SENTENZA Nº 201900388 di TAR Lombardia - Milano, 30-01-2019

Presiding JudgeCASO ITALO
Date30 Gennaio 2019
Published date25 Febbraio 2019
Judgement Number201900388
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano (Italia)
Pubblicato il 25/02/2019

N. 00388/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01381/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Simp Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Luigi Borzacchiello, con sede legale in Milano, Piazza Duca D’Aosta, n. 12, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Claudio Guccione e Maria Ferrante, elettivamente domiciliata, presso lo studio legale dell’avvocato Maurizio Piero Zoppolato, sito in Milano, via Dante n. 16;

contro

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici siti in Milano, via Freguglia, n. 1, risulta ex lege domiciliata;

nei confronti

Terna s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zoppini, Daniela Carria e Giorgio Vercillo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Annalaura Giannelli, sito in Milano, via Lattuada n. 17;

per l'annullamento

A) Quanto al ricorso introduttivo depositato in data 21 giugno 2017:

- della deliberazione dell’AEEGSI 13 aprile 2017, n. 244/2017/E/eel, notificata alla società ricorrente in data 20 aprile 2017, recante adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di Simp Gas S.p.A. rispetto a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento;

- della nota dell’AEEGSI prot. n. 25164 del 13 settembre 2016 recante comunicazione delle risultanze istruttorie emerse all’esito del procedimento per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica;

- della nota AEEGSI prot. n. 33011 dell’11 novembre 2016 di proroga del termine di conclusione del procedimento;

- della deliberazione dell’AEEGSI n. 342/2016/E/eel, recante “Avvio di procedimento per l’adozione tempestiva di misure prescrittive e la valutazione di potenziali abusi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, ai sensi del regolamento (UE) 1227/2011 REMIT”, pubblicata sul sito istituzionale in data 24 giugno 2016;

- di ogni altro atto e/o provvedimento, anche non noto alla ricorrente, antecedente o susseguente, comunque connesso ai provvedimenti impugnati nonché, ove occorrer possa,

- dell’art. 14.7 della delibera AEEGSI n. 111/2006, allegato A nella parte in cui prescrive che «Terna segnala all’Autorità significativi e reiterati scostamenti dall’applicazione dei principi enunciati al comma precedente, per l’adozione dei relativi provvedimenti di competenza» laddove, quest’ultimo periodo, dovesse essere considerato idoneo a legittimare l’Autorità ad incidere unilateralmente sui contratti di dispacciamento in violazione dell’art. 2, co. 20 lett. d) della legge n. 481/1995;

- della delibera n. 444/2016/R/eel nella parte in cui individua, con efficacia retroattiva, soglie di tolleranza superate le quali l’attività di programmazione si presume, iuris et de iure, non diligente.

B) Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8 novembre 2017:

- della deliberazione dell’AEEGSI n. 526/2017/E/eel del 13 luglio 2017, recante “Tempistiche della regolazione delle partite economiche relative ai provvedimenti prescrittivi, nell’ambito dei procedimenti pendenti avviati con deliberazione 342/2016/E/eel”, comunicata via p.e.c. alla ricorrente in data 26 luglio 2017;

- della determinazione dell’AEEGSI n. DSAI/47/2017/EEL del 6 ottobre 2017 recante “Avvio di procedimento sanzionatorio nei confronti di un utente titolare di unità di consumo per strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica”, comunicata via p.e.c. in pari data alla ricorrente;

- di ogni altro atto antecedente o susseguente, comunque connesso a quelli impugnati.

C) Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 12 marzo 2018:

- della deliberazione dell’ARERA n. 48/2018/E/eel dell’1 febbraio 2018 recante “Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente del dispacciamento in prelievo (Deliberazione dell’Autorità 244/2017/E/eel) rispetto a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento (Procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 342/2016/E/eel) e del relativo allegato B”, comunicata via p.e.c. alla ricorrente in data 6 febbraio 2018;

- di ogni altro atto e/o provvedimento, anche non noto alla ricorrente, antecedente o susseguente, comunque connesso ai provvedimenti impugnati.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2019 il dott. Lorenzo Cordi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Simp Gas s.p.a. chiede l’annullamento:

a) della deliberazione dell’AEEGSI 13 aprile 2017, n. 244/2017/E/eel, notificata alla società ricorrente in data 20 aprile 2017, recante adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di Simp Gas S.p.A. rispetto a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento;

b) della nota dell’AEEGSI prot. n. 25164 del 13 settembre 2016 recante comunicazione delle risultanze istruttorie (di seguito “CRI”) emerse all’esito del procedimento per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica;

c) della nota AEEGSI prot. n. 33011 dell’11 novembre 2016 di proroga del termine di conclusione del procedimento;

d) della deliberazione dell’AEEGSI n. 342/2016/E/eel, recante “Avvio di procedimento per l’adozione tempestiva di misure prescrittive e la valutazione di potenziali abusi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, ai sensi del regolamento (UE) 1227/2011 REMIT”, pubblicata sul sito istituzionale in data 24 giugno 2016;

e) di ogni altro atto e/o provvedimento, anche non noto alla ricorrente, antecedente o susseguente, comunque connesso ai provvedimenti impugnati nonché, ove occorrer possa,

f) dell’art. 14.7 della delibera AEEGSI n. 111/2006, allegato A nella parte in cui prescrive che «Terna segnala all’Autorità significativi e reiterati scostamenti dall’applicazione dei principi enunciati al comma precedente, per l’adozione dei relativi provvedimenti di competenza» laddove...

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