Sentenza Nº 19885 della Corte Suprema di Cassazione, 23-07-2019

Presiding JudgeMANNA ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:19885CIV
Date23 Luglio 2019
Judgement Number19885
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 17267-2016 proposto da:
ERITREO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO
EMILIO 7, presso lo STUDIO LEGALE PERIFANO - DI GIACOMO E
PARTNERS, rappresentato e difeso dall'avvocato ESTER PERIFANO;
- ricorrente -
contro
Civile Sent. Sez. U Num. 19885 Anno 2019
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 23/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
;
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 179/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA
(r.g. 189/2015), depositato il 20/01/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/06/2019 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI
SALVATO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Emanuele Manzo per l'Avvocatura Generale dello
Stato.
Fatti di causa
Eritreo Paolo, con ricorso del 29.4.2008, chiese alla Corte di
appello di Roma la condanna del Ministero della Giustizia al
pagamento dell'equo indennizzo per irragionevole durata di un
processo civile svoltosi innanzi al Tribunale di Benevento. La Corte
territoriale, con decreto del 16.3.2012, accolse la domanda.
Perdurando l'omesso pagamento di quanto dovuto, la parte vittoriosa
promosse, con ricorso notificato il 22.12.2014, giudizio di
ottemperanza, conclusosi con la sentenza del Tar Lazio, pubblicata il
13.5.2014, di assegnazione delle somme.
In data 22.12.2014, l'interessato propose ricorso alla Corte di
appello di Perugia volto ad ottenere l'indennizzo per l'irragionevole
durata del pregresso giudizio Pinto, protrattosi dal 29.4.2008 alla
pubblicazione della sentenza resa in sede di ottemperanza.
Il consigliere designato rigettò il ricorso, sul presupposto che
dovesse escludersi la possibilità di considerare unitariamente il
procedimento di cognizione e quello di ottemperanza, ritenendo così
Ric. 2016 n. 17267 sez. SU - ud. 18-06-2019
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
i
la tardività del ricorso
ex
legge Pinto quanto al giudizio di cognizione
e la sua infondatezza quanto a quello di ottemperanza.
Avverso tale decreto di rigetto l'Eritreo propose opposizione ai
sensi dell'art. 5
ter
della L. n. 89 del 2001.
La Corte di Appello, nel contraddittorio con il Ministero della
Giustizia, ritualmente costituito, con decreto del 20.1.2016 rigettò
l'opposizione. La Corte di appello, dopo avere richiamato il contenuto
della sentenza di queste Sezioni Unite n.6312/2014, a proposito della
diversità fra diritto alla ragionevole durata del processo e diritto
all'esecuzione delle decisioni interne esecutive, profilabile solo innanzi
alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ritenne di condividere la
decisione di rigetto del ricorso da parte del consigliere delegato
poiché il giudizio di ottemperanza non poteva integrare un
procedimento di esecuzione forzata, con la conseguenza di dovere
escludere l'unitarietà del giudizio di merito e di ottemperanza. Da ciò
conseguiva che essendo quelli di merito e di ottemperanza due
procedimenti distinti, la domanda di equa riparazione doveva
rigettarsi quanto al giudizio di cognizione in quanto tardiva (essendo
il decreto divenuto definitivo in data 1.5.2013) e quanto alla fase di
ottemperanza perché infondata, avendo avuto il processo di
ottemperanza - iniziato con ricorso depositato nel luglio 2013 e
definito con sentenza del marzo 2014 - una durata ragionevole.
Eritreo Paolo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due
motivi.
Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
In prossimità dell'udienza camerale, il ricorrente depositava
memoria difensiva e la sezione seconda rinviava la decisione della
causa all'udienza pubblica.
All'esito dell'udienza pubblica del 19.4.2018 la sezione Seconda
ha emesso l'ordinanza interlocutoria n.808/2019, proponendo
Ric. 2016 n. 17267 sez. SU - ud. 18-06-2019
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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