Sentenza Nº 19411 della Corte Suprema di Cassazione, 08-05-2019

Presiding JudgeCAMMINO MATILDE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:19411PEN
Judgement Number19411
Date08 Maggio 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FURLAN GIANNI nato a Padova il 28/09/1965
contro la sentenza della Corte di appello di Trieste del 15/10/2018.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SERÌO BELTRANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO
TOCCI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udita, per la parte civile ROTARY CLUB GEMONA - FRIULI COLLINARE, l'avv.
EMANUELA ROSANDA, che ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha depositato conclusioni
scritte e nota spese alle quali si è riportata;
udito, per l'imputato ricorrente, l'avv. GIANLUCA CALDERARA, che si è riportato ai
motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19411 Anno 2019
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO
Data Udienza: 12/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, con sentenza del 17 maggio 2017,
aveva dichiarato FURLAN GIANNI, in atti generalizzato, colpevole di tutti i reati di
appropriazione indebita ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, condannandolo
alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie, ed al risarcimento dei danni in
favore della parte civile ROTARY CLUB GEMONA - FRIULI COLLINARE, in persona del legale
rappresentante p.t.
2.
La Corte d'appello di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, su appello del solo
imputato quanto alle affermazioni di responsabilità, ed appello incidentale del P.M.
territoriale quanto al complessivo trattamento sanzionatorio ed al riconoscimento del
beneficio della sospensione condizionale della pena, in parziale riforma della sentenza di
primo grado ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati
commessi fino al 15 aprile 2011, perché estinti per prescrizione; quanto agli ulteriori reati,
unificati dal vincolo della continuazione, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche
con giudizio di equivalenza alla circostanza aggravante concorrente, ed ha
conseguentemente rideterminato in termini più favorevoli la pena, revocando la sospensione
condizionale della pena; ha, inoltre, confermato le statuizioni civili, condannando l'imputato
alla rifusione delle spese del grado.
3.
Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritte nell'albo
speciale della Corte di cassazione) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi
motivi che saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come
disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
4.
All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera
di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica
udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso dell'imputato è integralmente inammissibile, perché proposto per motivi in
parte non consentiti (perché formulati per la prima volta in questa sede), in parte privi di
specificità (in quanto essenzialmente reiterativi di doglianze già esaminate e correttamente
non accolte dalla Corte di appello), in parte manifestamente infondati.
1.
Secondo l'ipotesi d'accusa, confermata
in parte qua
dal Tribunale e dalla Corte
d'appello, l'imputato, tesoriere del ROTARY CLUB GEMONA - FRIULI COLLINARE, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere tra il 27 aprile 2011 ed il
- 2 -
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT