Sentenza Nº 20569 della Corte Suprema di Cassazione, 09-05-2018

Presiding JudgeFUMO MAURIZIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:20569PEN
Judgement Number20569
Date09 Maggio 2018
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
nel procedimento a carico di
Mohamed Ksouri, nato in Tunisia il 10/12/1983
avverso il provvedimento del 20/06/2017 del Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Marilia de Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza
rinvio del provvedimento;
sentita la relazione svolta dal componente Monica Boni.
Penale Sent. Sez. U Num. 20569 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: BONI MONICA
Data Udienza: 18/01/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di
Mohamed Ksouri in ordine al delitto di cui all'art. 624 cod. pen., contestatogli per
avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della
somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone
in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a
portare
a
compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine
(fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017).
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza
respingere formalmente la richiesta di emissione del decreto penale di condanna,
restituiva gli atti al pubblico ministero, invitandolo a valutare, dopo avere
acquisito il certificato penale dell'imputato, se chiedere l'archiviazione del
procedimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen..
2.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna per denunciarne, con unico motivo,
l'abnormità. Richiamata la nozione di atto abnorme, come elaborata dalla
giurisprudenza di legittimità, il ricorrente ha censurato l'indebito superamento da
parte del giudice delle indagini preliminari dei limiti che l'ordinamento
processuale gli impone nell'esercizio della funzione di controllo sulle
determinazioni del pubblico ministero in tema di esercizio dell'azione penale.
Ha evidenziato che: a) a norma dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., il
giudice delle indagini preliminari che sia investito della richiesta di emissione del
decreto penale di condanna, qualora non rinvenga i presupposti per pronunciare
il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., può
respingere la richiesta, restituendo gli atti al pubblico ministero, soltanto per
ragioni attinenti alla legittima introduzione del rito, alla qualificazione giuridica
del fatto, oppure all'idoneità ed adeguatezza della pena in riferimento al caso
concreto; b) nel procedimento per decreto non è consentito al giudice respingere
la richiesta del pubblico ministero per mere ragioni di opportunità, per cui, l'unica
alternativa possibile alla pronuncia della sentenza di proscioglimento
dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è costituita dall'emissione del
decreto di condanna; c) il provvedimento di restituzione degli atti per valutare
l'ipotetica applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. è abnorme, perché non
consentito, tenuto conto, inoltre, che nel procedimento per decreto non potrebbe
essere applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità, che
presuppone la previa instaurazione del contraddittorio con l'imputato e
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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