Sentenza Nº 21368 della Corte Suprema di Cassazione, 17-07-2020

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:21368PEN
Date17 Luglio 2020
Judgement Number21368
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1.
Savin Gianina Alina, nata a Vaslui (Romania) il 01/08/1986
2.
Ndoj Gjin, nato a Sbqiptare (Albania) il 27/09/1979
3.
Ndoj Viktor, nato a Sbqiptare (Albania) il 11/04/1982
avverso la sentenza del 09/11/2017 del Giudice della udienza preliminare del
Tribunale di Reggio Emilia
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'annullamento della
Penale Sent. Sez. U Num. 21368 Anno 2020
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: TARDIO ANGELA
Data Udienza: 26/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
sentenza impugnata con rinvio, limitatamente alle statuizioni relative alla
confisca e all'ordine di espulsione degli imputati.
RITENUTO IN FATTO
1.
Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con
sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
proc. pen., a Gianina Alina Savin, Gjin Ndoj e Viktor Ndoj, la pena concordata di
anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui
all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati
quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo
cocaina" (sub b) e, al solo Viktor Ndoj, anche in relazione alla cessione di 3,18
grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a).
Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati interdetti dai pubblici
uffici per cinque anni, nei loro confronti è stata ordinata l'espulsione dal territorio
dello Stato a pena espiata ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 e, infine, è
stata disposta, oltre alla distruzione della sostanza stupefacente in sequestro, la
confisca, ex art.
12-sexies
d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, del denaro in sequestro in
considerazione della sua sproporzione rispetto al reddito di Viktor Ndoj e Gjin
Ndoj, entrambi, per loro ammissione, disoccupati e privi di "beni di fortuna".
2.
Avverso detta sentenza, depositata in udienza con motivazione
contestuale, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati.
2.1. Gianina Alina Savin, ricorrendo per mezzo del suo difensore, ha chiesto
l'annullamento della sentenza in relazione alla disposta applicazione della misura
di sicurezza della espulsione, articolando due motivi, con i quali ha denunciato,
rispettivamente, violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione.
Secondo la ricorrente, il Giudice, omettendo di osservare il dettato
normativo dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, sì come inciso dall'intervento della
Corte costituzionale che, con sentenza n. 58 del 1995, lo ha dichiarato
parzialmente incostituzionale, ha ordinato di ufficio la sua espulsione a pena
espiata senza accertare la sussistenza della pericolosità sociale e indicare in
sentenza i relativi presupposti, limitandosi a richiamare la sua attuale posizione
cautelare e, illogicamente, trascurando di apprezzare le autorizzazioni concessele
per svolgere attività lavorativa esterna e il suo serbato rispetto delle prescrizioni
imposte, oltre alla sua incensuratezza e alla confessione resa, pur valorizzate ai
fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2.2. Gjin Ndoj e Viktor Ndoj hanno proposto ricorso, a mezzo del comune
difensore, con unico atto, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di
due comuni motivi.
Con il primo motivo hanno denunciato violazione di legge in relazione all'art.
129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, rappresentando che il giudice aveva
omesso di svolgere l'operazione preliminare demandatagli, tesa a riscontrare
l'eventuale ricorrenza di cause di non punibilità giustificative del loro
proscioglimento, ovvero non aveva adeguatamente motivato la loro non ritenuta
sussistenza.
Con il secondo motivo hanno dedotto violazione di legge in relazione agli
artt. 234 cod. proc. pen. e
12-sexies
legge n. 356 del 1992 e mancanza di
motivazione in ordine alla confisca del denaro in sequestro, dolendosi della
omessa acquisizione di documentazione, rappresentata da due dichiarazioni rese
davanti a un notaio in Albania dal fratello e dal cugino di essi stessi e da una
ricevuta bancaria, dimostrative della liceità della provenienza del denaro in
sequestro, e del mancato adempimento da parte del giudice dell'obbligo di
motivare sulle ragioni della confisca, disposta in termini del tutto generici,
nonostante la non estensibilità al provvedimento di confisca della sinteticità della
motivazione della sentenza di applicazione della pena.
2.3. Con successivo atto, sottoscritto dal medesimo difensore, Gjin Ndoj e
Viktor Ndoj, hanno dedotto un ulteriore motivo, opponendo l'errata applicazione
dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 e l'omessa motivazione in ordine alla misura di
sicurezza della espulsione, disposta con la sentenza impugnata senza un previo
accertamento della sussistenza in concreto della loro pericolosità sociale e senza
l'obbligatoria verifica, alla luce delle richiamate norme interne e pattizie e delle
illustrate pronunce costituzionali, delle loro condizioni di vita individuale,
familiare e sociale.
2.4. La ricorrente Gianina Alina Savin ha presentato il 19 dicembre 2018
motivi nuovi, con i quali, premesso in fatto di essere libera dal 5 ottobre 2018 in
dipendenza della disposta revoca della misura degli arresti domiciliari e reiterata
la denunciata carenza della motivazione quanto alla sua ritenuta pericolosità
sociale, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, d.lgs. 25
luglio 1998, n. 286, e dell'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per contrasto
con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., e dell'art. 86 anche in relazione all'art. 4
Cost.
3. Con ordinanza del 29 aprile 2019 la Sezione Sesta penale ha rimesso la
decisione dei ricorsi alle Sezioni Unite a norma dell'art. 618 cod. proc. pen.
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