SENTENZA Nº 201401906 di TAR Piemonte, 22-10-2014

Presiding JudgeSALAMONE VINCENZO
Published date24 Novembre 2014
Judgement Number201401906
Date22 Ottobre 2014
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italia)
N. 00869/2011 REG.RIC.

N. 01906/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00869/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 869 del 2011, proposto da:
Azienda Ospedaliera Nazionale Ss. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cavallo Perin, con domicilio eletto presso Roberto Cavallo Perin in Torino, via Bogino, 9;

contro

D.A.S. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Pingue, Paolo Scaparone, Massimo Lo Conte, con domicilio eletto presso Paolo Scaparone in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

per la declaratoria::

- dell'inefficacia ex tunc, o nullità, del contratto di fornitura del sistema robotico "Da Vinci" stipulato il 23 febbraio 2006 tra l'Azienda Ospedaliera e D.A.S. s.r.l., quale effetto dell'annullamento in via di autotutela delle deliberazioni d'affidamento senza gara del contratto medesimo;

- per la condanna di D.A.S. s.r.l. alla restituzione all'Azienda Ospedaliera a titolo ripetizione dell'indebito della complessiva somma di E. 1.321.992,46, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;

- oppure, in subordine al capo che precede, per l'accertamento del quantum dovuto dall'Azienda Ospedaliera a D.A.S. s.r.l. a titolo di arricchimento senza causa, condannando per l'effetto la condanna di D.A.S. s.r.l. a restituire all'Azienda Ospedaliera - a titolo di ripetizione dell'indebito - la somma di danaro ricevuta in eccesso rispetto al dovuto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di D.A.S. S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con delibera n. 531 del 27/07/2005 la Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, odierna ricorrente, addiveniva alla determinazione di affidare alla D.A.S. s.r.l. la fornitura del robot chirurgico “Da Vinci”, fabbricato negli Stati Uniti dalla Intuitive Surgical Inc., distribuito in Italia dalla licenziataria ufficiale AB Medica SpA di Milano, della quale essa D.A.S. s.r.l. è distributrice esclusiva in Piemonte.. Tale delibera, in particolare, recepiva una offerta formulata dalla .D.A.S. s.r.l. e prevedeva che questa mettesse a disposizione della Azienda Ospedaliera l’apparecchiatura per un periodo di sei anni, garantendone l’installazione e la manutenzione, contro l’impegno della Amministrazione di corrispondere, per ogni intervento chirurgico, un canone di Euro 3.900,00 + IVA comprensivo sia del diritto di utilizzare il macchinario, sia del costo del kit di strumentazione chirurgica necessario ad eseguire ciascun intervento. La delibera di affidamento prevedeva inoltre l’impegno della Azienda di corrispondere detto canone per un numero minimo annuo garantito di interventi chirurgici – 50 per l’anno 2006 e 150 per gli anni 2007-2011 -, oltre i quali il canone si sarebbe ridotto ad Euro 2.000,00 + IVA per ciascun intervento. Al termine del contratto sarebbe stata data alla Azienda Ospedaliera la possibilità di riscattare il macchinario ad un prezzo irrisorio.

2. L’affidamento veniva deliberato in via diretta, senza previo esperimento di gara e senza pubblicazione di avvisi di sorta, sul rilievo che il macchinario in questione, denominato dalla casa produttrice “Da Vinci”, costituiva l’unico robot per interventi chirurgici presente sul mercato mondiale, ed inoltre sul rilievo che l’art. 16 bis della L.R. 8/95 consentiva alle amministrazioni di procedere con affidamento diretto per l’ “acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte”.

3. Con successiva delibera n. 818 del 17/11/2005 venivano modificate alcune condizioni dell’affidamento: il canone da corrispondere per ciascun intervento avrebbe compreso solo il costo di un “kit base”; ulteriore materiale di consumo specialistico, necessario in relazione alla tipologia del singolo intervento, sarebbe stato acquistato e pagato a parte dalla Azienda Ospedaliera, la quale si impegnava tuttavia ad acquistarlo dalla .D.A.S. s.r.l.., che a sua volta si impegnava a praticare sugli stessi dei prezzi costanti nel tempo.

3. Il 23/02/2006 veniva così stipulato tra la Azienda Ospedaliera ricorrente e la D.A.S. s.r.l. un contratto il cui contenuto rispecchiava le delibere di affidamento sopra menzionate e che, conseguentemente, impegnava la Azienda ricorrente a sostenere un onere economico quantificabile in non meno di Euro 3.900,00 + IVA per un numero minimo garantito di 800 interventi complessivamente: il mancato raggiungimento di tale numero di interventi, infatti, obbligava l’Azienda a corrispondere comunque il canone convenuto.

4. Nel gennaio 2007, subentrando un nuovo Direttore Generale della Azienda Ospedaliera, si avviavano trattative per l’eventuale acquisto del macchinario, con correlativa risoluzione del contratto, ma in esito alle stesse le parti non raggiungevano l’accordo.

5. Con nota del 9/08/2007 la Azienda Ospedaliera comunicava a D.A.S. s.r.l. l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento o alla revoca dell’atto di affidamento : ivi si faceva rilevare che il fatto che D.A.S. s.r.l. fosse - su licenza della azienda AB Medica SpA, importatrice esclusiva per l’Italia – l’unica distributrice del robot chirurgico “Da Vinci” autorizzata a venderlo in Piemonte non appariva argomento dirimente ai fini di escludere l’obbligo di esperimento della gara, posto che detta esclusiva conseguiva da atti negoziali aventi rilevanza meramente interna e considerato anche il fatto che il robot in questione avrebbe anche potuto essere acquisito legittimamente da altro operatore dello spazio UE o EFTA. Nella nota del 9/08/2007 si prospettava, pertanto, l’illegittimità dell’intero procedimento di affidamento e la conseguente nullità ex art. 1418 c.c. del contratto 23/02/2006; oltre a ciò si faceva rilevare l’antieconomicità della intera operazione, derivante dal fatto che la Azienda Ospedaliera di realtà non aveva la necessità di utilizzare il robot per il numero minimo di interventi indicato in contratto, con il risultato che la spesa annua pattuita (pari a Euro 3.900,00 + IVA x 150 interventi annui), distribuita su un numero di interventi minori, finiva per incidere su ciascuno di essi in maniera sproporzionata.

6. Il procedimento si concludeva con delibera del...

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