SENTENZA Nº 201801657 di TAR Campania - Salerno, 17-10-2018

Presiding JudgeRICCIO FRANCESCO
Date17 Ottobre 2018
Published date16 Novembre 2018
Judgement Number201801657
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Campania - Salerno (Italia)
Pubblicato il 16/11/2018

N. 01657/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00204/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 204 del 2018, proposto da
Oro Betting S.r.l. Semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raimondo Nocerino, Debora Chiaviello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Carmine Rubicondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Avellino, piazza del Popolo n.1;

per l'annullamento

della deliberazione di C. C. n. 138 del 27.10.2017, recante approvazione del “regolamento sale da gioco e giochi leciti per la prevenzione e il contrasto alle ludopatie”, pubblicata all'albo pretorio comunale a decorrere dal 21.11.2017 e per quindici giorni consecutivi ex art. 124 d.lgs. 267/2000;

delle medesima deliberazione di C.C. n. 138 del 27.10.2017, recante approvazione del “regolamento sale da gioco e giochi leciti per la prevenzione e il contrasto alle ludopatie”, nel testo epurato da “discordanze di carattere formale” ed oggetto di ripubblicazione all'albo pretorio comunale in data 21.01.2018, al n. 321, unitamente agli allegati A) e B) al testo ripubblicato, rispettivamente consistenti (quanto all'allegato A) nella richiesta (del responsabile del Servizio e dell'Assessore) rivolta al Segretario Generale di “correzione discordanze di carattere formale” e (quanto allegato B) nella richiesta (del Segretario Generale) rivolta “all'Ufficio di ripubblicare la suddetta deliberazione con allegato il Regolamento contenente le correzioni formali riportate nella nota citata”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- La società ricorrente è titolare di una licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. rilasciata dal Questore della Provincia di Avellino per lo svolgimento dell’attività di raccolta di gioco attraverso apparecchi videoterminali da divertimento e intrattenimento di cui all’art. 110 co. 6 lettere a) e b) T.U.L.P.S., collegati alla rete telematica per conto del Concessionario Lottomatica Videolot Rete S.p.a.

La predetta attività è esercitata presso la sede sita nel Comune di Avellino in Via S. Mancini n.144.

Con la delibera impugnata il consiglio comunale di Avellino ha approvato il "Regolamento sale da gioco e giochi leciti" (di seguito: Regolamento), ponendo una serie di previsioni ritenute dalla ricorrente eccessivamente restrittive e gravose per l'esercizio delle attività di gioco lecito nell'ambito del territorio comunale. Le disposizioni censurate hanno riguardato la disciplina degli orari di esercizio previsti per l’attività autorizzata, la localizzazione della sede degli esercizi nonché, infine, l’efficacia temporale delle licenze già esistenti, le quali da permanenti sono divenute triennali.

Avverso il suddetto Regolamento la società ha proposto l'odierno ricorso.

Il Comune di Avellino, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso con memoria depositata in data 11.4.2018; l'ente comunale ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso poiché, essendo stato il ricorso introduttivo consegnato per la sua rituale notificazione in data 5.02.2018, laddove il provvedimento in contestazione era stato pubblicato in data 21.11.2017. Di conseguenza, il termine decadenziale ex art. 41 c.p.a. doveva intendersi irrimediabilmente spirato il giorno di 20.01.2018.

Le parti hanno scambiato memorie in vista dell'udienza pubblica del 17.10.2018, al termine della quale la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.- In limine, va disattesa l’eccezione con cui la civica amministrazione ha sostenuto l’irricevibilità del proposto gravame stante la sua asserita tardiva proposizione.

L'articolo 41, comma 2, del c.p.a. dispone che, "qualora sia proposta azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati....entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui è scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge".

Tale disciplina, dunque, prevede che la pubblicazione dell'atto impugnato in apposito albo determini la decorrenza del termine di impugnazione dal giorno in cui è scaduto il periodo della pubblicazione "se questa (pubblicazione) sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento". Pertanto, la pubblicazione degli atti all'albo degli uffici di una p.a. o agli albi pretori è valida agli effetti della presunzione di conoscenza solo quando essa sia prescritta da una disposizione di legge che tale effetto espressamente riconosca e sempreché venga effettuata nei modi prescritti dalla disposizione stessa (C. Stato, sez. V, 07-03-1997, n. 217 ; CdS VI 24/4/1996 n. 603 ; Csi 14/8/1995 n.282 ; CdS VI 30/6/ 1993 n. 467).

A tale specifica finalità risponde art. 124, t.u. 18 agosto 2000 n. 267, con la conseguenza che il termine per l'impugnazione delle deliberazioni pubblicate mediante affissione all'albo pretorio dell’ente comunale decorre soltanto dal giorno successivo a quello ultimo di scadenza del periodo di pubblicazione di legge e, pertanto, dal sedicesimo giorno dall'inizio della pubblicazione della deliberazione all'albo pretorio.

Applicando i menzionati principi all’odierna fattispecie, essendo stato il regolamento impugnato pubblicato in data 21.11.2018, il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di sessanta giorni doveva fissarsi, in ragione di quanto sopra detto, al 06.12.2017 (21.11.2017 + 15 gg.).

Cosicchè il termine ad quem per la notifica del ricorso cadeva il giorno 04.02.2018 che, essendo festivo, andava ex art. 52 co. 3 c.p.a. prorogato al successivo lunedì 05.02.2018, ovverosia al giorno in cui, effettivamente, l’odierno gravame è stato notificato.

L’eccezione al riguardo sollevata dal resistente Comune, pertanto, deve essere respinta.

3.- Con il primo ed il secondo motivo di gravame, la società ricorrente deduce, con specifico riferimento alla disposizioni...

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