Sentenza Nº 19884 della Corte Suprema di Cassazione, 23-07-2019

Presiding JudgeMANNA ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:19884CIV
Date23 Luglio 2019
Judgement Number19884
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 16846-2016 proposto da:
CALICCHIO VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO
EMILIO 7, presso lo STUDIO LEGALE PERIFANO - DI GIACOMO &
PARTNERS, rappresentato e difeso dall'avvocato ESTER PERIFANO;
- ricorrente -
contro
Civile Sent. Sez. U Num. 19884 Anno 2019
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 23/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente -
avverso il decreto n. 32/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA
(r.g. n. 188/2015), depositato 1'8/01/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/06/2019 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI
SALVATO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Emanuele Manzo per l'Avvocatura Generale dello
Stato.
Fatti di causa
Calicchio Vito, con ricorso dell'1.10.2007, chiese alla Corte di appello
di Roma la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento
dell'equo indennizzo per irragionevole durata di un processo civile
svoltosi innanzi al Tribunale di Benevento. La Corte territoriale, con
decreto del 17.11.2011, accolse la domanda. In ragione del mancato
adempimento spontaneo dello Stato, il Calicchio propose giudizio di
ottemperanza innanzi al Tar Lazio con ricorso notificato il 19.7.2013,
definito con sentenza pubblicata il 13.5.2014 di assegnazione delle
somme.
Successivamente, in data 22.12.2014 il Calicchio propose ricorso alla
Corte di appello di Perugia volto ad ottenere, ai sensi della legge
Pinto, l'indennizzo per l'irragionevole durata del pregresso giudizio
proposto ai sensi della legge Pinto.
Il consigliere designato, con decreto del 19.1.2015, rigettò il ricorso
ritenendolo tardivo quanto al giudizio di cognizione, ed infondato
quanto a quello di ottemperanza.
Ric. 2016 n. 16846 sez. SU - ud. 18-06-2019
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Avverso tale decreto di rigetto Calicchio Vito propose opposizione ai
sensi dell'art. 5
ter
della I. n. 89 del 2:001 nei confronti del Ministero
della Giustizia.
La Corte di Appello, con decreto dell'8.1.2016, rigettò l'opposizione,
osservando che non poteva essere condivisa la ricostruzione secondo
la quale la fase di cognizione e quella di esecuzione andassero
sempre considerate come un unico processo, dovendo valorizzarsi
anche il rispetto del termine di decadenza semestrale
ex
art.4 I.
n.89/2001, ai fini della proposizione del ricorso ai sensi della legge
Pinto. Aggiunse che detto termine non era stato rispettato, perché il
decreto della Corte di appello era stato pubblicato il 17.11.2011 ed
era dunque passato in giudicato il 2.1.2012. Secondo la Corte di
appello, andando a scadere il 2.7.2012 il termine semestrale per
proporre domanda di equa riparazione, lo stesso non era stato
rispettato dal Calicchio, il quale aveva iniziato il giudizio di
ottemperanza il 19.7.2013, con successiva assegnazione del credito
in data 13.5.2014. Il ricorso per l'equa riparazione, presentato il
22.12.2014, doveva pertanto ritenersi tardivo quanto alla fase di
cognizione del procedimento Pinto e infondato quanto al giudizio di
ottemperanza, non essendo stato superato il termine ragionevole di
durata.
Calicchio Vito ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due
motivi.
Il Ministero della Giustizia si è costituito al solo fine di partecipare alla
udienza di discussione.
Dopo il deposito di memoria la causa è stata rimessa all'udienza
pubblica con ordinanza n.20835/2017.
All'esito dell'udienza pubblica del 19.4.2018, la sezione Seconda ha
emesso l'ordinanza interlocutoria n. 809/2019, prospettando
questione di massima di particolare rilevanza e trasmettendo gli atti
al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Ric. 2016 n. 16846 sez. SU - ud. 18-06-2019
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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