SENTENZA Nº 202000488 di CGA Sicilia, 16-06-2020

Presiding JudgeCONTESSA CLAUDIO
Date16 Giugno 2020
Judgement Number202000488
Published date30 Giugno 2020
CourtConsiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Pubblicato il 30/06/2020

N. 00488/2020REG.PROV.COLL.

N. 00294/2016 REG.RIC.

N. 00284/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2016, proposto da Comune di Tusa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Di Salvo, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Notarbartolo, n. 5

contro

Nunziata Iudicello, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Tamburello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Raimondi in Palermo, via Abela, n. 10

nei confronti

Concetta Tropiano, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Ardito e Maria Beatrice Miceli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Beatrice Miceli in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40



sul ricorso numero di registro generale 284 del 2016, proposto da Concetta Tropiano, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Ardito, Maria Beatrice Miceli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Beatrice Miceli in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40

contro

Nunziata Iudicello, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Tamburello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Raimondi in Palermo, via Abela, n. 10

nei confronti

Comune di Tusa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Di Salvo, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Notarbartolo, n. 5

per la riforma

quanto al ricorso n. 294 del 2016:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Sicilia Sezione Staccata Di Catania (sezione Prima) n. 2675/2015

quanto al ricorso n. 284 del 2016:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Sicilia Sezione Staccata Di Catania (sezione Prima) n. 2675/2015


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Nunziata Iudicello, di Concetta Tropiano e del Comune di Tusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 del d.l n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;

Visto l’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020;

Relatore nell'udienza smaltimento – svoltasi da remoto in video conferenza - del giorno 16 giugno 2020 il Cons. Giuseppe Verde e uditi o considerati presenti gli avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Al fine di meglio comprendere il complessivo svolgimento della vicenda processuale oggi posta all’attenzione del CGA è necessario premettere quanto segue:

- l’originaria ricorrente – proprietaria di un lotto di terreno sito in Castel di Tusa, via Porto Marina, censito in catasto al foglio n. 4, particella n. 354 – impugnava il provvedimento del Comune di Tusa di rigetto della domanda di concessione edilizia da lei avanzata il 4 giugno 2009 ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 17/1994, per la realizzazione su tale terreno di un fabbricato per civile abitazione, deducendone l’illegittimità, sostanzialmente, in relazione al decorso del termine di cui al comma 5 dell’art. 2 della L.R. n. 17/1994 (pari, all’epoca, a centoventi giorni), con conseguente formazione - fin dall’8 febbraio 2011 - per effetto del silenzio assenso ivi previsto, di un titolo edilizio tacito che l’amministrazione comunale avrebbe potuto rimuovere soltanto esercitando i normali poteri di autotutela, nel rispetto delle garanzie partecipative di cui alla L.R. n. 10/1991, non potendo essa, come invece avvenuto, limitarsi ad esaminare e respingere l’istanza come se il relativo procedimento fosse ancora aperto;

- l’originaria ricorrente chiedeva, dunque, l’annullamento di tale diniego (n. 11 del 30 settembre 2011, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Tusa, notificato il 5 ottobre 2011) nonché la condanna dell’amministrazione comunale resistente al risarcimento del danno asseritamente subito per effetto della sospensione dei relativi lavori – iniziati il 1° agosto 2011, come comunicato al Comune con nota prot. 4529 del 9 maggio 2011 – in relazione all’aumento del costo delle relative materie prime e della manodopera necessaria;

- si costituiva in giudizio il Comune di Tusa, eccependo, tra l’altro, il mancato decorso del termine necessario per la formazione tacita del titolo edilizio, atteso il mancato deposito del relativo nulla osta sismico del Genio Civile (mai trasmesso dalla ricorrente all’amministrazione comunale) ed il mancato versamento degli oneri concessori;

- il Tar adito, con ordinanza cautelare n. 66/2012, accoglieva l’istanza cautelare, ritenendo che il ricorso fosse fondato sotto il profilo dell’omessa valutazione della concessione tacitamente formatasi (primo motivo di doglianza) nonché evidenziano come “eventuali questioni di conformità del progetto a norme e vincoli urbanistici potranno costituire eventualmente oggetto di un provvedimento di secondo grado adottabile ai sensi dell’art. 2, comma 8° della L.R.17/1994 … nel legittimo esercizio del potere di autotutela”;

- con ricorso per motivi aggiunti l’originaria ricorrente impugnava, altresì, i successivi provvedimenti (provvedimento di annullamento n. 3 del 21 marzo 2012 della concessione edilizia formatasi ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 17/1994; ordinanza n. 14 del 21 febbraio 2012, a firma dello stesso Responsabile, notificata il 22 febbraio 2012, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori in corso per la costruzione dell’edificio assentito) con cui il Comune - abbandonando le argomentazioni sviluppate nei precedenti atti di diniego e di sospensione lavori - previa revoca del provvedimento di diniego impugnato con il ricorso principale, ha nuovamente sospeso i lavori e successivamente annullato in autotutela il permesso di costruire, tacitamente formatosi ex art. 2, comma 5, della L.R. n. 17/1994 sull’istanza di parte ricorrente del 4 giugno 2009, sostenendone l’illegittimità per:

A - palese difformità rispetto allo strumento urbanistico vigente, in relazione all’eccessiva altezza del “prospetto nord – est” pari ad 12,50 metri, in difformità all’art. 61 delle N.T.A. annesse al vigente P.U.C., che fissa per le zone “B2” un’altezza massima pari a 11,00 metri, ed alla mancata previsione nel relativo progetto di un accesso all’area di parcheggio interclusa asservita all’edificio confinante (sempre di proprietà della ricorrente), di cui alla concessione edilizia in sanatoria n. 25/2003;

B - incompatibilità urbanistica tra l’intervento edilizio proposto ed il livello di urbanizzazione presente nella zona, per mancato rispetto degli standard di cui al d.m. n. 1444/1968 e s.m.i., con...

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