Sentenza Nº 20620 della Corte Suprema di Cassazione, 31-08-2017

Presiding JudgeAMBROSIO ANNAMARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2017:20620CIV
Judgement Number20620
Date31 Agosto 2017
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 25967/2013 proposto da:
Banca Regionale Europea S.p.a. (c.f./p.i. 01127760047), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Ombrone n.14, presso l'avvocato La
Scala Giuseppe F.M., che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati Caputi Giuseppe, Faggella Pellegrino A. Christian,
giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente e controricorrente incidentale -
contro
Mazzanti Carla, Mazzanti Annamaria, elettivamente domiciliate
in Roma, Corso Trieste n.87, presso l'avvocato Antonucci
Arturo, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato
Civile Sent. Sez. 1 Num. 20620 Anno 2017
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FALABELLA MASSIMO
Data pubblicazione: 31/08/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Vassalle Roberto, giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
avverso la sentenza n. 237/2013 della CORTE D'APPELLO di
GENOVA, depositata il 19/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/03/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l'inammissibilità, in
subordine rigetto del ricorso;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato Caputi Giuseppe che ha
chiesto l'accoglimento;
udito, per le controricorrenti e ricorrenti incidentali, l'Avvocato
Antonucci Arturo che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. — Con atto di citazione notificato il 30 marzo 2006
Mazzanti Carla e Annamaria convenivano in giudizio la Banca
Regionale Europea s.p.a. deducendo: che avevano effettuato
due ordini di acquisto incaricando il funzionario della banca di
acquistare in data 25 agosto 1999 per la somma di C
207.072,56 obbligazioni Argentina 04 8,5% EUR e in data 30
ottobre 2000 per C 322.116,63 obbligazioni Cirio Fin 02 7,5°h
EU, così investendo dei predetti titoli i due terzi del loro
patrimonio; che a seguito del
default
dello Stato argentino e del
successivo fallimento del gruppo Cirio avevano subito rilevanti
danni derivanti dalla perdita dei capitali investiti;-che le due
operazioni erano nulle, in quanto poste in essere in assenza di
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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