Sentenza Nº 19883 della Corte Suprema di Cassazione, 23-07-2019

Presiding JudgeMANNA ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:19883CIV
Date23 Luglio 2019
Judgement Number19883
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 10642-2016 proposto da:
AZZALINI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI
114/B, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE,
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
GIOVAMBATTISTA FERRIOLO;
- ricorrente -
Civile Sent. Sez. U Num. 19883 Anno 2019
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 23/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
cui aveva fatto seguito l'esecuzione mobiliare, iniziata presso il
Tribunale di Roma e conclusasi con ordinanza di assegnazione
depositata in data 27.6.2014, divenuta definitiva il 17.7.2014;
e) il suddetto procedimento si era quindi protratto dal
29.9.2010 (data del deposito del ricorso alla Corte di Appello di
Perugia) al 17.7.2014 (data in cui era divenuta definitiva l'ordinanza
di assegnazione) quindi per oltre tre anni.
Tanto premesso, la ricorrente chiese il riconoscimento
dell'indennizzo c.d. "Pinto" per l'irragionevole durata del processo, ma
il Consigliere delegato respinse il ricorso.
La Corte di appello di Firenze, decidendo l'opposizione proposta
dalla Azzolini avverso il decreto del Consigliere designato che aveva
respinto il ricorso, la rigettò.
La Corte di appello, rigettata la censura relativa alla dedotta
incompetenza territoriale del giudice adito, passando all'esame
dell'eccezione di decadenza in relazione all'art.4 I. ult. cit., osservò
che il termine semestrale di decadenza decorresse dalla definitività
della decisione, coincidente con l'ordinanza di assegnazione del
27.6.2014, divenuta definitiva il 17.7.2014, dovendosi considerare
unitariamente il procedimento e quindi tempestivo il ricorso
depositato il 27.2.2015.
La Corte di merito, inoltre, nel disattendere l'eccezione
formulata in base all'art.2, c.2
bis,
della I.n.89/2001, non essendo
stata superata né la soglia dei tre anni né quella di sei anni relativa
all'intero procedimento, rilevava che "...sulla inapplicabilità del comma
2
ter
dell'art.2 I. n.89/2001 sia sufficiente richiamare quanto
affermato da Cass. S.U. n.6312/2014".
Quanto alle ulteriori censure svolte dalla Azzalini la Corte di
appello osservò che a fronte del precetto dell'11.12.2013 vi era stata
l'assegnazione delle somme in data 27.6.2014, dovendosi valutare se
fosse stato superato il termine di durata ragionevole in caso di
Ric. 2016 n. 10642 sez. SU - ud. 18-06-2019
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimato -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE (r.g. n.
282/2015), depositato il 19/10/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/06/2019 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI
SALVATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Ferdinando Emilio Abbate, Giovambattista Ferriolo
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Fatti di causa
In data 27.2.2015 Azzalini Maria propose ricorso ex art. 3 della
legge n. 89 del 2001 davanti alla Corte di appello di Firenze,
premettendo che:
a)
in data 29.9.2010 aveva depositato dinanzi alla Corte di
appello di Perugia ricorso ai sensi dell'art. 3 della I. n. 89 del 2001,
lamentando la eccessiva durata di un giudizio di equa riparazione,
introdotto dinanzi alla Corte di appello di Roma nell'ottobre del 2005;
b)
la Corte di appello di Perugia, con decreto depositato in data
19.12.2011,
aveva
dichiarato
la
domanda
inammissibile,
condannandola a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del
procedimento;
c)
avverso detto decreto la Azzalini aveva proposto ricorso
innanzi a questa Corte di Cassazione che, con sentenza del
19.12.2012, lo aveva accolto, condannando l'amministrazione al
pagamento dell'equo indennizzo oltre interessi;
d)
tale sentenza, munita di formula esecutiva, era stata
notificata al Ministero della Giustizia in data 3.3.2013 e, nell'inerzia
dell'obbligato, in data 11.12.2013 era stato notificato atto di precetto,
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