Sentenza Nº 20517 della Corte Suprema di Cassazione, 29-09-2020

Presiding JudgeCOSENTINO ANTONELLO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:20517CIV
Date29 Settembre 2020
Judgement Number20517
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2020
506
Civile Sent. Sez. 2 Num. 20517 Anno 2020
Presidente: COSENTINO ANTONELLO
Relatore:
DE
MARZO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 29/09/2020
SENTENZA
scl
ricorso
27662-2016
proposto
da:
& c
SRL,
in
persona
del
legale
/
-~
Y\-~
,r-
--
--~l:-_._,
_J_
•---'
ute
pro
tempo
re,
eletti
v
amen
te
domicilia
t a
in
A
~-
SABA
54
C/9,
presso
lo
studio
dell'avvocato
PAO~O
DELL'
}\NNO,
che
la
rappresenta
e
difende
uni
tamente
:i
__
·
avv
:::
-)
LUIGI
CASTALDI;
-
ricorrente-
contro
i-
..
~
.
' ,
cONOMA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA,
in
persona
del
della
Regione
in
carica,
elettivamente
domiciliata
in
ROMA,
PIAZZA
COLONNA
355,
presso
lo
studio
dell'avvocato
MARINA
PISANI,
che
la
rappresenta
e
difende;
-
controricorrente
-
avverso
_:_a
sentenza
n.
255/2016
della
CORTE
D'APPELLO
di
TRIESTE,.
depositata
il
22/04/2016;
~
~
~
·~
~dita
la
~elazione
della
causa
svolta
nella
pubblica
()
~
~
udienza
de_:_
11/02/2020
dal
Consigliere
GIUSEPPE
DE
MARZO;
in
persona
del
Sostituto
Procuratore
;::::$
o
o
Generale
J'I"LESSANDRO
PEPE
che
ha
concluso
per
il
rigetto
o
~
del
ricorso.
·~
ud~tl
gli
Avvocati
Paolo
DELL'ANNO,
Luigi
CASTALDI
che
si
~
o
riporLa~o
agli
atti
depositati;
()
uòi
LO
l'Avvocato
Daniela
IURI,
con
delega
depositata
in
~
;_celenza
dell'Avvocato
Marina
PISANI,
che
si
riporta
agli
o
o
·~
N
~
ositati.
rf'l
rf'l
~
u
·~
/
"'C
~
t
o
u
FATTI
DI
CAUSA
1.
Con sentenza
depositata
il
22
aprile
2016
la
Corte
d'appello
di
Trieste
ha
rigettato
l'appello
proposto
dalla Rossi Franca &
C.
s.r.l.
nei
confronti
della Provincia di Gorizia
avverso
la decisione di
primo
grado
che aveva
respinto
l'opposizione
proposta
contro
l'ordinanza
ingiunzione
n.
16862
del
2012.
2.
Per
quanto
ancora
rileva,
la
Corte
territoriale
ha
osservato:
a) che
non
er·a
stato
contestato
il
presupposto
fattuale
dell'ordinanza
-
ingiunzione,
ossia che
la
società avesse
effettuato
il
trasposto
di
rifiuti
non pericolosi
omettendo
di
indicare,
nei
rispettivi
formulari
di
identificazione,
il
quantitativo
di
rifiuti
trasportati;
b) che dal
coordinamento
tra
l'art.
6 e
l'art.
14
della
l.
n.
689
del
1981
scaturiva
il
principio
per
il
quale
l'individuazione
dell'effettivo
responsabile
dell'infrazione
non è
condizione
di
legittimità
dell'ordinanza
ingiunzione;
c) che non era
stata
possibile
l'immediata
contestazione,
dal
mornento
che
l'accertamento
era
avvenuto
in un
momento
successivo
al
compimento
dell'infrazione,
poiché i
formulari
erano
stati
ritrovati
presso
la
società
destinataria
dei
rifiuti;
d)
che
la
società non
aveva
contestato
la
violazione
dell'art.
193
del d. lgs. n.
152
del
2006,
che irr,purìe di
indicare
nei
formulari
il
quantitativo
di
rifiuti
trasportati,
poiché
l'opposizione
era
fondata
sulla non
applicabilità
della
norma,
a
seguito
delle
modifiche
apportate
dal d. lgs.
n.
