Sentenza Nº 20666 della Corte Suprema di Cassazione, 31-07-2019

Presiding JudgeDIDONE ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:20666CIV
Judgement Number20666
Date31 Luglio 2019
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
PREMESSO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano - decidendo sul
reclamo ex art. 18 legge fall. presentato da IMMOBILIARE TREMONTI S.R.L.
in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal
Tribunale di Monza - ha rigettato il predetto reclamo, confermando pertanto
la declaratoria di fallimento.
La corte del merito ha ritenuto infondate le eccezioni processuali sollevate
dalla società reclamante in punto di corretta insaturazione del
contraddittorio processuale tra le parti nel corso del procedimento
prefallimentare che aveva condotto alla dichiarazione di fallimento. Più in
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Civile Sent. Sez. 1 Num. 20666 Anno 2019
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO
Data pubblicazione: 31/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
particolare, la corte territoriale ha evidenziato che, sulla scorta della
corretta interpretazione degli artt. 9 e 9 bis legge fall. non occorreva
procedere alla comunicazione al procuratore costituito della società fallenda
dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Milano, per primo investito della
domanda di fallimento, aveva declinato la propria competenza in favore del
Tribunale di Monza e che, peraltro, non occorreva per la prosecuzione del
giudizio, neanche un atto di formale riassunzione della causa innanzi al
Tribunale di Monza, non essendo ciò previsto dall'art. 9 bis legge fall. e non
potendosi pertanto applicare il disposto normativo di cui all'art. 50 cod.
proc. civ.. Ciò che occorreva rispettare - secondo il ragionamento della
corte di merito - era il disposto normativo del terzo comma dell'art. 15
legge fall., che prescrive la notifica del nuovo decreto presidenziale di
nomina del giudice delegato e di fissazione dell'udienza prefallimentare,
senza la necessità che sia rinotificata al debitore l'originaria istanza di
fallimento, stante il chiaro disposto del terzo comma dell'art. 9 bis legge fall.
che espressamente prevede che "restano salvi gli effetti degli atti
precedentemente compiuti". Il giudice di appello ha ritenuto, pertanto,
infondate le ulteriori censure sollevate dal reclamante anche in ordine al
perfezionamento del procedimento notificatorio dei provvedimenti
presidenziali di prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Monza,
competente a decidere, in quanto gli atti di impulso del procedimento
prefallimentare erano stati correttamente notificati presso la sede della
società fallenda, ai sensi del terzo comma dell'art. 15 legge fall. e dell'art.
145 cod. proc. civ.. Più nel dettaglio, la corte distrettuale ha evidenziato
che, dopo un primo tentativo di notifica da parte della cancelleria rimasto
infruttuoso perché l'indirizzo pec della società debitrice era disattivato, il
creditore procedente INTESA SANPAOLO s.p.a. aveva notificato, tramite
ufficiale giudiziario, gli atti introduttivi presso la sede della società ove la
notificazione si era perfezionata, con la consegna alla portiera dello stabile e
con l'invio dell'ulteriore raccomandata prevista dal terzo comma dell'art.
139 cod. proc. civ.. La corte del merito ha altresì ritenuto infondate le
ulteriori doglianze in punto di carenza di legittimazione attiva del creditore
procedente posto che il credito azionato era discendente dal saldo maturato
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