Sentenza Nº 19800 della Corte Suprema di Cassazione, 23-07-2019

Presiding JudgeBRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:19800CIV
Date23 Luglio 2019
Judgement Number19800
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 17790-2015 e sul ricorso riunito 24710/2017,
entrambi proposti da:
FELICE ACQUISTAPACE (CF. CQSFLC77B28F712I), in proprio e
nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rapp. e
dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli
Avv.ti MARCO MICCINESI e FRANCESCO PISTOLESI nonché,
relativamente al ricorso iscritto al n. 24710/2017 del r.g.,
dall'Avv. MARCO ALLENA, unitamente ai quali è elett.te
dom.to
in Roma, al V.le Liegi, n. 32, presso lo studio dell'Avv.
MARCELLO CLARICH;
- ricorrente -
contro
Civile Sent. Sez. 5 Num. 19800 Anno 2019
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: CHIESI GIAN ANDREA
Data pubblicazione: 23/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del
Direttore p.t. (C.F. 97210890585), dom.to
ope legis
in Roma,
alla Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale
dello Stato, che lo rapp. e dif.;
- controricorrente —
avverso le sentenze n. 1362/2015 e 1173/2017 della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA,
rispettivamente depositate il 02/04/2015 ed il 17/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/03/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. ETTORE
PEDICINI, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l'Avv. SIMONE GIANANNESCHI, per delega dell'Avv.
FRANCESCO PISTOLESI, per la parte ricorrente, nonché l'Avv.
GIULIO BACOSI per la parte controricorrente;
FATTI DI CAUSA
1.
L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
notificò nel 2013 nei
confronti del sig.
FELICE ACQUISTAPACE alcuni
avvisi
di
accertamento, contestando allo stesso l'importazione, tra il
2009 ed il 2012, di carburante in esenzione dal pagamento dei
diritti di confine, in quantità superiore a quella ammissibile in
franchigia: in particolare,
"da una verifica fiscale condotta
presso la sede di autotrasportatori, tra cui la società in
oggetto, i verificatori trovano che gli autotrasporti presentano
dei serbatoi maggiorati o supplementari, dai quali fanno
derivare che, in relazione ai rifornimenti di carburante
effettuati nel territorio extra-doganale di Livigno, venduto
senza IVA ed accise, il contribuente abbia potuto evadere detti
tributi"
(cfr. sentenza impugnata, p. 1), con conseguente
a
Ric. 2015 n. 17790 sez. ST - ud. 27-03-2019
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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