205
del
2010;
e) che,
tuttav:a,
doveva
essere applicata
la
disciplina
vigente
al
momento
della
commiss1one del
fatto;
e) che non
poteva
essere
considerata
prova
liberator·ia
l'avere
dato
istruzioni
ai
propri
dipendenti
per
la
compilazione
dei
moduli
e che, in ogni caso, anche
siffatta
circostanza
non
e:
J
:~tata
dimostrata_
3.
P
...
v'./erso
taie
sentenza
la
Rossi Franca &
C.
s.r.l.
ha
proposto
ricorso
per
cassazione
affidato
a
tre
motivi,
cui ha
resistito
con
controricorso
la
Provinc
ia
di Goriz
ia
. E
stato
depositato
atto
di
costituzione
della
Regione
autonoma
Friuli Venezia -Giulia, che,
per
effetto
del
trasf
er
ime
nto
delle funzioni di
competenza
provinciale
riguardanti
la
materia de
ll
'a
mbient
e, disposto con legge regionale 12
dicembre
2014
,
n.
26,
è sube
ntrata
alla Provincia nei
rapporti
attivi
e passivi in corso.
Nell'
at
to di cos
titu
zione
si
atto,
inolt
re, che,
per
effetto
dell'art.
8,
quint
o
comma
, de
ll
a legge regionale del Friuli Venezia Giulia del 9
dicembre 2
01
6, n. 20 , le
province
di
tale
regione sono
state
soppresse
con decorrenza dal l o
ottobre
2017.
È
stata
depositata
memor
ia, ai
sen
si
d
t:
il
·a,-t.
378
co
d. proc. civ.
nell'interesse
della società
ricorrente.
RAGIONI
DELLA
DECISIONE
1.
Con ii p
rim
o
motivo
si
lamenta,
ai sensi
dell'art.
360,
primo
comma,
n.
4, cod.
pr
oc. civ., violazione
dell'art.
112
cod. proc.
civ.,
per
avere
la
Cort:e
~e
1
-r
i
to
1
·
ial
e
omesso di
pronunciarsi
su
l
motivo
di appello con
il
quale
si
denunciava che il
Tribunale
non aveva
affrontato
la
questione,
posta con
il
ricorso
in
opposizione, della non
configurabilità
della
violaz io;;
:_;
co
nt
es
tat
a a carico del
trasportatore.
Si
era,
infatti,
rilevato,
sin
.
j
~:
i
i
;-;
-:
o g:-Jdo, che l'
art.
193
del d. lgs. n.
152
del
2006,
sia
prima
che d
cj
pc
la
modifica a
pportata
dal d. lgs. n.
205
del
2010,
non poneva
a can co del t raspo
rtatore
il
dovere
di
compilare
correttamente
formu!a
:-:c
di
identificazione
dei
rifiuti
(FIR):
egli era
chiamato
a
risp
o
nd
e~-e
solo delle e
ventuali
difformità
tra
la
descrizione dei
rifiuti
e
la
l
oro
effett iva n
atura
e consistenza quali
riscontrabili
con
la
diligenza
richi
es
t3 dal
!a
natu1
·a
dell'incarico.
2.
Con
i!
secondo
motivo
si
lamenta,
ai sensi
dell'art.
360,
primo
co
m
rr
~
a
,
n. 3,
co
d.
pro
c.
civ., violazione
dell'art.
193
del d. lgs. n.
152
d
el
2
U0
6,
sotto
lineando
che
la
novella del
2010
ha solo precisato
il
co
nt
enL
Jt
:.::
. della no
rma
senza
modificarne
la
portata.
ì
Secon·JO
la
ricorrente,
attraverso
la
controfirma
del FIR,
il
trasportatore
si
limita
a
dare
atto
di
avere
ricevuto
i
rifiuti.
E,
del resto, al
produttore
del
rifiuto
nulla era
stato
contestato.
Si
aggiur:ge che
siffatta
conclusione
sarebbe
coerente
con la circolare
di
ch!arir'lento
dell'Albo
Gestori
Rifiuti n.
3934
del
18
giugno
2003.
3.
I
primi
due
motivi
possono essere
esaminati
congiuntamente
per
la
loro str-etta connessione logica.
