SENTENZA Nº 201805814 di Consiglio di Stato, 05-04-2018

Presiding JudgePATRONI GRIFFI FILIPPO
Date05 Aprile 2018
Published date09 Ottobre 2018
Judgement Number201805814
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 09/10/2018

N. 05814/2018REG.PROV.COLL.

N. 06464/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 6464 del 2017 proposto dalla società Edison S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Invernizzi e Mariano Protto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mariano Protto in Roma, via Cicerone, 44;

contro

Provincia di Verona, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Biancardi e Isabella Sorio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giancarlo Biancardi in Verona, via S. Maria Antica, 1;
Comune di Legnago, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Prati, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonella Giglio in Roma, via Gramsci, 14;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e Ufficio Territoriale del Governo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Immobiliare Ellegi S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Peres, Luciano Butti e Alessandro Kiniger, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Sezione IV del Consiglio Di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
Settore Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Verona; Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera (già Azienda U.L.S.S. n. 21 Legnago); Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera (già Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.S.S. n. 21 Legnago); Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – A.R.P.A.V.; Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – A.R.P.A.V. - Dipartimento di Verona; Regione Veneto; Regione Veneto – Direzione Tutela Ambiente; non costituiti in giudizio.

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Venezia, Sezione III, n. 313 del 28 marzo 2017, resa tra le parti, concernente bonifica e ripristino ambientale dell’area denominata “ex Pasqualini”.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Verona, del Comune di Legnago, del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Verona e della società Immobiliare Ellegi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Roberto Invernizzi, Mariano Protto, Giancarlo Biancardi, Giglio (su delega dell’avvocato Luca Prati), Federico Peres e l'avvocato dello Stato Gaetana Natale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.La controversia riguarda l’impugnazione, proposta dalla società Edison s.p.a., degli atti della serie procedimentale attivata dalla Provincia di Verona per l’identificazione del soggetto responsabile della contaminazione dell’area denominata “ex Pasqualini”, sita in Comune di Legnago, in località San Pietro, alla Via Mantova 28, al fine di dare corso agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale ai sensi dell’art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006.

In particolare, la società Edison s.p.a. ha chiesto l’annullamento:

1.1. con il ricorso introduttivo, dell’atto provinciale prot. n. U0103424 del 23 ottobre 2013, recante comunicazione di avvio del procedimento e degli atti connessi, presupposti e conseguenti;

1.2. con i primi motivi aggiunti depositati il 21 febbraio 2014, degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e di ogni altro atto che esprima la volontà amministrativa di addebitare alla ricorrente la responsabilità dello stato in cui versa l’area “ex Pasqualini” in Legnago;

1.3. con i secondi motivi aggiunti depositati il 28 novembre 2014, della diffida della Provincia del 26 maggio 2014, n. 2034;

1.4. con i terzi motivi aggiunti depositati il 6 febbraio 2015, della nota della Provincia prot. n. 117828 del 28 novembre 2014;

1.5. con i quarti motivi aggiunti depositati il 12 novembre 2015, della nota della Provincia del 28 luglio 2015, prot. n. 0068153;

1.6. con i quinti motivi aggiunti depositati il 30 dicembre 2015, della deliberazione di Giunta comunale n. 298 del 19 ottobre 2015, del verbale della Conferenza di servizi del 20 ottobre 2015 e della successiva determinazione dirigenziale che ne prende atto;

1.7. con i sesti motivi aggiunti depositati il 13 aprile 2016, del verbale della Conferenza dei servizi del 3 febbraio 2016, della successiva determinazione dirigenziale n. 101 del 10 febbraio 2016 che ne prende atto e della nota comunale del 26 febbraio 2016;

1.8. con i settimi motivi...

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