Sentenza Nº 20685 della Corte Suprema di Cassazione, 09-08-2018

Presiding JudgeTIRELLI FRANCESCO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:20685CIV
Judgement Number20685
Date09 Agosto 2018
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 7285-2017 proposto da:
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA, in persona
del Presidente
pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZALE DON G. MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato
ANTONINO GALLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato LUIGI COCCHI;
- ricorrente -
contro
ROSSI MARCO Q., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL
PORTO DI RIPETTA 1, presso lo studio dell'avvocato LUCA PUCCETTI,
rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO DOTTA;
Civile Sent. Sez. U Num. 20685 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: DE STEFANO FRANCO
Data pubblicazione: 09/08/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- con troricorrente -
nonché contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
-
intimati
-
avverso la sentenza n. 396/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata il 31/12/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/07/2018 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO
FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Antonino Galletti e Leonardo Brasca per delega orale
dell'avvocato Marco Dotta.
Fatti di causa
1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova ricorre,
affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 396 del
31/12/2016, con cui il Consiglio Nazionale Forense ha accolto,
ritenutolo tempestivo, il ricorso dell'avv. Marco Q. Rossi avverso la
decisione del 03/04/2014, con cui il ricorrente Consiglio gli aveva
irrogato la sanzione disciplinare della cancellazione in relazione ad
illeciti (plurime violazioni del dovere di correttezza e lealtà - di cui agli
artt. 6-22 cod. deont. - e probità, di cui all'art. 5 del cod. deont.; uso
di espressioni sconvenienti o offensive, oltre che calunniose, in
violazione degli artt. 20-22 cod. deont.; violazione dei doveri
scaturenti dai rapporti con i praticanti, di cui all'art. 26, comma 3,
cod. deont.; violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei rapporti
con gli arbitri, ai sensi dell'art. 54 cod. deont.; il tutto come da capo
di incolpazione notificato al Rossi il 10/12/2008 al suo studio di
Genova ed il 29/12/2008 al suo studio di New York) commessi in
Genova dal 2004 al 2006 e ricondotti ad un articolato e complesso
Ric. 2017 n. 07285 sez. SU - ud. 17-07-2018
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT