Sentenza Nº 19667 della Corte Suprema di Cassazione, 18-09-2014

Presiding JudgeSALME' GIUSEPPE
ECLIECLI:IT:CASS:2014:19667CIV
Date18 Settembre 2014
Judgement Number19667
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
Ud. 17/06/14
SENTENZA
Sul ricorso R.G. 8189/11 proposto da:
MIRRA COSIMO, nella qualità di erede di Mirra Damiano, elettiva-
mente domiciliato in Roma, via dei Tre Orologi 20, presso l'avv. Giu-
liano Leuzzi, rappresentato e difeso dell'avv. Marinella Ferrari giusta
delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
EQUITALIA SUD S.P.A. (incorporante di EQUITALIA ETR S.P.A.), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domi-
ciliata in Roma, piazza Barberinì 12, presso gli avv.ti prof. Gustavo
Visentini e Alfonso Papa Malatesta, giusta procura speciale per nota-
io Marco De Luca di Roma rep. 38677 del 7 novembre 2013;
- intimata costituita -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania (Napoli - Sezione staccata di Salerno), Sez. 5, n. 69/5/10
del 1. febbraio 2010, depositata il 5 febbraio 2010, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17
giugno 2014 dal Consigliere Raffaele Botta;
udito l'avv. Marinella Ferrari per la parte ricorrente e l'avv. Alfonso
Papa Malatesta per la parte resistente;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale dott. Umberto Apice,
che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
"FOr-
)/k-
Civile Sent. Sez. U Num. 19667 Anno 2014
Presidente: SALME' GIUSEPPE
Relatore: BOTTA RAFFAELE
Data pubblicazione: 18/09/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
e
,
La controversia origina dall'impugnazione da parte del contribuente
della comunicazione di iscrizione ipotecaria, emessa a seguito di un
presunto mancato pagamento del complessivo importo di euro
35.113,07, relativamente ad alcune cartelle di pagamento, iscrizione
ipotecaria della quale il ricorrente chiedeva la sospensione e l'annul-
lamento.
La Commissione adita, respinta l'istanza di sospensione, rigettava il
ricorso.
La decisione era confermata con la sentenza in epigrafe, avverso la
quale il contribuente ricorre per cassazione con quattro motivi:
a)
nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione e per
violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.igs. n. 546 del 1992 e
artt. 132 e 276 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111,
comma 6 Cost.;
b)
per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisi-
vo della controversia e per violazione e falsa applicazione degli artt.
c)
per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisi-
vo della controversia e per eccesso di potere per sperequazione tra il
carico tributario ed il valore dell'immobile;
d)
per insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della
controversia e per violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 ed
art. 2059 cod. civ. e 2 Cost.
Equitalia ETR s.p.a. (ora incorporata in Equitalia Sud s.p.a.) non ha
notificato un controricorso, bensì ha depositato un atto di costituzio-
ne con procura notarile ai fini della partecipazione all'udienza di di-
scussione.
La causa era chiamata innanzi alla Sesta sezione civile, sezione tri-
butaria, di questa Corte, la quale, con ordinanza n. 18007 del 24 lu-
glio 2013, rimetteva al Primo Presidente la valutazione circa l'oppor-
tunità di devolvere alle Sezioni Unite la seguente questione:
«se il concessionario alla riscossione non sia tenuto, ove sia decorso
un anno dalla notifica della cartella di pagamento, prima di procede-
re all'iscrizione di ipoteca a notificare al debitore un avviso che con-
tenga l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risul-
tante dal ruolo (2° comma dell'art. 50 del d. P. R. 602 del 1973), e
ciò a prescindere dalla entrata in vigore del disposto del d.l. n.
70
del 2011, art. 7, comma 2, lett.
u-bis),
convertito con modificazioni
nella I. n. 106 del 2011, a norma del quale "l'agente della riscossio-
ne è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunica-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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