Sentenza Nº 19939 della Corte Suprema di Cassazione, 09-05-2019

Presiding JudgePETRUZZELLIS ANNA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:19939PEN
Judgement Number19939
Date09 Maggio 2019
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Calabrò Fortunato, nato a Montebello Jonico il 05/01/1966
Mallinnaci Carmelo, nato a Montebello Jonico il 16/03/1960
Vitalone Giovanni, nato a Melito di Porto Salvo il 06/02/1953
Staiti Bruno, nato a Melito di Porto Salvo il 29/03/1993
avverso la sentenza del 04/10/2018 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. Mario Santambrogio per Mallimaci Carmelo, avv. Guido
Contestabile per Vitalone Giovanni, avv. Giovanni Aricò e avv. Demetrio
Francesco Floccari per Staiti Bruno, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19939 Anno 2019
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA
Data Udienza: 02/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in parziale
riforma della sentenza emessa in data
1
giugno 2018, all'esito di giudizio
abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Milano, ha ridotto la pena inflitta a
Mallimaci Carmelo per il delitto di tentata estorsione aggravata, oggetto del capo
5), ad anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 2 mila di multa con revoca della pena
accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e ha confermato nel resto la
sentenza appellata, che aveva dichiarato Calabrò Fortunato e Vitalone Giovanni
colpevoli del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, contestato al capo
1) e Staiti Bruno colpevole di due delitti di estorsione pluriaggravata, oggetto dei
capi 2) e 3), e del delitto di lesioni aggravate, oggetto del capo 6).
L'affermazione di responsabilità del Calabrò in ordine alla partecipazione alla
"locale" di Limbiate, oggetto del capo 1), è stata fondata: a) sulla partecipazione
ai due summit del 26 febbraio 2008 e del 31 ottobre 2009, documentata da
videoriprese; b) sull'intercettazione dei discorsi tenuti in detta ultima riunione e
sulla rilevanza delle questioni discusse, relative alla riorganizzazione dei rapporti
tra le associazioni attive al Nord e la 'ndrangheta calabrese; c) sui colloqui tra
capi di "locali", che si riferivano al Calabrò come persona di fiducia; d) sui
contatti diretti del Calabrò con capi di "locali" e sugli incontri con Fortugno
Domenico, condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nel cortile
dell'abitazione del Calabrò per evitare controlli, avvenuti tra il giugno ed il
novembre 2015; e) sui contatti con i Lamarmore; f) sui favori ottenuti da altri
associati, ritenuti indicativi del vincolo di solidarietà; g) sui rapporti con l'agente
di polizia penitenziaria Melina Nicola, finalizzati a mantenere i contatti con
associati detenuti; h) sulla partecipazione a cerimonie e raduni religiosi, ritenuti
occasioni di incontro per scambi di ambasciate o manifestazioni di solidarietà.
La partecipazione del Vitalone alla medesima "locale" è stata fondata: a)
sulla partecipazione alla riunione del 26 febbraio 2008, risultante dalle fotografie
scattate dai Carabinieri; b) sull'importanza di tale riunione nella quale fu decisa
la nomina di Manno Alessandro come capo della "locale" di Pioltello, inaugurata il
successivo 1 marzo 2008; c) sui rapporti tra il Vitalone e Lamarmore Antonino,
reggente della locale; d) sui contatti del Vitalone con la moglie del Lamarmore in
coincidenza con le visite della donna al marito in carcere; e) sul rinvenimento
della carta di identità del Vitalone nella cella del detenuto; f) sul colloquio del 3
maggio 2015 tra Lamarmore Emilio ed il figlio Giovanni circa il ruolo fiduciario e
di intraneo del Vitalone.
La responsabilità dello Staiti è stata affermata in base all'accertata presenza
dell'imputato nel luogo e nel momento della commissione dei reati; per le lesioni
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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