SENTENZA Nº 201900775 di TAR Lombardia - Milano, 30-01-2019

Presiding JudgeCASO ITALO
Date30 Gennaio 2019
Published date08 Aprile 2019
Judgement Number201900775
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano (Italia)
Pubblicato il 08/04/2019

N. 00775/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02262/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2262 del 2017, proposto da
- Eroga Energia S.r.l, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Guccione e Maria Ferrante ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Dante n. 16, presso lo studio dell’Avv. Maurizio Zoppolato;

contro

- l’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico, ora Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

nei confronti

- Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo e Daniela Carria ed elettivamente domiciliata in Milano, Viale Bianca Maria n. 45, presso lo studio dell’Avv. Annalaura Giannelli;

per l’annullamento

- della deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico del 13 aprile 2017, n. 245, recante adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di Eroga Energia s.r.l. rispetto a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento;

- della nota dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico del 13 settembre 2016 recante comunicazione delle risultanze istruttorie (di seguito “CRI”) emerse all’esito del procedimento per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica;

- della nota dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico dell’11 novembre 2016 di proroga del termine di conclusione del procedimento;

- della deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico del 24 giugno 2016, n. 342/2016/E/eel, recante “Avvio di procedimento per l’adozione tempestiva di misure prescrittive e la valutazione di potenziali abusi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, ai sensi del regolamento (UE) 1227/2011 REMIT”;

- dell’art. 14.7 della deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico n. 111/2006, allegato A;

- della deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico n. 444/2016/R/eel.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico, ora Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, e di Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;

Vista l’ordinanza n. 1523/2017 con cui è stata accolta la domanda di sospensione cautelare e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 30 gennaio 2019, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2017, a seguito di trasposizione del ricorso straordinario, la società ricorrente ha impugnato, tra l’altro, la deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico del 13 aprile 2017, n. 245, recante adozione di un provvedimento prescrittivo rispetto a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento e la deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico del 24 giugno 2016, n. 342/2016/E/eel, recante “Avvio di procedimento per l’adozione tempestiva di misure prescrittive e la valutazione di potenziali abusi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, ai sensi del regolamento (UE) 1227/2011 REMIT”.

La ricorrente fornisce tra l’altro energia elettrica ai clienti finali e si approvvigiona, quale utente del servizio di dispacciamento, presso Terna S.p.A., gestore della rete in posizione di terzietà, che assicura il costante equilibrio tra i flussi di energia programmata in rete e quelli dell’energia prelevata (c.d. bilanciamento). Il servizio di dispacciamento e, in particolare, la disciplina degli sbilanciamenti forniscono agli utenti del dispacciamento un adeguato incentivo ad una corretta programmazione delle quantità di energia elettrica in immissione e in prelievo; tuttavia, nel corso degli anni alcuni utenti del dispacciamento avrebbero tratto profitti, estranei alle finalità della disciplina del dispacciamento, programmando in modo non razionale il prelievo delle unità di consumo e generando maggiori oneri a carico del sistema elettrico, dovuti alla necessità di garantire il mantenimento della sicurezza del sistema. Pertanto l’Autorità ha previsto che Terna S.p.A., per ciascun utente del dispacciamento, compresa la ricorrente, ai fini di regolazione delle partite economiche sottese, calcolasse i corrispettivi di sbilanciamento per il periodo luglio 2012 – settembre 2014 nel rispetto di ben specificati criteri, adottati anche in attuazione delle sentenze del T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1648/2014 e del Consiglio di Stato n. 1532/2015 e n. 2457/2016.

Con la deliberazione n. 333/2016/E/EEL è stata introdotta per i richiamati periodi una regolazione coerente con le finalità tipiche del servizio di dispacciamento, in grado di correggere le distorsioni riscontrate rispetto al previgente meccanismo per il calcolo del prezzo di sbilanciamento. Con la deliberazione n. 342/2016/E/EEL, sempre del 24 giugno 2016, è stato avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, volti a promuovere la concorrenza e a garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto delle condotte tenute dagli utenti del dispacciamento e finalizzate all’adozione di strategie di programmazione non coerenti con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza, che dovrebbero caratterizzare il comportamento di un operatore nell’ambito del servizio di dispacciamento. Con la deliberazione n. 245/2017 è stato concluso il procedimento ed è stato ordinato alla ricorrente di restituire a Terna gli importi indebitamente percepiti, secondo i criteri e le modalità indicati nell’allegato B.

Assumendo l’illegittimità dei provvedimenti sopra richiamati, la ricorrente ne ha eccepito la nullità degli atti impugnati per difetto assoluto di attribuzione, la violazione dell’art. 2, comma 20, lett. d, della legge n. 481 del 1995, la violazione dei principi di legalità e buon andamento di cui all’art...

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