La
doglianza espressa nel
primo
motivo
è
inammissibile,
per
l'assorbente
ragione
che, in
materia
di opposizione ad
ordinanza
ingiunz1one,
il
ricorso
per
cassazione che
denunzi
il
mancato
esame,
da
parte
del
giudice
di
merito,
di un
motivo
dell'opposizione
può
condurre
alla cassazione della
sentenza
impugnata
soltanto
se,
vertendo
su
questione
di
diritto,
esso sia
fondato,
atteso
che, nel caso
di sua 1nfondatezza, lo
iato
esistente
tra
la
pronuncia
di
rigetto
ed il
mancéltn
esame
della censura
deve
essere
colmato
dalla
Corte
di
Cassazione
facendo
uso del
proprio
potere
di
correzione
della
motivaz1one della
sentenza,
integrando
la
decisione di
rigetto
mediante
l'enunciazione
delle ragioni di
diritto
che
sostengono
il
provvedimento
opposto,
senza necessità di
rimettere
la
causa ad
altro
giudice
affinché
dichiar·i 1nfondato
il
motivo
non
esaminato
(Cass. 12
aprile
2006,
n.
8561ì.
In
r·eaità, secondo
la
prospettazione
della
ricorrente,
con
l'opposizione
si
è
contestata
l'applicabilità
della
fattispecie
sanzionatoria
al
trasportatore.
Si
tratta
all'evidenza,
di
questione
giuridica
che
costituisce
l'oggetto
dell'opposizione
stessa,
la
quale
è
stata
rigettata.
Escluso che ricorra un
profilo
di omessa
pronuncia,
nel senso in cui
essa
p0~
:-icondursi nel
denunciato
vizio
delineato
dall'art.
360,
primo
comma,
n. 4, cod. proc. civ.,
viene
in considerazione, a
tutto
voler
concedere, un
difetto
di
motivazione.
E,
tuttavia,
questa
Corte
ha
chiarito
che
la
mancanza di
motivazione
su
quest1one di
diritto
e non di
fatto
deve
ritenersi
irrilevante,
ai fini
della cassazione della sentenza,
qualora
il
giudice
del
merito
sia
comunque
pervenuto
ad
un'esatta
soluzione del
problema
giuridico
sottoposto
al suo esame.
In
tal caso,
la
Corte di cassazione, in ragione
della
funzione
nomofilattica
ad essa
affidata
dall'ordinamento,
nonché
dei principi di economia processuale e di
ragionevole
durata
del
processc, di
cu
i
all'art.
111,
comma
2, Cost.,
ha
il
potere,
in una
lettura
costituz;onalmente
orientata
dell'art.
384
cod. proc. civ., di
correggere
ia
rno(ivazione anche a
fronte
di un
errar
in
procedendo,
quale
la
motivazione
omessa,
mediante
l'enunciazione
delle ragioni che
giustificano
in
diritto
la
decisione
assunta,
anche
quando
si
tratti
dell'implicito
rigetto
della
domanda
perché
erroneamente
ritenuta
assorbita,
sempre
che
si
tratti
di
questione
che non richieda
ulteriori
accertamenti
in
fatto
(Cass., Sez. Un., 2
febbraio
2017,
n.
2731).
Ciò posto e
venendo
all'esame
del secondo
motivo,
va
affrontata,
innanzi
~ulto,
la
ques
tione
posta nella
memoria
depositata,
ai sensi
dell'alT
378 cod. proc. civ., con
la
quale
si
sostiene che
l'art.
193
d.
lgs. n.
::_52
del
2006,
all'epoca dei
fatti,
aveva un
ambito
applicativo
c
i
rco:;e~ittc
al caso -non
ricorrente
nella specie -delle
imprese
che
raccoigono e
trasportano
«i
propri
rifiuti»:
solo con
l'art.
16
del d. lgs.
n.
20:~
c.~i
2010
siffatta
limitazione
sarebbe
stata rimossa.
Senza
indugiar
e sul
mutamento
di
prospettiva,
rispetto
a
quanto
soster;uto
in
ricor-so, a
proposito
della mera
puntualizzazione
di
significato
precettivo
operata
dal d. lgs. n.
205
del
2010,
è
sufficiente
rilevare
:n
questa
se
de che
la
questione
è
destituita
di
qualunque
fondarnetlto.
L'origina (i a
formulazione
dell'art.
193
ci
t.
prevedeva,
infatti,
che
«Durante
il
trasporto
effettuato
da
enti
o
imprese
t
rifiuti
sono
accompagnati
da un
formulario
di
identificazione
dal
quale
devono
risultare
almeno
i
seguenti
dati. [
...
