Sentenza Nº 19908 della Corte Suprema di Cassazione, 09-05-2019

Presiding JudgeIZZO FAUSTO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:19908PEN
Judgement Number19908
Date09 Maggio 2019
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA
E da:
ANASTASI FRANCESCO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 08/09/1983
BARBAGIOVANNI GIUSEPPE nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 19/09/1986
BONTEMPO VENTRE MICHELE nato a BRONTE il 10/07/1985
CONSALES GIUSEPPE nato a PATTI il 26/02/1984
CONTI BELLOCCHI VALENTINO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 15/02/1991
CONTI MICA ANTONINO nato a BIANCAVILLA il 02/02/1978
CONTI BELLOCCHI SALVATORE CALOGERO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il
29/07/1988
GALATI MASSARO SEBASTIANO nato a TORTORICI il 31/05/1971
MARINO GAMMAZZA SALVATORE nato a PATTI il 01/01/1988
TALAMO ALESSANDRO nato a CATANIA il 21/12/1987
TALAMO MIRKO nato a CATANIA il 21/12/1987
nel procedimento a carico di questi ultimi
avverso la sentenza del 08/03/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19908 Anno 2019
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SEMERARO LUCA
Data Udienza: 29/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO
Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti alla
Corte per giudizio del ricorso di TALAMO Mirko, rigetto di tutti gli altri ricorsi;
rigetto del ricorso del Pubblico Ministero.
uditi i difensori avv.ti Benedetto Ricciardi, Stefano Rametta, Alessandro Pruiti
Ciarello, Bernardette Grasso.
I difensori presenti chiedono l'accoglimento dei ricorsi insistendo nei motivi.
e
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Le sentenze di merito.
1.1. Il Tribunale di Patti, con la sentenza del 25 luglio 2016, qualificato il reato
associativo sub a) in quello ex art. 74 comma 6 d.P.R. 309/1990, ed i reati fine di
cui riteneva raggiunta la prova nei delitti ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, ha
condannato:
-
Barbagiovanni Giuseppe per i reati di cui ai capi A), S) e Y), ritenuta la
continuazione, alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione;
-
Bontempo Ventre Michele per i reati di cui ai capi A), K), L) e Z), ritenuta la
continuazione, alla pena di anni 4 di reclusione;
-
Galati Massaro Sebastiano per i reati di cui ai capi A), B) ed R), ritenuta la
continuazione, alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione;
-
Talamo Alessandro per i reati di cui ai capi A), B), D), K), L), M), S), Y), Z), AA),
BR) e CC), ritenuta la continuazione e la contestata recidiva, alla pena di anni 10
e
mesi 4 di reclusione;
-
Talamo Mirko per il reato sub capo A) della rubrica alla pena di anni 5 di
reclusione;
-
Anastasi Francesco per il reato sub capo E) della rubrica alla pena di anni uno e
mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;
-
Conti Bellocchi Salvatore Calogero per il reato sub capo DD) alla pena di anni 1
e
mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Il Tribunale di Patti ha invece assolto:
-
Barbagiovanni Giuseppe dal reato di cui al capo BB) della rubrica per non avere
commesso il fatto;
-
Bontempo Ventre Michele dai reati di cui ai capi N) e Q) della rubrica perché il
fatto non sussiste;
-
Consales Giuseppe dal reato di cui al capo U) perché il fatto non sussiste e dal
reato di cui al capo Z) per non averlo commesso;
-
Conti Bellocchi Valentino dal reato di cui al capo T) perché il fatto non sussiste;
-
Conti Mica Antonino, Costanzo Zammataro Antonino e Marino Gammazza
Salvatore dal reato di cui al capo A) della rubrica per non averlo commesso;
-
Galati Massaro Sebastiano dai reati ascritti al capo C) perché il fatto non sussiste
e
dai capi di cui ai capi D), L) ed Y) per non averli commessi;
-
Talamo Alessandro dai capi C), F) ed U) della rubrica perché il fatto non sussiste
e
dal capo 3) per non averlo commesso.
Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Galati Massaro
Sebastiano per il reato di cui al capo O) della rubrica per precedente giudicato.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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