Sentenza Nº 19886 della Corte Suprema di Cassazione, 23-07-2019

Presiding JudgeMANNA ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:19886CIV
Date23 Luglio 2019
Judgement Number19886
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 19786-2016 proposto da:
FALCETTI ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVAMBATTISTA
FERRIOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
FERDINANDO EMILIO ABBATE;
- ricorrente —
Civile Sent. Sez. U Num. 19886 Anno 2019
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 23/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- con troricorrente e ricorrente incidentale -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE (r.g. n.
456
(/2015), depositato il 20/01/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/06/2019 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI
SALVATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso ed assorbito quello
incidentale condizionato;
uditi gli avvocati Ferdinando Emilio Abbate, Giovambattista Ferriolo
ed Emanuele Manzo per l'Avvocatura Generale dello Stato.
Fatti di causa
Falcetti Armando, con ricorso depositato il 4.3.2015, chiese alla
Corte di appello di Firenze la condanna del Ministero della Giustizia al
pagamento dell'equo indennizzo per irragionevole durata di un
procedimento promosso per ottenere l'indennizzo ai sensi della legge
Pinto svoltosi innanzi alla Corte di appello di Perugia che si era
articolato in tre fasi (due di cognizione davanti alla Corte di appello ed
alla Cassazione ed una di esecuzione).
Il ricorrente rappresentò che il processo aveva avuto una
durata complessiva di anni quattro e mesi due, essendo decorso detto
periodo dal 13.5.2010 al 1.7.2014, in cui era stata disposta con
ordinanza l'assegnazione della somma.
La domanda di equo indennizzo fu accolta dal consigliere
delegato, con condanna del Ministero anche al pagamento di euro
1.000,00 oltre alle spese legali.
Ric. 2016 n. 19786 sez. SU - ud. 18-06-2019
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Avverso tale decreto propose opposizione ai sensi dell'art. 5
ter
della L. n. 89 del 2001 il Ministero della Giustizia.
La Corte di appello di Perugia, con decreto del 20.1.2016,
ritenne preliminarmente l'infondatezza delle eccezioni di
incompetenza territoriale e di decadenza ex art. 4 della legge Pinto
avanzate dal Ministero.
Osservò, in particolare, quanto alla prima eccezione, che il
procedimento rispetto al quale si era proposto il giudizio per la
violazione della ragionevole durata del processo era stato definito dal
giudice del Distretto di Corte di appello di Perugia, mentre quanto
all'eccezione di decadenza, che il termine semestrale di proponibilità
della domanda era stato rispettato, risultando l'ordinanza di
assegnazione emessa 1'1.7.2014, definitiva dopo giorni venti.
La Corte di appello ritenne invece fondato l'ulteriore motivo di
ricorso proposto del Ministero affermando che, nella durata del
procedimento, dal quale andava detratto il termine di anni 2, mesi sei
e giorni 5, non potevano essere valutati i c.d. "tempi morti", in forza
di quanto previsto dall'art. 2, comma
2-quater
della I. n.89/2001, non
potendo questi ultimi ritenersi addebitabili al sistema giudiziario.
Secondo la Corte di appello non andavano quindi considerati nel
computo, ai fini della ragionevole durata, sia il periodo intercorrente
tra la data di emissione del decreto che definisce il merito ed il
deposito del ricorso per Cassazione, sia il periodo intercorrente tra la
definizione del processo di cognizione e l'inizio del processo esecutivo
da identificarsi, quest'ultimo, con la notifica dell'atto di pignoramento
ex
art. 491 c.p.c. Secondo la Corte di appello, operando lo scomputo
di tali periodi, la durata totale del processo doveva essere
determinata in trenta mesi e ventitré giorni, sicché il ritardo rispetto
al termine ritenuto congruo - di anni due, mesi sei e giorni cinque-
era di pochi giorni, inferiore dunque a quello di 6 mesi ritenuto
necessario per affermate la sussistenza di una lesione del diritto ad
Ric. 2016 n. 19786 sez. SU - ud. 18-06-2019
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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