Sentenza Nº 20345 della Corte Suprema di Cassazione, 26-07-2019

Presiding JudgeCIRILLO ETTORE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:20345CIV
Judgement Number20345
Date26 Luglio 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2322/2016 R.G. proposto da
Axa Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, in via disgiuntiva, dall'Avv. Gianfranco Gaffuri, dall'Avv.
Alberto Maria Gaffuri e dall'Avv. Francesco d'Ayala Valva, elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Viale Parioli n. 43, giusta
delega a margine del ricorso
- ricorrente -
'Orazio
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20345 Anno 2019
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: D'ORAZIO LUIGI
Data pubblicazione: 26/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RGN 2322 2016
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata
contro ricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n.
3529/14/2015 depositata il 17 giugno 2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 luglio
2019 dal
Consigliere Luigi D'Orazio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Umberto De Augustinis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità e, in
subordine, il rigetto del ricorso
udito l'Avv. Alberto Gaffuri per la Axa MPS Assicurazioni Vita s.p.a.;
FATTI DI CAUSA
1.L'Agenzia delle entrate, sulla base di un processo verbale di constatazione
redatto dalla Direzione Centrale Accertamento, emetteva avviso di
accertamento nei confronti della Axa MPS Assicurazioni Vita s.p.a. (già
Montepaschi Vita s.p.a.), per Irpeg ed Irap 2003, evidenziando che, pur
sussistendo la deducibilità della perdita di valore subita dai titoli partecipativi in
una Sicav lussemburghese (Montesicav), pari ad C 12.000.000,00, tuttavia
detta perdita poteva essere deducibile solo in cinque anni e non integralmente
nell'anno 2003, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 209/2002, con maggiore Irpeg per C
3.651.815,74 e maggiore Irap per C 567.239,24. L'assunto della Agenzia
muoveva dalla considerazione che la Sicav, per sua natura, era un organismo
di sollecitazione del pubblico risparmio, sicchè le sue quote dovevano
2
Cons. Est. Lu
D'Orazio
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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