SENTENZA Nº 202101032 di CGA Sicilia, 11-11-2021

Presiding JudgeTAORMINA FABIO
Date11 Novembre 2021
Published date07 Dicembre 2021
Judgement Number202101032
CourtConsiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Pubblicato il 07/12/2021

N. 01032/2021REG.PROV.COLL.

N. 00806/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 806 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Corso, Serena Viola e Giovanna Maurilia Aurora Scamardo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Guido Corso in Palermo, via Rodi, 1;

contro

Assemblea Regionale Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assemblea Regione Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2021, il Cons. Roberto Caponigro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’Assemblea Regionale Siciliana, organo legislativo della Regione siciliana ai sensi dello Statuto speciale, con decreto presidenziale del 7 novembre 2018, pubblicato nella GURS, serie concorsi, n. 17 del 16 novembre 2018, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad undici posti di Consigliere parlamentare di professionalità generale di prima fascia, nel ruolo del personale della carriera dei Consiglieri parlamentari dell’ARS.

L’art. 2, lett. b), del bando ha previsto che, per l’ammissione al concorso, è necessario che i candidati “abbiano un’età non inferiore ai diciotto anni e non superiore al compimento di quarantuno anni. Tale limite massimo non potrà essere superato in nessun caso neppure in quelli previsti dall’art. 2, comma 1, n. 2 del D.P.R: 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni. Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell’Assemblea regionale siciliana”.

L’odierno appellato, al momento della pubblicazione del bando di concorso, aveva già compiuto il quarantunesimo anno di età, sicché ha gravato la clausola del bando immediatamente lesiva, in quanto inerente al limite massimo di età.

Il Tar per la Sicilia, Sezione Terza, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso, per cui l’interessato ha proposto il presente appello, articolando i seguenti motivi di impugnativa:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, par. 2, dell’art. 4, par. 1, e dell’art. 6, par. 1, lett. c), della direttiva 2000/78/CE del 27.11.2000, degli artt. 20 e 21 della Carta Europea dei diritti fondamentali e dell’art. 10 TFUE. Violazione del d.lgs. 216/2003. Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 4, 35,51 e 97. Difetto di motivazione.

Il Consiglio UE avrebbe ribadito il principio generale dell’assenza di limiti di età nelle procedure di assunzione, con la possibilità di prevedere delle deroghe, purché le stesse appaiono non manifestamente ingiustificate e discriminatorie in ragione dell’attività oggetto del concorso pubblico. L’art. 2 della direttiva 2000/78/CE, in particolare, stabilirebbe che per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

Ai fini del presente giudizio rileverebbero, inoltre, i considerando nn. 23 e 25 della direttiva 2000/78/CE nonché l’art. 10 del TFUE, secondo cui, nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le discriminazioni basate sull’età.

La direttiva 2000/78CE è stata recepita con il d.lgs. n. 216 del 2003 che, con l’art. 3, comma 1, lett. a), riconosce l’applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di età in materia di accesso all’occupazione e lavoro, anche con riferimento ai criteri di selezioni e le condizioni di assunzione.

La sentenza gravata recherebbe una motivazione solo apparente, per cui integrerebbe una sostanziale inosservanza dell’obbligo imposto al giudice di motivare i provvedimenti. Il giudice di primo grado ha affermato che la valutazione sulla compatibilità della norma nazionale dovrebbe essere effettuata sotto il profilo della “finalità legittima” e della “proporzionalità dell’intervento”, ma non avrebbe compiuto alcuno scrutinio sul punto.

La previsione contestata sarebbe arbitraria tenuto conto delle caratteristiche specifiche dell’impiego per cui è bandito, tanto che il precedente concorso per Consigliere parlamentare, indetto prima della modifica del regolamento interno del 2013, aveva fissato il limite di 45 anni per l’accesso alla procedura.

Le attività svolte dai Consiglieri parlamentari dell’ARS non presenterebbero caratteristiche operative tali da necessitare una prestanza fisica connessa alla giovane età e, d’altra parte, la procedura non prevederebbe una selezione basata sull’idoneità fisica dei candidati.

La previsione censurata, inoltre, sarebbe discriminatoria, perché introduce una deroga al limite di età esclusivamente per i dipendenti di ruolo presso l’ARS, ponendo così in essere una disparità di trattamento tra i dipendenti già di ruolo presso l’ARS ed i dipendenti di qualunque amministrazione pubblica.

Il possesso delle competenze richieste a ricoprire la funzione di Consigliere sarebbe “certificato” esclusivamente dal superamento delle prove concorsuali e, d’altra parte, non si comprenderebbe quale sarebbe l’esperienza che solo i dipendenti ARS potrebbero vantare, atteso che gli stessi operano in settori e ambiti diversi rispetto al consigliere parlamentare.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia avrebbe evidenziato che la rilevanza del requisito anagrafico può giustificare una differenza di trattamento in materia di assunzione solo “in casi estremamente limitati”, come previsto dal considerando n. 23 della direttiva, e che qualsiasi deroga al principio di non discriminazione deve essere interpretata restrittivamente.

L’anzidetto principio sarebbe stato disatteso dal Tar che, invece, ha valorizzato, per un verso, l’ampiezza dell’ambito di deroga e, per altro verso, la conseguente alta discrezionalità nella valutazione della ragione adottata per la deroga.

Il margine di apprezzamento, pur ampio per l’assenza di un numerus clausus di ipotesi di deroga, non sarebbe illimitato, avuto riguardo al disposto dell’art. 6 della direttiva, che subordina la...

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