]»,
con
formulazione
che non
contiene
affatto
la
limitazione
indicata.
E
stato,
al
contrario,
l'art.
16,
primo
comma,
lett.
e) del d. lgs. n.
205
del
2010
a
modificare
la
portata
dell'art.
193
nel senso
ricordato
dalla
ricorrcntr::.
f'v1a,
come
quest'ultima
riconosce nella sua
memoria,
la
novel!a era,
ai
sensi
dell'art.
16, secondo
comma,
cit.,
destinata
ad
entrar(?
in
vigore
«a
decorrere
dal
giorno
successivo alla scadenza del
termine
di cui
all'articolo
12,
comma
2 del
decreto
del Ministro
dell'ambiente
e della
tutela
del
territorio
e del
mare
in data 17
dicembre
2009,
pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13
gennaio
20 l
O,
e successive
modificazioni».
Per
quéF1tO
1n
questa sede rileva (dal
momento
che le violazioni
contestare
risalgono al periodo
gennaio
-aprile -
maggio
2011),
e
senza che occorra ,-ipercorrere le vicende
normative
sino
all'attualità,
è suff:uer1te
osservare
che, alla
stregua
dell'art.
52 del
d.l.22
giugno
2012,
n. 83, conv. con
l.
7
agosto
2012,
n. 134,
il
termine
di
entrata
in operauv1tà del Sistema SISTRI, già fissato dal
ricordato
art.
12,
comma
2 del
decreto
ministeriale
17
dicembre
2009
e
prorogato,
da
ultimo,
con
l'articolo
6,
comma
2, del d.l. 13 agosto
2011,
n.
138
e con
l'art.
13,
comma
3 e
3-bis
del d.l. 29
dicembre
2011,
n.
216,
è
stato
sospeso fino
al
cornpimento
delle
anzidette
verifiche
e
comunque
non
oltre
i:
30
giugno
2013,
unitamente
ad ogni
adempimento
informatico
relativo
a:
SISTRI da
parte
dei
soggetti
di cui
all'articolo
188-ter
del
d.lgs. n. 152 del
2006,
«fermo
restando,
in ogni caso, che essi
rimarH;JC:
,o
comunque
tenuti
agli
adempimenti
di cui agli
articoli
190
e
193
ckl
c:ecreto
legisiativo
3
aprile
2006,
n. 152 ed all'osservanza della
5
relativa disciplina, anche
sanzionatoria,
vigente
antecedentemente
all'entrata
in
vigore
del
decreto
legislativo
del 3
dicembre
2010,
n.
205».
Ne
disce nde - e
su
questo
punto
sia
la
sentenza
impugnata
che
la
ricor
rent::::
co
nc
ordano
-che al caso di specie
deve
essere applicata
la
normati
va
originaria:
essa,
si
ripete,
non
contiene
la
limitazione
r-ic
or
dJtc: ne
ll
a mem oria
depositata
ai sensi
dell'art.
378
cod. proc. civ.
Ora, affr-ontand o la
questione
posta col secondo
motivo,
osserva
il
Collegio che
l'art.
193 d. lgs. n.
152
del
2006,
nel
testo
applicabile
ratione
te
mporis
pr
evedeva
appunto
che
il
formulario
contenesse,
tra
l'alt
ro, !'!:-:di
ca
zione di «
origine,
tipologia
e
quantità
del
rifiuto
»
(primo
c
omma,
!e
tt.
b) e che esso venisse
redatto
in
quattro
esemplari,
compi!ato,
datato
e
firmato
dal
produttore
o dal
detentore
dei
rifiuti
e
controfirmato
dal
tr
a
sportatore.
Siffa
'=t:
co
n
tro
firma no n
esprimeva
affatto
una mera presa in consegna
del
c.:lr-wn
ma a
tt
estav
a, da
parte
del
trasportatore,
che il carico stesso
era
appunto
acco
mpagnato
da un
formulario
che,
quantomeno
dal
punto
01
vist
a de
ll
a completezza dei
dati
indicati, rispondesse al
modeilo
prefigu
ra
to dal legislatore.
Senza elle, ai fini della decisione, sia necessario
svolgere
ulteriori
appr
ofondiment i, è
sufficiente
osservare
che,
quantomeno
con
ri
guar
,-
Jc,
aila complet ez
za
formale
del
formulario,
risulta del
tutto
coe
r-
ente la
pr
e
vi
sione di cui
all'art.
