SENTENZA Nº 201700003 di Consiglio di Stato, 21-06-2017

Presiding JudgeFRATTINI FRANCO
Date21 Giugno 2017
Published date03 Luglio 2017
Judgement Number201700003
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 03/07/2017

N. 00003/2017REG.PROV.COLL.

N. 00002/2017 REG.RIC.A.P.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 2 di A.P. del 2017, proposto da:
Guerrato Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti, Elia Barbieri, Mauro Ciani, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Vinti in Roma, via Emilia N. 88;

contro

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaella Veniero, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia. 50;

nei confronti di

Siram Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich e Renato Ferola, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32;
Sea Costruzioni Srl non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Exitone S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini, Claudio Vinci, Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
Manital S.C.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini, Gianluigi Pellegrino, Claudio Vinci, con domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
Gestione Integrata Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Salvatore Taverna, Alfredo Di Mauro, con domicilio eletto presso lo studio Saverio Sticchi Damiani in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina n. 26;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania, sede di Napoli - sezione I n. 2751/2016, concernente affidamento lavori di manutenzione del patrimonio immobiliare ed impiantistico con annessi servizi di conduzione e gestione dei presidi ospedalieri.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” e di Siram Spa;

Visti gli atti di intervento di Exitone S.p.A., Manital S.C.P.A., Gestione Integrata Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi per le parti gli avvocati Barbieri Elia, Vinci Claudio, Veniero Raffaella, Clarich Marcello, Ferola Renato Tedeschini Federico, Pellegrino Gianluigi, Sticchi Damiani Saverio, Taverna Salvatore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Nel 2012 l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Santobono Pausilipon indiceva una gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione del patrimonio immobiliare ed impiantistico con annessi servizi di conduzione e gestione dei presidi ospedalieri Pausilipon, Santobono, Annunziata e della propria sede amministrativa, con durata pluriennale e importo base dell’appalto pari complessivamente ad euro 28.500.000, oltre iva.

La selezione si articolava in una fase di prequalifica e nella successiva procedura ristretta. Tra i requisiti di partecipazione figurava il possesso delle attestazioni SOA per le categorie OG1 e OG11 (par. III, punto 2.1.2 del bando di gara).

Nella propria domanda di prequalifica la società Siram affermava il possesso dei requisiti attestati il 9 novembre 2010 da Protos SOA (validità fino all’8 novembre 2013).

I lavori della commissione di prequalifica si concludevano con l’ammissione di otto concorrenti, tra i quali Siram s.p.a. e Guerrato s.p.a., e gli atti relativi venivano approvati con delibera del Direttore Generale n. 321 del 19 giugno 2013.

Alla successiva procedura ristretta prendevano parte tre dei concorrenti che avevano superato la fase di prequalifica, precisamente la Siram s.p.a. (che, nel frattempo, si era associata in a.t.i. con la SEA Costruzioni s.r.l.), il r.t.i. Guerrato s.p.a. e Gioma s.r.l., l’a.t.i. CPL Concordia soc. coop. e Natuna s.p.a.

Nella propria domanda di partecipazione alla procedura ristretta la Siram allegava l’attestazione n. 13307/11/00 rilasciata da Protos SOA il 7 novembre 2013, che confermava il possesso della qualificazione per le categorie OG1 e OG11.

Nella seduta del 17 giugno 2015 la commissione aggiudicava in via provvisoria l’appalto all’a.t.i. Siram s.p.a. (prima classificata), seguita dall’a.t.i. Guerrato (seconda classificata).

Successivamente l’amministrazione procedeva alla verifica dei requisiti ex artt. 38 e 48 del Codice degli Appalti pubblici, acquisendo l’attestazione n. 15342/11/00 rilasciata da Protos SOA il 31 marzo 2015, che ribadiva il possesso in capo alla Siram della qualificazione per la categoria OG11.

Con delibera n. 442 del 5 novembre 2015 l’appalto veniva aggiudicato in via definitiva alla medesima, con la quale, in data 19 febbraio 2016, l’amministrazione stipulava il contratto d’appalto.

1.1 L’aggiudicazione era impugnata dinanzi al Tar Campania dalla società Guerrato, che ne domandava l’annullamento sul presupposto che la Siram avesse perduto la qualificazione nella categoria OG11 in conseguenza del contratto di cessione del ramo d’azienda stipulato il 28 dicembre 2012 con Gestione Integrata s.r.l., relativo alla gestione integrata di complessi immobiliari pubblici e privati, comprensiva delle attività di property management e facility management. In sintesi – secondo la ricorrente – la Siram avrebbe dovuto essere esclusa poiché nel periodo compreso tra la domanda di partecipazione alla gara e la successiva presentazione dell’offerta aveva perso la qualificazione per la categoria OG11, parte integrante del ramo d’azienda ceduto.

La Siram, oltre ad eccepire l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, proponeva ricorso incidentale avverso l’ammissione o mancata esclusione della Guerrato per violazione degli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 163/2006 (omessa indicazione degli oneri di sicurezza interni nella propria offerta economica), violazione dell’art. 24 del D.P.R. n. 207/2010 (mancata presentazione nel progetto definitivo dell’elaborato “censimento e progetto di risoluzione delle interferenze”), violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, violazione della lettera di invito, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, indeterminatezza dell’offerta tecnica.

1.2 Il Tar Campania esaminava con priorità il ricorso principale – in quanto diretto a colpire la fase di prequalifica, antecedente rispetto a quella della procedura ristretta censurata dal ricorso incidentale –...

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