
2-sexies,
d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di
patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del
veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di ebbrezza alcolica con tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/I 1,62 alla prima rilevazione e gli
1,65 alla seconda).
Con la stessa sentenza è stata ordinata nei confronti dell'imputato, ai sensi
dell'art. 186, comma 2, stesso decreto, la sanzione amministrativa della
sospensione della patente di guida per la durata di un anno, differendosene
l'esecuzione all'esito del lavoro di pubblica utilità.
2.
Avverso detta sentenza, comunicata il 18 ottobre 2018, ha proposto
ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
appello di Brescia chiedendone l'annullamento e denunciando, con unico motivo,
la inosservanza degli artt. 186 e 186-bis d.lgs. n. 285 del 1992 in relazione al
mancato raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria.
Il Procuratore ricorrente, premettendo che il Tribunale non aveva disposto la
confisca del veicolo condotto dall'imputato e risultato di proprietà di soggetto
terzo, come da informativa dei Carabinieri, ha dedotto che, non disponendosi la
confisca, si sarebbe dovuta comunque raddoppiare la durata della sanzione
amministrativa, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), richiamato dall'art. 186-
bis
dello stesso decreto, con conseguente non conformità a legge del trattamento
sanzionatorio.
3.
Con ordinanza del 16 maggio 2019 la Quarta Sezione penale ha rimesso la
decisione del ricorso alle Sezioni Unite a norma dell'art. 618 cod. proc. pen.,
rilevando l'esistenza di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di
legittimità - dopo l'entrata in vigore del comma
2-bis
dell'art. 448, cod. proc.
pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103 - in merito
alla ricorribilità o meno per cassazione delle sentenze di applicazione della pena
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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