258,
quarto
comma,
d. lgs. n.
152
del
2006,
appli
ca
bile
ratione
temporis,
che sanzionava
chiunque
avesse
e
ff
e
t
e:.
.Jà~j
ii traspo
(to
di
rifiuti
senza
il
formulario
di cui
all'articolo
193
o v
ve~
u
cJ
·.J·
~ss e
indicé:Jto
nel
formulario
stesso dati
incompleti
o
inesatti.
Del
tutt
o fuori fu oco sono,
quindi,
i rilievi della
ricorrente
relativi
al
fatto
che non fosse
il
tl-as
portatore
a pesare i
rif
i
uti
o a
dover
compilare
il
L'incor:lpletezza di
quest'ultimo
è,
infatti,
una circostanza
destinata
ad
essere ri!evata dal
trasportatore
che
controfirma
il
documento,
che gli
impedisce di
operare
persino quelle
verifiche
di rispondenza
tra
descrizione e realtà «accertabili con
la
diligenza richiesta
dall'incarico
»,
alle quali, secondo
la
stessa
ricorrente,
egli non può
sottrarsi.
4.
Con
il
terzo
motivo
si
lamenta,
ai sensi
dell'art
.
360,
primo
comma
n.
4,
cod. proc. civ., violazione
dell'art.
112 cod. proc.
civ.,
per
avere
sia
il
Tr-ibunale che
la
Corte
d'appello
omesso di
pronunciarsi
sulla
questione
dell'applicabilità
dell'art.
8 della l. n.
689
del
1981.
La
doglianza è
inammissibile
perché
la
ricorrente
non deduce di
aver
dedot:ro
1a
questione
come
motivo
di opposizione; al
contrario,
nel
ricorso
si
riferisce che
tale
questione
è
stata
posto
con
la
comparsa
conclusionale
in
appello.
Al
riguardo, va
ribadito
che, secondo
la
giurisprudenza
di
questa
Corte,
il
giudizio di opposizione ad
ingiunzione
amministrativa
di cui agli
artt.
22 e 23 della
l.
n.
689
del 1981
(oggi
il
riferimento
è
all'art.
6 del d.
lgs. n.
150
del
2011)
si
configura
come giudizio di cognizione
regolato
dalla no
rmativa
speciale
dettata
dalla legge
citata,
il cui
oggetto
è
delimitato
dai
motivi
di opposizione che
si
pongono
come
causa
petendi
del
suddetto
giudizio
e che, a
norma
delle
previsioni
appena
ricordate,
devonu esser·e proposti con
il
ricorso
entro
trenta
giorni
dalla
notificazione
della
ingiunzione
(v.,
ad es., Cass. 23
marzo
2005,
n.
6519
e, a
riprova
della
continuità
di
orientamento,
di recente, Cass. 11
gennaio 20 16, n.
232;
Cass. 31
ottobre
2018,
n.
27909).
5.
lr~
cc ìseg uenza,
il
ricorso va
rigettato
e
il
ricorrente
conda n
nato
a l
pagam
ento
delle spese del
giudizio
di
legittimità,
liquidate
come da
dispositivo,
alla luce del
valore
e della
natura
della causa nonché delle
questioni
trattate.
PQM
7
Rigetta ii ricorso. Condanna
la
ricorrente
al
pagamento,
in
favore
della
controricorrente,
delle spese del
giudizio
di
legittimità,
che liquida in
euro
7.2ù0,00
per
compensi,
oltre
alle spese
forfettarie
nella
misura
del 15
per
cento,
agli esborsi
liquidati
in
euro
200,00,
ed agli accessori
di legge.
Ai
sensi
dell'art.
13,
comma
1-quater,
del d.P.R. n.
115
del
2002,
inserito
dall'art.
l,
comma
17,
della
l.
n.
228
del
2012,
atto
della
sussistenza dei
pr
-esupposti
per
il
versamento,
da
parte
della
ricorrente,
dell'ulteriore
importo
a
titolo
di
contributo
unificato
pari a
quello
dovuto
per
il
ricorso, a
norma
del
comma
l-bis
dello stesso
articolo
:3,
se
dovuto.
Così
decso
in
Roma,
il
11/02/2020

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