SENTENZA Nº 201801074 di TAR Campania - Salerno, 09-05-2018

Presiding JudgeABBRUZZESE MARIA
Date09 Maggio 2018
Published date12 Luglio 2018
Judgement Number201801074
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Campania - Salerno (Italia)
Pubblicato il 12/07/2018

N. 01074/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01558/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 1558 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società “Sims s. r. l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonio Brancaccio e Pasquale D’Angiolillo, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Brancaccio in Salerno, largo Dogana Regia 15;

contro

Comune di Pollica, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Alfa Service s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto, in Salerno, al Corso Garibaldi, 103;
Architour s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Scarpa, con domicilio eletto, in Salerno, al Largo Plebiscito, 6;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) della nota, prot. n. 6630 del 31.07.2017, pervenuta a mezzo raccomandata a. r. il 2.08.2017, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Demanio del Comune di Pollica ha comunicato che l’istanza, prot. n. 5684 del 3.07.2017, di subingresso nella concessione demaniale marittima, per finalità turistico – ricreative, n. 169 del 14.10.2010, già resa alla Società “Alfa Service s. r. l.”, “così come presentata non può essere istruita, in quanto, così come previsto dall’art. 46, del Codice della Navigazione, rimane in capo al concessionario presentare apposita richiesta all’autorità competente di essere sostituito nel godimento della concessione”;

2) d’ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;

nonché per l’accertamento e la declaratoria

dell’intervenuta formazione del silenzio – assenso sull’anzidetta istanza di subingresso nella concessione demaniale marittima, per finalità turistico – ricreative, n. 169 del 14.10.2010, inoltrata dalla Società “SIMS s. r. l.” al Comune di Pollica con nota, acclarata al prot. n. 5864 del 3.07.2017, e reiterata con successiva domanda trasmessa, a mezzo p. e. c., il 3.08.2017;

nonché per la condanna

del Comune di Pollica, ex art. 34, comma 1, lett. c), c. p. a., alla formalizzazione e al rilascio del titolo documentale, recante il suindicato provvedimento autorizzativo;

nonché per la nomina

di un commissario ad acta che, nell’ipotesi di perdurante inerzia del suddetto ente locale, oltre il termine assegnato, provveda alla formalizzazione e al rilascio del citato titolo documentale;

nonché, in via gradata, eventuale e subordinata:

per l’accertamento e la declaratoria

dell’illegittimità del silenzio – inadempimento, serbato dal Comune di Pollica sulla menzionata istanza di subingresso nella concessione demaniale marittima, per finalità turistico – ricreative, n. 169 del 14.10.2010;

nonché per la condanna

della stessa P. A. a provvedere sulla citata istanza di subingresso nel sopraddetto titolo concessorio demaniale, entro il termine stabilito dal T. A. R., previa adozione di tutti gli atti e delle operazioni all’uopo occorrenti;

nonché per la nomina

di un commissario ad acta che, nell’ipotesi di perdurante inerzia del suindicato ente locale, oltre il termine assegnato, provveda, in via sostitutiva, all’adozione del provvedimento richiesto;

per quanto riguarda il ricorso incidentale, presentato dall’Alfa Service s. r. l. il 6.12.2017:

per l’annullamento

del provvedimento del Responsabile del Servizio Ufficio e Patrimonio del Comune di Pollica n. 6633 del 31.07.2017, in parte qua, e del preteso silenzio – assenso, formatosi sull’istanza della SIMS del 3.08.2017, di riesame del diniego e di reiterazione dell’istanza di voltura;

per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla Società “SIMS s. r. l.” il 7.02.2018:

per l’annullamento

1) dell’autorizzazione demaniale n. 548/17 del 5.06.2017 (conosciuta all’esito del deposito, in data 12.01.2018, nel giudizio R. G. n. 1588/2017, da parte della Società “Alfa Service s. r. l.”), con la quale il Responsabile p. t. dell’Ufficio Demanio del Comune di Pollica “autorizza Soffritti Maria Luisa, in qualità di legale rappresentante della Soc. Alfa Service s. r. l., con sede in Vallo della Lucania – codice fiscale 00686280652 – ad affidare, come con il presente atto affida, ai sensi dell’art. 45-bis del Codice della Navigazione, a Zerillo Telemaco, amministratore della Soc. Architour s. r. l., con sede in Salento, via Nigli, 19 – partita IVA 04236490654 – una zona demaniale marittima di complessivi mq. 2.395, per la posa di ombrelloni e sedie sdraio, divani, tavolini e giochi per bambini a servizio del Residence L’Ancora, in catasto al Foglio n. 17, particella 196 di cui alla concessione demaniale marittima n. 169 del 14/l0/2010”;

2) d’ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Architour s. r. l. e dell’Alfa Service s. r. l.;

Visto il ricorso incidentale dell’Alfa Service s. r. l. e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;


FATTO

La “SIMS s. r. l.”, proprietaria del complesso turistico – ricettivo a 4 stelle, denominato “Residence Ancora”, sito alla frazione Acciaroli del Comune di Pollica (SA), articolato in unità residenziali, attrezzature ludico – sportive, piscina, ristorante – bar, parcheggio coperto e arenile in concessione (immediatamente attiguo al corpo centrale della struttura);

premesso che:

l’impianto era stato originariamente locato, con contratto di affitto stagionale, con validità semestrale, alla “Alfa Service s. r. l.”, cui erano state affidate, previa autorizzazione n. 1 del 19.01.2006, le attività correlate alla gestione turistica;

in virtù del menzionato rapporto negoziale e dell’ottenimento e/o della voltura dei pertinenti titoli, la locataria aveva svolto, inter alia, anche i servizi di spiaggia, da ultimo, giusta concessione demaniale marittima n. 169 del 14.10.2010, successivamente prorogata, ope legis, fino al 31.12.2020;

il titolo concessorio era stato specificamente rilasciato per “occupare, in località Acciaroli, un’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.395,00 allo scopo di adibirla alla posa di ombrelloni e sedie sdraio, divani, tavolini e giochi per bambini a servizio del...

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