SENTENZA Nº 202001292 di TAR Lombardia - Milano, 09-06-2020

Presiding JudgeCASO ITALO
Date09 Giugno 2020
Published date07 Luglio 2020
Judgement Number202001292
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano (Italia)
Pubblicato il 07/07/2020

N. 01292/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02853/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2853 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bp Energy Europe Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisa Burlamacchi e Filippo Donati, con domicilio eletto presso l’avvocato Alfredo Craca, con studio ubicato in Milano, via degli Omenoni, n. 2;

contro

Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (già Autorità Garante per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio distrettuale, ubicato in Milano, via Freguglia, n. 1, è ex lege domiciliata;

nei confronti

- Terminale Gnl Adriatico s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria, Edward Ruggeri, con domicilio eletto presso l’avvocato Antonella Capria, con studio ubicato in Milano, piazza Belgioioso, n. 2;
- Gnl Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario e Licia Aversano, con domicilio eletto presso l’avvocato Tommaso Matteo Ferrario, con studio ubicato in Milano, via Arrigo Boito, n. 8;
- Olt Offshore Lng Toscana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi e Alessandro Antonioli, con domicilio eletto presso l’avvocato Alessandro Antonioli, con studio ubicato in Milano, via Passione, n. 8;
- Gestore dei Mercati Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per:

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato in data 14 dicembre 2017:

A.1.) l’annullamento:

- della delibera del 28 settembre 2017, n. 660/2017/R/gas (“Riforma della regolazione in materia di conferimento della capacità di rigassificazione di gnl sulla base di meccanismi di mercato (Aste)”), pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 2 ottobre 2017, con particolare riferimento all’Allegato A (“Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG)”), articolo 5, comma 6 (“Conferimento per il servizio di rigassificazione continuativo per periodi pari o superiori all’anno termico”) e articolo 7 (“definizione dei prezzi di riserva”);

- della delibera del 28 settembre 2017, n. 653/2017/R/gas, (“Criteri di regolazione delle tariffe del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, per il periodo transitorio negli anni 2018 e 2019”), pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 2 ottobre 2017, con particolare riferimento all’Allegato A (“Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019 (RTRG)”), articolo 6 (“Tariffa per il servizio di rigassificazione”);

- di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

B) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 maggio 2018:

B.1) l’annullamento nella parte in cui “implementano le disposizioni del testo integrato per l’accesso ai servizi di rigassificazione relative alla determinazione del prezzo di riserva per l’assegnazione della capacità di rigassificazione mediante procedure ad asta:

- della delibera del 1° marzo 2018, n. 112/2018/R/gas, “approvazione della proposta di modifica del codice di rigassificazione predisposto dalla Società Terminale GNL Adriatico s.r.l., nonché modalità applicative, per l’anno termico 2017/2018, del comma 8.4 del testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto”, pubblicata sul sito www.arera.it in data 2 marzo 2018;

- della delibera del 1° marzo 2018, n. 110/2018/R/gas, “Approvazione del codice di rigassificazione predisposto dalla società Olt Offshore Lng Toscana S.p.a.”, pubblicata sul sito www.arera.it in data 5 marzo 2018;

- della delibera del 1° marzo 2018, n. 111/2018/R/gas, “Approvazione del Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR) organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici S.p.a.”, pubblicata sul sito www.arera.it in data 2 marzo 2018;

- della delibera del 29 marzo 2018, n. 186/2018/R/gas, “Definizione dei criteri per il calcolo dei prezzi di riserva per il conferimento della capacità di rigassificazione”, pubblicata sul sito www.arera.it in data 30 marzo 2018;

B.2) per il risarcimento:

- di tutti i danni patiti e patiendinella misura pari alla differenza tra il prezzo di conferimento sulla base del Contratto e il valore del conferimento in applicazione dei nuovi meccanismi a base d’asta introdotti dal TIRG”;

C) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 settembre 2018:

C.1) l’annullamento “nella parte in cui implementano le disposizioni delle delibere 660/2017/R/gas e 653/2017/R/gas relative alla determinazione del prezzo di riserva per l’assegnazione della capacità di rigassificazione mediante procedure ad asta”:

- della delibera del 1° giugno 2018, n. 308/2018/R/gas, “Disposizioni in materia di procedure di conferimento della capacità di rigassificazione”, pubblicata sul sito www.arera.it in data 4 giugno 2018;

- della delibera del 5 luglio 2018, n. 376/2018/R/gas, “Approvazione di proposte di modifica del codice di rigassificazione predisposto dalla società GNL Italia S.p.a., nonché approvazione dei corrispettivi per i servizi di flessibilità”, pubblicata sul sito www.arera.it in data 6 luglio 2018:

C.2) per il risarcimento:

- di tutti i danni patiti e patiendinella misura pari alla differenza tra il prezzo di conferimento sulla base del Contratto e il valore del conferimento in applicazione dei nuovi meccanismi a base d’asta introdotti dal TIRG”;

D) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 febbraio 2019;

D.1) l’annullamento:

- della delibera del 20 dicembre 2018, n. 695/2018/R/gas, “Approvazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del GNL per l’anno 2019 e modifiche e integrazioni alla RTRG”, comprensiva delle Tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 allegate, pubblicata sul sito www.arera.it in data 21 dicembre 2018;

- di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso alla suddetta delibera;

D.2) per il risarcimento:

- di tutti i danni patiti e patiendinella...

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