Sentenza Nº 21242 della Corte Suprema di Cassazione, 09-08-2019

Presiding JudgeORICCHIO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:21242CIV
Date09 Agosto 2019
Judgement Number21242
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 4599-2015 proposto da:
SERRA PIERO, rappresentato e difeso dall'Avvocato ANDREA
VERNAZZA e dall'Avvocato MARIA CARLA VECCHI, presso il cui
studio a Roma, viale Giulio Cesare 118, elettivamente
domicilia, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO di GENOVA, VIA MINORETTI 6 e 8,
rappresentato e difeso dall'Avvocato MAURILIO BERTONI e
dall'Avvocato GIUSEPPE BERTONI, per procura speciale a
margine del controricorso
- controricorrente
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di GENOVA,
depositata il 27/5/2014;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del
26/3/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 21242 Anno 2019
Presidente: ORICCHIO ANTONIO
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 09/08/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica, Dott.
CORRADO
MISTRI, il quale ha concluso per l'inammissibilità o, in
subordine, per il rigetto del ricorso
FATTI DI CAUSA
Il Condomino di Genova, via Minoretti 6-8, a seguito di
ricorso proposto a norma dell'art. 700 c.p.c., ha ottenuto di
poter accedere nella cantina n. 17, di proprietà di Pietro Sessa e
Erminia Moggia, per far eliminare l'intasamento di un sifone
che, verso la fine del mese di agosto del 2004, aveva creato
una fuoriuscita di liquami in alcuni degli appartamenti
soprastanti, facenti parte dell'edificio condominiale. Il
Condominio, al riguardo, aveva lamentato che i proprietari della
cantina, benché contattati, non si erano resi disponibili ad aprire
la porta della cantina né a fornire la relativa chiave e nemmeno
avevano autorizzato la forzatura del lucchetto.
Pietro Sessa e Erminia Moggia si sono costituiti nel giudizio
di merito introdotto dal Condominio e, senza contestare di
essere stati informati - anche con telegramma del 31/8/2004 -
dell'urgente esigenza di entrare nella loro cantina, hanno
dedotto l'impossibilità, da parte degli stessi, a dare il loro
consenso, in quanto assenti ed impegnati in questioni personali,
ed hanno, quindi, chiesto il rigetto delle domande proposte
dall'attore ed, in via riconvenzionale, la condanna del
Condominio al risarcimento del danno che l'intasamento del
sifone aveva arrecato alla loro cantina.
Il tribunale, con sentenza del 22/10/2009, ha dichiarato il
diritto del Condominio ad accedere alla cantina dei convenuti,
per l'esecuzione dei lavori di eliminazione dell'intasamento del
sifone della colonna fognaria. Il tribunale, inoltre, dopo aver
compensato tra le parti le somme dovute dai convenuti per i
Ric. 2015 n. 4599 Sez. 2 - PU 26 marzo 2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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