SENTENZA Nº 201900030 di TAR Lombardia - Brescia, 18-12-2018

Presiding JudgeFARINA ALESSANDRA
Date18 Dicembre 2018
Published date14 Gennaio 2019
Judgement Number201900030
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Brescia
Pubblicato il 14/01/2019

N. 00030/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01474/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2016, proposto da
Lionello Orcali e Lucia Piotti, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25 c.p.a, presso il suo studio in Brescia, v.le Stazione, 37;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Avvocatura dello Stato, in persona dei rispettivi rappresentanti protempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

nei confronti

Davide Tasca, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

- del diritto di percepire le voci retributive relative alla globalità delle spese liquidate e delle spese compensate di cui all’art. 21, commi 1 e 3 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, così come formulati prima della riforma di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, senza le decurtazioni e le limitazioni previste da tale normativa e dall’art. 23 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

- del diritto a percepire le voci retributive relative alla globalità delle spese liquidate e delle spese compensate di cui all’art. 21, commi 1 e 3 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, così come formulati prima della riforma di cui all’articolo 9 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, senza le detrazioni previste dall’art. 1, comma 457 della legge 147/2013 e senza eventuali limiti che fossero evinti dal comma 9 dell’art. 9 sopra detto;

in via subordinata

- per l’accertamento, quanto al regime transitorio, della spettanza integrale delle voci retributive in relazione alle cause iniziate o alle attività già svolte o in subordine alle cause in cui sia intervenuta sentenza o, in ulteriore subordine, alle cause in cui sia intervenuto giudicato, prima della data dell’entrata in vigore dell’art. 9 del d.l. 90/2014;

in ulteriore subordine

- per l’accertamento e la declaratoria del diritto di percepire le voci retributive relative alla globalità delle spese compensate di cui all’art. 21, commi 1 e 3 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, così come formulati prima della riforma di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, in relazione a tutte le cause in cui sia intervenuta, entro il 24 giugno 2014, sentenza favorevole con compensazione delle spese, che sia poi divenuta definitiva, e ciò anche con riferimento ad eventuali successivi gradi di giudizio o, in via ulteriormente subordinata, con riferimento al solo grado di giudizio in cui sia intervenuta la sentenza;

- per l’accertamento che la complessiva disposizione di cui all’art. 9, commi 4 e 8, del DL 90/2014 è applicabile soltanto alle sentenze pronunciate a far data dall’1 gennaio 2015 e, dunque, con esclusione di tutte quelle intervenute tra il 25 giugno e il 31 dicembre 2014, con riferimento anche ai successivi gradi di giudizio o quantomeno con riferimento al grado di giudizio in cui la sentenza è intervenuta;

- per l’accertamento e la declaratoria del diritto a percepire, senza le riduzioni introdotte dalla suddetta normativa, le voci retributive relative alla globalità delle spese legali riscosse dalle controparti a seguito di ordinanza, decreto, rinuncia o transazione che le pongano a carico delle medesime;

con condanna in forma generica delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute in base ai criteri di cui sopra, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, con vittoria di spese.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero dell'Economia e delle Finanze e Avvocatura dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2018 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorso in esame è volto ad ottenere l’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire la quota variabile della retribuzione, disciplinata dal R.D. del 1933, n. 1169, senza le decurtazioni operate dalle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del D.L. n. 90/2014, previa declaratoria dell’incostituzionalità di tale norma, prospettata sotto dieci, diversi, profili.

Secondo gli odierni ricorrenti, avvocati dello Stato dell’Avvocatura Distrettuale di Brescia, la novella normativa non potrebbe essere ritenuta conforme alla Costituzione per le seguenti ragioni:

I. i commi 2, 4, 5 e 8 dell’art. 9 del d.l. 90/2014 e l’art. 1, comma 457 della legge 147/2013 contrasterebbero con i principi di ragionevolezza, equità, uguaglianza, razionalità, legittimo affidamento e buona amministrazione, di cui agli artt. 3, 97 della Costituzione, nonché dell’art. 117 Cost. per la violazione degli artt. 6 e 14 CEDU. Poiché gli onorari di causa sarebbero “retribuzione” per il lavoro svolto, sarebbe violata la tutela che l’ordinamento garantisce al legittimo affidamento, in violazione dei limiti individuati dalla Corte costituzionale, poiché si tratterebbe di taglio della retribuzione che colpirebbe solo la categoria degli avvocati e procuratori dello Stato, imprevedibilmente, definitivamente, senza alcun elemento di progressività ed operando un intervento in sé irrilevante nei confronti del problema economico del Paese, con ciò integrando anche una violazione della CEDU che, nell’interpretazione data dalla Corte EDU, ammette interventi restrittivi sul trattamento economico di rapporti già esistenti, ma solo in quanto siano rispettati i limiti della ragionevolezza, che necessariamente presuppongono la presenza e la rappresentazione di motivi imperativi di interesse generale, essendo insufficiente l’ottenimento di un mero beneficio economico per la finanza pubblica;

II. i commi 2, 4 e 8 dell’art. 9 del d.l. 90/2014 e l’art. 1, comma 457 della legge 147/2013 violerebbero i principi in materia di imposizione fiscale di cui agli artt. 3, 53, nonché 2 e 23 della Costituzione. Premesso che parte ricorrente ha evidenziato come a nessun altro dipendente pubblico o privato sarebbe stata richiesta, in Italia, una contribuzione aggiuntiva di tale abnorme dimensione, essa ha richiamato i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 223/2012. In tale pronuncia la Corte ha chiarito che l’introduzione di un’imposta speciale incidente sul trattamento...

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