SENTENZA Nº 201902419 di TAR Lazio - Roma, 24-10-2018

Presiding JudgeSAVO AMODIO ANTONINO
Date24 Ottobre 2018
Published date22 Febbraio 2019
Judgement Number201902419
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 22/02/2019

N. 02419/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02370/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2370 del 2017, proposto dalla società Exitone S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Tedeschini e Claudio Vinci, con domicilio digitale ex art. 25 cpa nonché in Roma, viale Parioli 59;

contro

Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Guarino e Cecilia Martelli, con domicilio digitale ex art. 25 cpa nonché in Roma, Piazza Borghese n. 3;

nei confronti

Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A in proprio e nella qualità di mandataria del RTI con Telecom Italia S.p.A ed Agriconsulting S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli e Francesco Saverio Cantella, con domicilio digitale ex art. 25 cpa nonchè in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
Agriconsulting S.p.A., Telecom Italia S.p.A. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:

-del provvedimento con il quale la Consip s.p.a. ha definitivamente aggiudicato la procedura ristretta per l'affidamento in concessione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM)- ID 1642 in favore del RTI costituendo tra Almaviva s.p.a. mandataria e Telecom Italia s.p.a. e Agriconsulting s.p.a. mandanti, comunicato con nota prot. 2339/2017 del 01.02.2017 di Consip s.p.a., e di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compreso il provvedimento di annullamento in autotutela della stessa Consip di cui alla nota prot. 28723/2016 del 30/11/2016;

-della nota prot. 2339/2017 del 01.02.2017 di Consip s.p.a.;

-di tutti i verbali della commissione giudicatrice della gara, inclusi i verbali delle sedute riservate, nella parte in cui non si è proceduto alla esclusione dell'ATI aggiudicataria per i motivi infra eccepiti;

-di tutti i verbali della commissione giudicatrice della gara nella parte in cui è stata effettuata una valutazione errata dell'anomalia dell'offerta e delle stesse offerte tecniche delle partecipanti per i motivi infra eccepiti, del verbale di aggiudicazione provvisoria;

-di ogni atto presupposto, antecedente, conseguenziale o comunque connesso con quelli impugnati, incluso il bando di gara, il documento descrittivo e la lettera di invito nonché la precedente aggiudicazione definitiva comunicata con nota prot. 19972 del 4 Agosto 2016, per quanto lesivi della posizione giuridica della ricorrente ovvero il contratto di appalto, ove nelle more stipulato;

-e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e/o stipulando con l'aggiudicataria RTI Almaviva; nonché per la conseguente condanna della Società resistente al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell'appalto al RTI di cui fa parte la ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti dal RTI di cui fa parte la ricorrente in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

per quanto riguarda il ricorso incidentale

-della nota dell'1.2.2017 prot. n. 2334/2017 di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e dei verbali della commissione giudicatrice n. 7 dell'1.6.2016, n. 8 del 7.6.2016, n. 9 del 9.6.2016, n. 10 del 14.6.2016, n. 11 del 20.6.2016, n. 12 del 24.6.2016, nonché di ogni altro atto di gara, anche se non conosciuto, nella parte in cui l'offerta tecnico-economica del Rti Exitone è stata ritenuta valida e valutabile e, in subordine, in relazione alle modalità di attribuzione dei punteggi tecnici;

- in quanto occorrer possa, del par. 2, lett. C), n. 3 della lettera di invito, nella parte in cui fosse interpretato nel senso di consentire la produzione di un impegno all'affiancamento finanziario per qualsiasi valore, indipendentemente dai costi di investimento effettivamente previsti nel PEF del concorrente; di tutti gli eventuali atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti, nei limiti del proprio interesse.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Consip S.p.A., di Almaviva The Italian Innovation Company S.p.A Rti Telecom Italia S.p.A ed Agriconsulting S.p.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.La controversia ha ad oggetto la procedura ristretta per l’affidamento in concessione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare MATTM – ID 1642.

La ricorrente Exitone aveva già impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, disposto in favore del RTI Almaviva, odierno controinteressato (giudizio NRG 10119/2016); il relativo giudizio è esitato nella sentenza di improcedibilità del TAR n. 2000/2017, atteso che la stazione appaltante aveva annullato in autotutela un primo provvedimento di aggiudicazione.

Conclusasi la fase di verifica di anomalia dell’offerta, con nota dell’1 febbraio 2016 Consip ha comunicato di aver aggiudicato definitivamente la gara in favore del RTI Almaviva.

Con l’odierno ricorso Exitone impugna la nuova aggiudicazione, sia in relazione agli esiti della verifica di anomalia sull’offerta del RTI primo graduato, sia in ragione dei medesimi profili di censura che erano stati già evidenziati nel ricorso NRG 10119/2016, a cui in ricorso l’esponente integralmente rinvia.

I motivi di gravame, ai quali è affidata l’odierna impugnazione sono i seguenti:

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 88 D.Lgs 163/2006. Violazione dei principi in materia di sub procedimento di verifica di anomalia. Violazione dell’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs 163/2006 e del principio di immodificabilità dell’offerta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 121 DPR 207/2010.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 comma 1 lett. b), c) e m ter) del D.Lgs 163/2006. Violazione e/o falsa applicazione del punto 17.1 lett. b) del bando di gara, come specificato al punto 4.2 pag. 20 e 21 del documento descrittivo. Violazione e/o falsa applicazione...

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