Sentenza da C.G.A.R. Sicilia, 27 Febbraio 2020 (caso SENTENZA Nº 202000158 di CGA Sicilia, 27-02-2020)

Data di Resoluzione27 Febbraio 2020
EmittenteC.G.A.R. Sicilia
Pubblicato il 12/03/2020

N. 00158/2020REG.PROV.COLL.

N. 00147/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 147 del 2018, proposto dal Comune di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Bianca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Cannizzo in Palermo, via Resuttana Colli, 366

contro

I.G.M. Rifiuti Industriali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
I.G.M. Ambiente s.r.l., non costituita in giudizio;
Fallimento Cg Ambiente s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Cantavenera in Palermo, via Notarbartolo, 5

per la riforma della sentenza del T.A.R. della Sicilia - Sezione di Catania –Sez. III- n. 207/2018

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della I.G.M. Rifiuti Industriali s.r.l. e del Fallimento della Cg Ambiente s.r.l. in Liquidazione;

Vista la sentenza parziale del Consiglio n. 660/2019

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2020 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Berretta, anche su delega di Vincenzo Gugliotta, Carmelo Barreca, e infine Salvatore Virzì su delega di Nicola Seminara;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


FATTO e DIRITTO

1 Il Comune di Siracusa con contratto in data 15 gennaio 2003 affidava all'I.G.M. Ambiente s.r.l. la concessione del servizio di igiene urbana, ricomprendente i servizi relativi alla gestione di rifiuti urbani e assimilati (attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, raccolta differenziata, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione).

Il rapporto contrattuale alla scadenza quinquennale proseguiva agli stessi patti e condizioni in virtù di successivi atti di proroga, i quali venivano adottati a partire dall’aprile del 2011 mediante ordinanze contingibili e urgenti. Nel frattempo, a far data dal 27 settembre del 2011, all’affidataria originaria subentrava, a seguito di cessione di ramo aziendale, la IGM Rifiuti Industriali.

L’articolo 10 del contratto, nello stabilire in cinque anni la durata della concessione, prevedeva altresì l’espletamento dei servizi a carico del concessionario uscente anche oltre la scadenza, fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante, ma non oltre i 12 mesi, mantenendo ferme per tale periodo tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel capitolato, ivi compreso il canone vigente al termine dell’ultimo anno.

L’articolo 33 del capitolato disciplinava la parte economica del rapporto. I successivi artt. 35 e 37 prevedevano che al termine del primo anno di espletamento del servizio si sarebbe proceduto alla revisione del canone base, in ragione, rispettivamente, delle variazioni quantitative dei servizi affidati (art. 35), e degli adeguamenti agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, ai sensi dell'art. 6, c. 4, 1. n. 537/1993 (art. 37), con una franchigia, in entrambi i casi, del 5% del canone base.

2 La IGM Ambiente s.r.l. (di seguito, IGM) proponeva contro il Comune di Siracusa, dinanzi al T.A.R. per la Sicilia – Sezione di Catania, in primo luogo il ricorso n. 2972/2010 R.G., integrato da due atti di motivi aggiunti.

Con tale atto introduttivo la IGM esponeva che, mentre la propria richiesta di aggiornamento periodico del canone per la variazione dei prezzi al consumo era stata di volta in volta esitata, lo stesso non era avvenuto per la richiesta di aggiornamento del canone per intervenuto ampliamento dei servizi ai sensi dell’art. 35 dello stesso capitolato.

Essa lamentava, infatti, che il Comune avrebbe dovuto aggiornare il canone a causa dell'ampliamento dei servizi via via affidati al privato in dipendenza dell’espansione della città, dell'aumento dei rifiuti prodotti, di quello delle aree pubbliche da spazzare e del verde pubblico da curare; e che sulla quota maggiorata di canone l’Ente avrebbe dovuto poi calcolare la revisione del prezzo sulla base degli indici Istat, come previsto dal contratto.

Il Comune, costituitosi in giudizio, difendeva invece la legittimità dei propri atti di diniego, adducendo in sintesi che: quanto alla raccolta dei rifiuti urbani, non sarebbe intervenuta in merito alcuna variazione quantitativa; quanto al servizio di spazzamento delle superfici ed aree pubbliche, alcune strade indicate dalla ricorrente nelle sue richieste non sarebbero state ancora acquisite al patrimonio o consegnate alla pubblica fruizione, e comunque non sarebbe mai stata formalizzata una manifestazione di volontà da parte dell'ufficio ai sensi dell'art. 35 del capitolato.

3a Di lì a poco la IGM proponeva dinanzi allo stesso T.A.R. l’ulteriore ricorso n. 1689/2011, con il quale venivano impugnati i seguenti atti comunali:

- l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 34/GAB del 29.3.2011, con la quale il Sindaco di Siracusa le aveva ordinato la prosecuzione dei servizi di igiene urbana a far data dal 1° Aprile 2011 e fino al 30 Settembre 2011;

- la determina dirigenziale n. 127/2011, che, richiamando la predetta ordinanza, aveva disposto di prorogare, per la durata dell’indicato semestre, tutti i servizi affidati in esecuzione del contratto d'appalto di igiene urbana n. 215/2003, prevedendo che durante il periodo di proroga sarebbero rimaste ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e relativo capitolato, compreso il canone vigente al termine dell'ultimo anno.

La ricorrente con il proprio nuovo gravame non contestava l’esistenza dei presupposti di legge del potere d’ordinanza esercitato dal Sindaco, bensì il fatto che lo stesso potesse estendersi fino a determinare in via unilaterale e antieconomica il corrispettivo del servizio, nonostante le sue contestazioni circa l’incongruità del compenso. La medesima precisava, infatti, che tale compenso, parametrato a un contratto sottoscritto nell’anno 2003, risultava ormai assolutamente insufficiente, non essendosi tenuto conto né delle variazioni quantitative dei servizi oggetto di appalto intervenute nel tempo, né degli incrementi dei costi legati ai valori di mercato posteriori alla data...

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