SENTENZA Nº 201905967 di Consiglio di Stato, 11-06-2019

Presiding JudgeTAORMINA FABIO
Date11 Giugno 2019
Published date29 Agosto 2019
Judgement Number201905967
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 29/08/2019

N. 05967/2019REG.PROV.COLL.

N. 04666/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4666 del 2008, proposto da
Orazio Cozzolino, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Giovannelli, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Accardo in Roma, via Giunio Bazzoni, 3;

contro

- Comune di Casale Marittimo (PI). Non costituito in giudizio;
- Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Casale Marittimo, non costituitosi in giudizio;
Provincia di Pisa, (PI), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio Marina Messina in Roma, via Marianna Dionigi, n. 29;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00104/2008, resa tra le parti, concernente diniego di condono edilizio - opere edilizie abusive


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2019 il Consigliero Fulvio Rocco e udito per l’appellante l’avvocato Paolo Accardo su delega dell’avvocato Alberto Giovannelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1.L’attuale appellante, Sig. Orazio Cozzolino, espone che il defunto Sig. Giovanni Itri realizzò abusivamente tra il 1982 e il 1992 alcune opere edilizie di modesta entità su di un terreno di sua proprietà ubicato in un vasto comprensorio boschivo e assoggettato a vincolo idrogeologico nel territorio comunale di Casale Marittimo (PI) alla via Cecinese, frazione Pancheri, località Gualazze,, corrispondente nel catasto terreni al foglio 2, mappale n. 55.

Il medesimo Cozzolino espone quindi di essere divenuto erede dell’Itri e di aver pertanto presentato ial Comune di Casale Marittimo n data 1 marzo 1995, a’ sensi dell’art. 39 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, la domanda di condono edilizio n. 108/1995 per le anzidette opere, ed in particolare per la realizzazione di “un fabbricato adibito sad abitazione realizzato in muratura di laterizi e cellubloc, con solaio di copertura piano, tramezzatrure interne in forati, realizzato nel settembre 1990; n. 2 ricoveri per attrezzi e copertura in onduline, realizzati nel gennaio 1992; n. 1 platea in cemento armato realizzata nel novembre 1984”.

1.2. Con nota Prot. n. 3133 Pos. V° 7/4 dd. 13 maggio 1997 il Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato ha fornito alla Provincia di Pisa – Settore pianificazione del territorio – Servizio difesa del suolo un corposo parere, richiesto dalla medesima amministrazione provinciale, in oedine alla sanabilità dei manufatti abusivi anzidetti.

In esso, dopo il richiamo all’art. 1, comma 44dlla l. 23 dicembre 1996, n. 662 laddove dispone che il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie a sanatoria a a tutela di interessi idrogeologici e della falda idrica sia subordinato al parere dell’amministrazione preposta a tutela del vincolo stesso, e “visto l’art. 8 del r.d.lgs. 30 dicembre 1923, n. 3267 e l’art. 19 del suo regolamento approvato con r.d. 16 maggio 1926, n. 1126 che tra l’altro stabiliscono attraverso le Prescrizioni di massima di polizia forestale (PMPF) le norme e le regole per il governo e il trattamento dei boschi sottoposti a vincolo e le modalità e gli interventi selvicolturali eseguibili ai fini della tutela degli stessi con l’intento di assicurarne la riproduzione, rinnovazione e la perpetuazione nelle migliori condizioni ottimali ai fini della tutela del suolo e della falda”, si legge quanto segue: “Accertato che le opere per le quali viene richiesto il condono sono state realizzate all’interno di un bosco costituito prevalentemente da cerro e leccio, facente parte di un vasto comprensorio tutelato dalla legge in relazione alla sua particolare ubicazione e stato morfologico , per fini idrogeologici a salvaguardia delle falde acquifere e protezione dall’effetto dei venti di mare a tutela dei territori e dei fabbricati circostanti peraltro interessati per fini chiaramente speculativi a frazionamento e a costruzione di manufatti e strutture di vario genere per le quali l’Autorità comunale emetteva ordinanze per la demolizione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi come pure provvedeva la stessa Provincia con propri decreti per l’attuazione dell’art. 25 del r.d.lgs. 3267 del 1923 ai quali veniva data esecuzione da parte della quasi totalità dei destinatari , fatto salvo il caso in questione, che seppur siano stati realizzati interventi di maggiore entità rispetto agli altri casi non veniva ottemperato a quanto ordinato ma, anzi, ignorando il tutto veniva proseguita l’attività illecita di costruzione, contro la quale il Comando Stazione Forestale di Riparbella rapportava agli Organi penali negli anni 1985, 1990 e 1992; ritenuto e ravvisato che l’insieme delle opere realizzate con l’attività umana ad esse connessa abbiano cagionato e cagionino danni consistenti al suolo e al soprassuolo, ove si era instaurato oramai un razionale equilibrio tra tutte le componenti dell’ecosistema presente che, di conseguenza, interferiscono in maniera negativa e sostanziale sui normali cicli vegetativi, biologici, selvicolturali, nonché sulla falda e sull’aspetto estetico-ambientale e che maggior danno e compromissione si sarebbe avuto qualora non fosse stato interrotto, l’emissione delle soprarichiamate ordinanze e decreti, il protrarsi dell’attività illecita in atto; visto che per la giurisprudenza ormai consolidata , viene ribadito che le costruzioni in bosco possono determinare danni analoghi e peggiori delle modifiche colturali previste dall’art. 7 del r.d.lgs. 3267 del 1923 (e che) per tali motivi debbano essere preventivamente autorizzate ai termini della predetta norma … Vista che la l.r. 14 aprile 1995, n. 64 “Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia” e successive modificazioni prevede requisiti ben specifici e procedure amministrative particolari per la costruzione di fabbricati in zone agricole, si ritiene per quanto sopra detto che il parere nei riguardi del vincolo per scopo idrogeologico, ai fini del perseguimento del pubblico interesse per le finalità e scopi di cui agli artt. 1 e 8 del r.d.lgs. 3267 del 1923 e delle norme delle PMPF vigenti nella Provincia di Pisa (Titolo I°, Capi 1 e 2) venga espresso in senso negativo in quanto il bosco in questione esplica una salvaguardia dell’assetto idrogeologico insostituibile e non surrogabile nell’area interessata verso la quale i fabbricati in questione non sono compatibili per i motivi...

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