Sentenza Nº 19991 della Corte Suprema di Cassazione, 03-07-2020

Presiding JudgeIZZO FAUSTO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:19991PEN
Date03 Luglio 2020
Judgement Number19991
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
IAVARAZZO MICHELE nato a NAPOLI il 09/02/1982
APRILE ARMANDO nato a AVELLINO il 20/01/1969
IAVARAZZO MARIO nato a NAPOLI il 23/01/1975
i
IAVARAZZO FRANCESCO nato a NAPOLI il 16/11/1979
I
avverso l'ordinanza del 31/07/2019 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE CORASANITI, che ha chiesto il rigetto dei
ricorsi;
uditi i difensori di ARMANDO APRILE, AVV.TI GIUSEPPE LAUDANTE e GIOVANNI
FARIELLO ESPOSITO, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di
ricorso.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19991 Anno 2020
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: ACETO ALDO
Data Udienza: 17/01/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
38219/2019
RITENUTO IN FATTO
1.1 sigg.ri Iavarazzo Mario, Iavarazzo Francesco, Iavarazzo Michele e Aprile
Armando ricorrono per l'annullamento dell'ordinanza del 31/07/2019 del
Tribunale di Napoli che, pronunciando sulla richiesta di riesame dell'ordinanza del
05/07/2019 del GIP del medesimo Tribunale, che aveva applicato la misura della
custodia cautelare in carcere nei confronti di Iavarazzo Mario, di quella degli
arresti domiciliari nei confronti di Iavarazzo Michele e Aprile Armando, e l'obbligo
di dimora nel comune di residenza nei confronti di Iavarazzo Francesco, ha
sostituito la misura degli arresti domiciliari applicata a Iavarazzo Michele con
quella dell'obbligo di dimora, confermando nel resto. L'imputazione provvisoria
ascrive ai ricorrenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati ascritti ai capi 1, 3 e 4,
così rubricati: capi 1, ascritto a tutti: artt. 110, 81 cpv., 513-bis, 416bis.1, cod.
pen. (compimento di atti di illecita concorrenza nella attività di affissione di
cartelloni pubblicitari avvalendosi della forza di intimidazione derivante dalla
appartenenza al clan dei casalesi, fazione Schiavone, di Mario Iavarazzo);
accertato fino al maggio 2017; capo 3, ascritto a tutti: artt. 110, 81 cpv., 512-
bis, 416bis.1, cod. pen. (attribuzione fittizia della proprietà délle quote della
società ADV COMUNICATION Srl e degli utili maturati a seguito dell'attività di
affissione svolta precedentemente dalla società PUBLIONE S.r.l.), fino alla fine
del febbraio 2016; capo 4, ascritto a Iavarazzo Mario e Aprile Armando: artt.
110, 81 cpv., 512-bis, 416bis.1, cod. pen. (costituzione di una società gestita in
modo occulto dallo Iavarazzo con la complicità di Aprile), accertato fino alla fine
del 2016.
2.Aprile Armando propone sei motivi.
2.1.Con il primo ed il secondo motivo (comuni per l'oggetto) deduce il vizio
di motivazione nella applicazione delle norme incriminatrici di cui al capo 1 e
l'erronea valutazione del contenuto di due conversazioni telefoniche (n. 11 del
04/08/2015 e n. 131 del 24/02/2016). Dal contenuto della prima, intercorsa
dopo i fatti con Mario Iavarazzo, si desume che gli interlocutori non erano a
conoscenza degli autori delle minacce poste in essere a danno della LUCAM; dal
contenuto della seconda si può solo evincere che aveva chiesto che Mario
Iavarazzo intercedesse, tramite il fratello Michele, presso la società SPOTLIGHT
(con la quale i rapporti si erano fortemente deteriorati) affinché quest'ultima
rimuovesse i manifesti abusivamente affissi su un proprio impianto. Inoltre, i
fatti, così come descritti nella rubrica, non sono riconducibili alla fattispecie di cui
all'art. 513-bis cod. pen., non ravvisandosi nelle condotte contestate alcuna
alterazione o messa in pericolo della lecita concorrenza tra imprese. Anche
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
l'ultimo episodio ha avuto il solo fine di far cessare una condotta abusiva, non
l'accaparramento di quote di mercato, né la sottrazione ai concorrenti di quote di
mercato.
2.2.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione (sotto il profilo del
travisamento della prova e della mancanza di motivazione) in ordine alla
sussistenza del reato di cui al capo 3) della rubrica. Viene censurata la mancanza
di riferimento a specifiche doglianze della difesa che aveva ricondotto i rapporti
commerciali intercorrenti tra l'Aprile e la famiglia Iavarazzo alla volontà del primo
di recuperare un vecchio credito vantato da altra società a lui riconducibile
(ELUINK) nei confronti di una società riconducibile a Iavarazzo (la PUBLIONE), in
particolare il recupero avrebbe dovuto essere effettuato trattenendo la quota del
50% delle somme derivanti dalla locazione delle postazioni nella disponibilità
degli Iavarazzo. Ciò emerge da alcune conversazioni (la n. 43 del 4 agosto 2015)
del tutto neglette dal Tribunale il quale invece ha disatteso la tesi difensiva sulla
scorta della contraddittorietà delle dichiarazioni rese sul punto dal ricorrente.
Quanto ai rapporti con il centro commerciale Jambo, il Tribunale non ha spiegato
le ragioni per le quali ha disatteso due conversazioni telefoniche (n. 123 del
24/02/2016 e n. 362 del 29/02/2016) dalle quali si evince solo che egli aveva
dato la disponibilità a interessarsi del rinnovo dei contratti, ma non che avesse
dato seguito a tale richiesta, come si desume dal fatto che Mario Iavarazzo
aveva confidato al fratello Michele di voler incontrare Giuseppe Lista senza
attendere che ad incontrarlo per suo conto provvedesse il ricorrente. Tali
conversazioni sono coerenti con quanto riferito, sul punto, dallo stesso Iavarazzo
Mario e da Giuseppe Lista in sede di interrogatorio. Non si comprendono,
dunque, le ragioni per le quali il Tribunale ha fatto generico riferimento ad altre
conversazioni dalle quali si dovrebbe desumere il progetto di Iavarazzo Mario di
affidare il compito di avviare le trattative con il Jambo proprio all'Aprile.
2.3.Con il quarto motivo (che riguarda il capo 4) deduce il travisamento del
contenuto del contratto del 7 gennaio 2016 sottoscritto tra ADV e SPM e della
conversazione telefonica n. 799 del 24/02/2016, nonché il mancato esame delle
allegazioni difensive. In particolare, quanto al contratto, esso non prevedeva
affatto il rinnovo automatico alla scadenza ed aveva una durata minima di 14
giorni. In forza della sua sottoscrizione SPM manteneva con ADV lo stesso
rapporto intercorso con tutti gli altri clienti. Il margine di guadagno dell'Aprile è
la conseguenza dei debiti pregressi contratti dalla Publione con la Bluink. Nella
conversazione del 24/02/2016, prosegue, i due interlocutori, Mario e Michele
Iavarazzo, si lamentano del fatto che il ricorrente, nell'occuparsi in passato di
campagne pubblicitarie nell'interesse del Jambo, non aveva utilizzato i loro
impianti. Il mancato esame delle allegazioni difensive riguarda le conversazioni
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT