SENTENZA Nº 201810996 di TAR Lazio - Roma, 17-10-2018

Presiding JudgeVOLPE CARMINE
Date17 Ottobre 2018
Published date14 Novembre 2018
Judgement Number201810996
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 14/11/2018

N. 10996/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00546/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 546 del 2018, proposto da
KPMG S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gustavo Olivieri, Maurizio Galbiati, Aldo Sacchi, Mattia Casati e Luca Palatucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, l.go Amilcare Ponchielli, 6;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

- Deloitte & Touche S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Siragusa, Marco D'Ostuni e Alessandro Comino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza di Spagna, 15;
- Deloitte Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G. Cesare Rizza e Marianna Meriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza di Spagna, 15;
- Pricewaterhousecoopers S.p.A. e Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Alessandro De Nicola, Marco Dell'Antonia, Michele Bertani, Luciano Di Via, Aristide Police e Pasquale Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli ultimi tre in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;
- Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Giovanni Antonelli, 4;
- Kpmg Advisory S.p.A., Ernst & Young S.p.A., Ernst & Young Financial - Business Advisors S.p.A., Regione Lombardia, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

della decisione n. 26815 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottata nell’Adunanza del 18 ottobre 2017 e notificata alla ricorrente il 7 novembre 2017, con cui è stato accertato che le Società Deloitte & Touche S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l., PricewaterhouseCoopers S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., Ernst & Young S.p.A., Ernst & Young Financial – Business Advisors S.p.A., KPMG S.p.A. e KPMG Advisory S.p.A. avrebbero posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), consistente in una pratica concordata avente la finalità di condizionare gli esiti della procedura di gara bandita dalla Consip S.p.A. per l’aggiudicazione dei servizi di assistenza tecnica alle autorità di audit istituite presso le singole amministrazioni pubbliche titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2014-2020 (nel prosieguo “Gara AdA”), attraverso l’eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti, ordinando alle predette società di astenersi in futuro dal porre in essere analoghi comportamenti e infliggendo, tra le altre, all’odierna ricorrente KPMG S.p.A., in solido con KPMG Advisory S.p.A., una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 7.659.966;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi:

- il provvedimento n. 25919 di avvio del procedimento, assunto nell’Adunanza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 15 marzo 2016;

- la comunicazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato delle risultanze istruttorie in data 12 luglio 2017, notificata alla ricorrente in data 25 luglio 2017;

- il verbale dell’audizione del 27 settembre 2017;

previa disapplicazione, per quanto di ragione,

- degli artt. 1, 2, 6, 8, 9, 10 e 14 del D.P.R. 30 aprile 1998 n. 217 in relazione all’assenza, nell’ambito del procedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di adeguata separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, previa remissione, ove occorra, alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell’art. 10, comma 5, della Legge n. 287/1990.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 8321/2017 del 23.12.2017;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, della Deloitte & Touche S.p.A., della Deloitte Consulting S.r.l., della Pricewaterhousecoopers S.p.A. e della Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.A. nonché della Consip S.p.A., con le relative documentazioni;

Vista la domanda di misure cautelari collegiali proposta in corso di causa dalla ricorrente;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 868/2018 del 15.2.2018;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 119 c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del 17 ottobre 2018 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, la società in epigrafe chiedeva l’annullamento del provvedimento con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM” o “Autorità”), a conclusione del relativo procedimento istruttorio I796, aveva ritenuto che le Parti - quali le società KPMG s.p.a. (KPMG), KPMG Advisory s.p.a. (KPMGA), Deloitte Consulting s.r.l. (Deloitte), Deloitte & Touche S.p.a. (D&T), Ernst & Young s.p.a. (EY o E&Y), Ernst&Young Financial Business Advisors s.p.a. (EYFBA), PricewaterhouseCoopers s.p.a. (PWC), PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a. (PCWA) - secondo uno schema comune indicativo di dinamiche concertative, avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente in una pratica concordata avente la finalità di condizionare gli esiti della gara bandita dalla Consip S.p.A. (“Consip”) per l’affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e “audit” dei programmi cofinanziati dall’Unione europea (gara “AdA”), attraverso l’eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti relativi.

Il relativo provvedimento, quindi, disponeva...

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