Sentenza Nº 20002 della Corte Suprema di Cassazione, 06-07-2020

Presiding JudgeIZZO FAUSTO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:20002PEN
Date06 Luglio 2020
Judgement Number20002
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FLANDINA GIUSEPPE nato a PALERMO il 25/11/1973
avverso l'ordinanza del 13/06/2019 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
sentite le conclusioni del PG ROBERTA MARIA BARBERINI che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore,
,
AVV. GIOVANNI RIZZUTI, che ha concluso riportandosi ai motivi
ed insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20002 Anno 2020
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: ACETO ALDO
Data Udienza: 10/01/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
3 90 30/20 19
RITENUTO IN FATTO
1.11 sig. Giuseppe Flandina ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del
13/06/2019 del Tribunale di Palermo che, in parziale accoglimento della richiesta
di riesame dell'ordinanza del 17/05/2019 del GIP del medesimo tribunale, ha
sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti
domiciliari con applicazione consensuale del braccialetto elettronico,
confermando nel resto.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 297, comma 3, e
303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e vizio di mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata "retrodatazione"
del termine di efficacia dell'ordinanza cautelare del 17/05/2019 alla data di
emissione dell'ordinanza del 26/05/2017 adottata dal medesimo GIP nell'ambito
del procedimento penale n. 8415/2017 RGNR per il reato di cui all'art. 73, d.P.R.
n. 309 del 1990, reato nella cui flagranza era stato arrestato e per il quale era
stato condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e 20.000,00 euro
di multa con sentenza divenuta irrevocabile 1'11/12/2018.
'Contesta la correttezza del ragionamento in base al quale il tribunale del
riesame ha ritenuto non desumibili, dalla prima ordinanza applicativa della
misura coercitiva, gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva e, per
altro verso, ha escluso la sussistenza tra i delitti oggetto delle due ordinanze del
vincolo della continuazione.
Quanto al primo profilo, afferma che il tribunale ha ritenuto che l'avvenuta
iscrizione nel registro delle notizie di reato in data 10 aprile 2017 del reato di cui
all'articolo 73, d.P.R. n. 309 del 1990, dimostrerebbe l'insussistenza del
presupposto della cosiddetta "desumibilità dagli atti". Secondo il tribunale,
inoltre, anche la redazione dell'informativa finale datata 25 maggio 2018
dimostrerebbe la insussistenza del predetto requisito. Orbene, quanto
all'iscrizione nel registro delle notizie di reato, non assume alcuna rilevanza la
circostanza che questa sia stata disposta esclusivamente per la fattispecie
incriminatrice di cui all'articolo 73, d.P.R. n. 309, cit. La sussistenza del requisito
in parola non può infatti discendere dalla formale iscrizione per un determinato
titolo di reato bensì dalla effettiva disponibilità da parte dell'autorità giudiziaria,
sin dall'emissione dell'ordinanza precedente, degli elementi utili a contestare i
fatti oggetto dell'ordinanza successiva. L'iscrizione del 10 aprile 2017, effettuata
oltre un mese prima della consumazione del reato associativo contestato al capo
16) e del reato-fine contestato al capo 8), costituiva elemento sintomatico della
"conoscibilità dagli atti". La difesa aveva inutilmente evidenziato che i reati
contestati tanto con la prima quanto con la seconda ordinanza erano stati
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
"registrati" in diretta della polizia giudiziaria e come di Conseguenza gli elementi
posti a sostegno del secondo titolo genetico fossero ben conosciuti al momento
dell'emissione del primo o, quantomeno, del decreto di giudizio immediato del 4
ottobre 2017 emesso nell'ambito del primo procedimento. Infine, nelle
annotazioni di polizia giudiziaria allegate alle varie richieste di autorizzazione di
proroga delle intercettazioni telefoniche avanzate dal pubblico ministero tra il 10
aprile 2017 e il 4 ottobre 2017 si faceva riferimento all'associazione contestata al
capo 16), così togliendo alimento all'argomento secondo il quale l'informativa
finale del 25 maggio 2018 dimostrerebbe l'insussistenza del presupposto in
esame. Inoltre, a dispetto di quanto affermato dal tribunale, si era più volte
evidenziato, nella memoria difensiva depositata e trascurata dal tribunale, che i
delitti contestati in entrambe le ordinanze erano stati commessi nell'esecuzione
del medesimo disegno criminoso atteso che, secondo la ricostruzione operata dal
pubblico ministero e dal giudice del secondo titolo genetico, il delitto contestato
con la prima ordinanza rientrerebbe tra i reati scopo dell'associazione dedita al
traffico di sostanze stupefacenti contestato al capo 16, come si evince dalla
pagina 101 dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare del 17 maggio
2019. Appare pertanto evidente come la stessa impostazione accusatoria,
pedissequamente recepita dal gip in seno al titolo genetico, ipotizzi di fatto la
sussistenza del vincolo della continuazione tra reati oggetto delle due ordinanze
cautelari. Ne consegue che i termini di durata dell'ordinanza resa il 17 maggio
2019 dovevano essere retrodatati al giorno in cui era stata eseguita la prima,
con conseguente estinzione del termine di fase dell'articolo 303, comma 1, lett.
a), cod. proc. pen.
1.2.Con il secondo motivo deduce la genericità del fatto contestato al capo
8) della rubrica provvisoria ed eccepisce la nullità dell'ordinanza genetica per
violazione dell'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., e vizio di motivazione
mancante, contraddittoria e manifestamente illogica dell'ordinanza impugnata
che ha respinto l'eccezione di nullità.
Il capo 8) della rubrica gli addebita il delitto di cui agli artt. 81, cpv., 110,
cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, perchè, in concorso con Di
Maggio Paolo, Dragotto Paolo e Flandina Vincenzo Paolo e con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso,
«illecitamente detenevano ad
evidente fine di spaccio quantitativi non indifferenti di sostanza stupefacente del
tipo hashish, ceduti dal Di Maggio e dal Dragotto ai due Flandina in vista della
successiva rivendita a terzi. Accertato in Palermo in epoca antecedente e
prossima all'il maggio 2017».
Era stata censurata, deduce, l'assoluta genericità della contestazione in
quanto disancorata da qualsivoglia specificazione in ordine alle cessioni e ai
quantitativi trattati nonché l'assoluta genericità della collocazione temporale della
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