Sentenza Nº 19889 della Corte Suprema di Cassazione, 23-07-2019

Presiding JudgeMAMMONE GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:19889CIV
Date23 Luglio 2019
Judgement Number19889
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SUPREMA DI
SENTENZA
sul ricorso 3400-2019 proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
CASSAZIONE, domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
Civile Sent. Sez. U Num. 19889 Anno 2019
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: DE STEFANO FRANCO
Data pubblicazione: 23/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
in relazione all'ordinanza del TRIBUNALE di LATINA (r.g. 3112/2018),
emessa il 09/10/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/07/2019 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
ALBERTO CARDINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatti di causa
A.- La richiesta del Procuratore Generale.
1.
Il Procuratore Generale ha chiesto a questa Corte, con atto del
31/01/2019 ai sensi del primo comma dell'art. 363 cod. proc. civ.,
l'enunciazione del principio di diritto al quale il giudice del merito
avrebbe dovuto attenersi pronunciando sul reclamo contro il
provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia
esecutiva del titolo emesso dal giudice dell'opposizione proposta
prima dell'inizio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod.
proc. civ.
2.
In particolare, la richiesta riferisce che il Tribunale di Latina (in
composizione collegiale) - investito (in causa iscritta al n. 3112/18
r.g.) dell'impugnazione, ex artt. 669-terdecies e 624, comma 2, cod.
proc. civ., avverso il provvedimento 09/05/2018 di rigetto dell'istanza
di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emesso dal giudice
dell'opposizione pre-esecutiva iscritta al n. 4689/17 r.g. - ha
dichiarato inammissibile il reclamo con ordinanza del 09/10/2018,
argomentando: dalla presenza di dati letterali in tal senso, desunti
dall'art. 624, comma 1, cod. proc. civ.; dall'inapplicabilità dell'art.
669-quaterdecies e, più in generale, del "rito cautelare uniforme"
(compresa la reclamabilità dei provvedimenti), dovendosi attribuire
alla misura prevista dall'art. 615, comma 1, cod. proc. civ. una natura
non cautelare, ovvero solo latamente cautelare; dall'insussistenza di
irragionevoli disparità di trattamento rispetto alla reclamabilità,
Ric. 2019 n. 03400 sez. SU - ud. 02-07-2019
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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