Sentenza Nº 20808 della Corte Suprema di Cassazione, 15-05-2019

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:20808PEN
Date15 Maggio 2019
Judgement Number20808
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1.
Schettino Francesco, nato a Castellammare di Stabia il 28/12/1969,
2.
De Rosa Alfonso, nato a Castellammare di Stabia il 06/05/1967,
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 09/02/2017.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Salvatore Dovere;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale
aggiunto Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo il rigetto dei
ricorsi.
Penale Sent. Sez. U Num. 20808 Anno 2019
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: DOVERE SALVATORE
Data Udienza: 25/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Schettino Francesco e De Rosa Alfonso sono stati giudicati dal Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo,
della
detenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione e del
trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati dalla recidiva specifica
reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen., e pertanto condannati, all'esito
del rito abbreviato, lo Schettino alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed
euro 3.433.334,00 di multa ed il De Rosa alla pena di due anni e dieci mesi di
reclusione ed euro 1.500,00 di multa.
Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte d'appello di Napoli ha
confermato siffatta pronuncia, in particolare condividendo il diniego di
riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragione dei plurimi, specifici e
prossimi precedenti penali degli imputati, giudicati espressione di una più elevata
capacità criminale.
2.
Gli imputati hanno proposto congiunto ricorso per cassazione, a mezzo del
comune difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale vengono
dedotti la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 157 cod.
pen., per non aver la Corte d'appello rilevato l'intervenuta estinzione del reato per
prescrizione.
I ricorrenti osservano che le condanne sono intervenute per il reato di cui
all'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43/1973, punito con la pena da 1 a 5 anni di
reclusione e con la multa di 5 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto;
avuto riguardo alla data di consumazione (19.1.2008), i reati si sarebbero quindi
estinti per prescrizione alla data del 19.6.2016 (anni 7 e mesi 6), dunque in data
antecedente non solo alla sentenza di appello ma allo stesso decreto di citazione
per il giudizio di secondo grado, emesso in data 9.1.2017. Ai fini del computo del
termine di prescrizione, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la
sentenza n. 35738 del 2010, non rileverebbe la circostanza che sia stata loro
contestata la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, poiché la stessa
non era stata applicata dal primo giudice, con scelta condivisa dai giudici di
appello.
3.
La Seconda Sezione di questa Corte, assegnataria del procedimento,
ritenuto il ricorso non inammissibile, ha ravvisato la sussistenza di un contrasto
giurisprudenziale sul tema della rilevanza della valorizzazione dei precedenti penali
per motivare il diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche ai fini del
calcolo del tempo necessario alla prescrizione del reato, quando la recidiva
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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